Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21077 del 02/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 02/10/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 02/10/2020), n.21077
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4189-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
VOLENTIERI PELLENC SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI,
che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO
PADOVANI, PASQUALE RUSSO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 124/2011 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,
depositata il 16/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.
Fatto
RITENUTO
CHE:
In data 12.10.2007 L’Agenzia delle Entrate notificava alla società Volentieri Pellec srl due avviso di accertamento determinando maggior ricavi per gli anni 2004 e 2005, con conseguente recupero delle maggiori imposte Irpeg Irap ed Iva, oltre sanzioni e interessi. Gli atti venivano
impugnati davanti alla Commissione tributaria provinciale.
Successivamente alla proposizione dei ricorsi contro gli avvisi di accertamento, la società, in data 10.12.2007, presentava alla Agenzia delle Entrate tre richieste denominate di rettifica degli elementi contenuti nelle dichiarazioni dei redditi relative rispettivamente agli anni di imposta 2003,2004 e 2005, con i quali modificava le dichiarazioni fiscali “condizionatamente alla conferma da parte degli organi giudiziari di quanto contestato”. A seguito della mancanza di risposta da parte delle Agenzia delle Entrate, impugnava il silenzio-rifiuto con distinti ricorsi. La Commissione tributaria provinciale di Firenze, previa riunione dei ricorsi contro gli avvisi di accertamento e contro i tre provvedimenti di silenzio rifiuto, con sentenza n. 31 dei 2009 li accoglieva parzialmente annullando l’accertamento dei maggiori ricavi e confermando il recupero di costi relativamente all’anno di imposta 2004.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la società si costituiva proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 124 del 16.12.2011, rigettava l’appello principale dell’Ufficio ed accoglieva l’appello incidentale della contribuente.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per cassazione. Con successiva memoria chiede di dichiarare estinto il giudizio, limitatamente alla controversia relativa agli impugnati avvisi di accertamento 2004 e 2005 per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi della D.L. n. 119 del 2018, art. 6; allega comunicazione della Agenzia delle Entrate di regolarità della definizione della controversia presentata dalla contribuente.
La società resiste con controricorso. Deposita memoria con la quale richiede la sospensione della controversia fino al 31.12.20020. Successivamente deposita memoria con la quale dichiara di avere aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 in relazione alla impugnazione degli avvisi di accertamento 2004 e 2005 e pertanto chiede di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
A propria l’Agenzia delle Entrate ricorrente, preso atto che la contribuente ha dichiarato che non intende coltivare la pretesa di rimborso introdotta con il ricorso originario, deposita atto di rinuncia al proprio ricorso per cassazione debitamente notificato alla controparte.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Preso atto che l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha depositato atto formale di rinuncia al ricorso debitamente notificato alla controparte, e che la stessa parte resistente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Si dà atto che non si applica il raddoppio del contributo previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater sia perchè la rinuncia al ricorso non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituenti il presupposto per il raddoppio del contributo, sia in relazione alla qualifica della rinunziante Agenzia delle Entrate, difesa dalla Avvocatura dello Stato ed ammessa alla prenotazione a debito.
Visto l’art. 391 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara estinto il processo per rinuncia. Compensa spese.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020