Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21077 del 13/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 13/10/2011), n.21077
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Fallimento CE.DI. Europa s.p.a., in persona del legale rapp.te pro
tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via Civitavecchia n. 7, presso
lo studio dell’avv. Pierpaolo Bagnasco, rapp.to e difeso dall’avv.
CIARAMELLA Giuseppe, giusta procura in atti;
– controricorrente –
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
14/4/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Ciaramella per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa dal Fallimento della Società CE.DI. Europa s.p.a. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Caserta n. 221/12/2004 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per violazioni in materia di Iva, Irpeg e Irap relative all’anno 1998. La pronuncia veniva motivata sul rilievo del mancato deposito della copia dell’appello presso la segreteria della CTP, adempimento previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, ultima parte, ritenuto applicabile al caso in esame.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il Fallimento.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”), l’Agenzia lamenta che i Giudici d’appello abbiano applicato la normativa in esame – entrata in vigore il 3/12/2005 – nonostante l’appello fosse stato notificato il 2/12/2005.
La censura è fondata. Ai sensi del D.L. 30 agosto 2005, n. 203, art. 3 bis, comma 7, introdotto dalla Legge di Conversione 2 dicembre 2005, n. 248, in vigore dal 3/12/2005, al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Tale deposito, in quanto attività finalizzata al perfezionamento dell’impugnazione proposta, deve ritenersi applicabile ai soli ricorsi proposti successivamente al 3/12/2005. Ne consegue che tale onere non gravava sull’Agenzia che ha notificato l’atto di appello in data 2/12/2005.
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sotto diverso profilo).
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011