Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21076 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24904/2013 proposto da:

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del suo procuratore

ad negotia, Dott. L.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

SEIDENARI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F., V.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA TUSCOLANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO PEPE,

rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE PARRILLO, ROBERTO

MORELLI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

MA.CL.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 925/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato LETIZIA CAROLI per delega;

udito l’Avvocato MARCO PEPE per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel giudizio risarcitorio per i danni subiti nel corso di un sinistro stradale dal minore V.V., la Corte d’appello di Bologna ha rimesso la causa innanzi al consigliere istruttore per consentire la produzione in giudizio dellàautorizzazione del giudice tutelare ex art. 374 c.c., n. 5.

Nella sentenza ora impugnata per cassazione la Corte distrettuale, facendo riferimento a Cass. SU n. 9217/10, ha ritenuto che la produzione in giudizio del decreto autorizzativo del giudice tutelare aveva sanato ex tunc l’originario vizio. Ha, poi, proceduto all’esame del merito della controversia e, riformando la prima sentenza, ha accertato che la Ma. era responsabile del sinistro nella misura del 20%, condannando lei e la spa Aurora a risarcire in pari misura i danni subiti dal menzionato minore e dai suoi genitori V.P. e M.F. in conseguenza del sinistro stradale.

Propone ricorso per cassazione la UNIPOL Ass.ni spa attraverso quattro motivi. Rispondono con controricorso i V. e la M.. Questi hanno depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza, nell’ammettere la sanatoria, fa riferimento all’art. 182 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis e trascrive la massima della citata SU. Nel primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c. e della L. n. 69 del 2009, art. 58) la compagnia sostiene l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 182, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, siccome il processo era stato introdotto nel gennaio 1995, il tribunale aveva deciso con sentenza del luglio 2005 e l’appello era stato introdotto con citazione dell’ottobre 2005 (di qui l’inapplicabilità ratione temporis) della riforma del 2009).

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Infatti, la doglianza non è affatto pertinente con il tenore della decisione impugnata, la quale recepisce l’interpretazione fornita alla disposizione processuale dalla menzionata sentenza a SU. Questa, a sua volta, interpreta la disposizione processuale vigente per la fattispecie in esame, chiarendo che questa stessa interpretazione “ha ricevuto conferma legislativa la tesi dell’obbligatorietà in ogni fase e grado del giudizio e dell’efficacia retroattiva dell’intervento del giudice. E questa soluzione normativa, che recepisce un orientamento anche dottrinale già affermatosi, non può non valere anche come criterio interpretativo del testo precedente”. Ne consegue che ogni discorso intorno al testo normativo applicabile alla causa in trattazione è privo di qualsiasi interesse.

Sotto altro profilo dello stesso motivo, la compagnia ricorrente cita un altro principio espresso dalla summenzionata sentenza a SU che non ha alcuna pertinenza con la causa in esame.

Il terzo e quarto motivo sono inammissibili, siccome trattano di profili di fatto, chiedendo alla Corte di legittimità una nuova valutazione degli elementi di prova emersi e, dunque, una diversa decisione sul merito della controversia.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 8200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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