Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21077 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5154-2016 proposto da:

N.M., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

VANIA SABETTA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso

lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– controricorrente –

e contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4263/2015 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/06/2019 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso proposto in data 31.7.2013 alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti N.M. impugnava l’intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento che a sua volta si riferiva agli avvisi di accertamento emessi per l’omesso versamento dell’ICI per gli anni 2002, 2003 e 2004. A sostegno del ricorso eccepiva l’inesistenza del proprio debito in quanto la cartella presupposto dell’intimazione di pagamento impugnata sarebbe stata notificata in data 8 febbraio 2010 al vecchio indirizzo dove lo stesso risultava residente fino al 19.12.2009 nonchè la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal credito azionato essendo decorsi più di cinque anni tra l’anno di riferimento del debito e la notificazione della cartella.

La CTP di Rieti, all’esito del giudizio in cui si costituivano Equitalia Sud s.p.a. e Roma Capitale, con sentenza dell’11.2.2014 rigettava il ricorso ritenendo che la notifica della cartella fosse stata ritualmente eseguita atteso che le modifiche dell’indirizzo hanno effetto ai fini delle notificazioni solo dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica avvenuta nella specie solo in data 15 giugno 2010.

Proposta impugnazione avverso detta pronuncia da parte del contribuente, la CTR del Lazio con sentenza in data 20.7.2015 rigettava il gravame confermando l’impostazione del giudice di primo grado.

Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi cui resistevano Roma Capitale ed Equitalia Sud s.p.a. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso rubricato “art. 360 c.p.c., n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. f, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,” parte ricorrente censurava la sentenza impugnata per avere erroneamente interpretato le norme indicate in quanto l’efficacia della variazione anagrafica, quanto alla notificazione degli atti tributari, decorre dalla dichiarazione del contribuente e non dall’avvenuta annotazione nei registri comunali.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “art. 360 c.p.c., n. 5: omessa insufficiente o contraddittoria motivazione” parte ricorrente deduceva che nella sentenza impugnata vi è un vizio di motivazione sulla notificazione dell’atto presupposto e sulla variazione anagrafica.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato “art. 360 c.p.c., n. 3: Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12,” parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza impugnata laddove ritiene applicabile la norma citata supponendo la sussistenza della prova della notifica degli avvisi di accertamento.

Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Articolo 360 n. 5 c.p.c.: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza laddove dà come costituita una parte contumace e ritiene non contestata la circostanza della notifica degli avvisi di accertamento.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono infondati.

Oggetto di censura è la statuizione della CTR secondo cui la notifica della cartella di pagamento, prodromica all’emissione dell’impugnata intimazione di pagamento, sarebbe stata ritualmente notificata in data 8.2.2010 presso il vecchio indirizzo del contribuente in quanto il mutamento di residenza ha efficacia dall’effettiva variazione anagrafica avvenuta nella specie in data 19.12.2009.

Orbene, in tema di notifiche degli atti al contribuente il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. f), dispone che “Le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della comunicazione prescritta nell’art. 36, comma 2. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione annuale”.

Dal dettato normativo che menziona “l’avvenuta variazione anagrafica” si evince, pertanto, che il momento rilevante ai fini dell’efficacia della variazione anagrafica non è la dichiarazione del contribuente ma l’avvenuta registrazione da parte del competente ufficio comunale in mancanza della quale la variazione non è conoscibile da parte dei terzi.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3, (come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006), le variazioni e modificazioni dell’indirizzo del contribuente persona fisica non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, sicchè è regolare la notifica dell’atto effettuata entro il predetto termine dilatorio al precedente luogo di residenza del contribuente (vedi Cass.; Sez.6- 5. n. 10967/2017).

Ne consegue, pertanto, che nel caso di specie, poichè la dichiarazione di mutamento dell’indirizzo da parte del contribuente è avvenuta in data 19.12.2009 ma la variazione è stata registrata solo in data 15.6.2010, correttamente la notifica della cartella di pagamento in data 8.2.2010 è stata eseguita presso il vecchio indirizzo del contribuente.

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono inammissibili.

Le censure attingono sotto il profilo, rispettivamente, della violazione di legge e del vizio di motivazione, la statuizione della CTR in ordine alla tempestività dell’invio della cartella rispetto all’avviso di accertamento. Il contribuente sostiene anzi che non vi è prova nemmeno della notifica dell’avviso di accertamento.

La questione della mancata o tardiva notifica del prodromico avviso di accertamento tuttavia non è stata oggetto dei giudizi di merito e come tale non può essere esaminata in questa sede.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

La regolamentazione delle spese del giudizio, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1400,00 per ciascuna parte resistente oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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