Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21076 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 13/10/2011), n.21076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28307/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

I.S.U. ISTITUTO DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO in persona del

Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA, 52, presso lo studio

legale SINACTA AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CASARANO Franco, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 12/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DIEGO GIORDANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Milano l’I.S.U. – Istituto per il Diritto allo Studio Universitario proponeva opposizione avverso l’avviso di rettifica, che l’ufficio Iva di quella città gli aveva fatto notificare ai fini della corrispondente imposta per l’anno 1996, e con il quale le detrazioni e l’entità del credito vantato dal contribuente non venivano riconosciute, con l’applicazione della relativa sanzione, oltre agli interessi. Questo deduceva che la pretesa dell’amministrazione era infondata, in quanto si trattava di un semplice errore di modulistica, e che le registrazioni degli acquisti e delle prestazioni ricevute nell’attività commerciale secondaria erano state regolarmente effettuate, sicchè il diritto vantato era fondato, e pertanto chiedeva l’annullamento di quell’atto.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio Iva eccepiva l’infondatezza del ricorso, in quanto si trattava di modulistica errata, e soprattutto di contabilità unica, che non consentiva l’individuazione delle operazioni per l’attività commerciale, relative alla detrazione o al credito d’imposta.

Quella commissione annullava l’atto impositivo in accoglimento del ricorso.

Avverso la relativa decisione l’agenzia delle entrate, ufficio Iva, proponeva appello, cui l’appellato resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale lo rigettava, osservando che l’Isu è ente pubblico e che le operazioni svolte rientrano nella contabilità regolarmente tenuta.

Contro questa pronuncia l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, mentre l’Istituto per il Diritto allo Studio Universitario resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 19 ter, nonchè omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto la commissione tributaria regionale non considerava che il contribuente non aveva diritto ad alcuna detrazione, giacchè non aveva gestito l’attività commercialo, di carattere non prevalente, con contabilità separata, sicchè non era possibile distinguere le operazioni esenti da quelle invece soggette all’imposta, tanto che aveva adoperato il modello Iva 11 base e non l’altro 11 quater, denotando una gestione unica delle diverse attività.

La CTR osservava che l’Istituto aveva ampiamente provato che “…la contabilità era stata correttamente gestita…”, e che semmai si era trattato soltanto di errore nell’uso della modulistica, senza tuttavia che ciò potesse comportare alcun pregiudizio per il contribuente, e senza per il resto sostanzialmente aggiungere altro.

Ciò posto, non può non rilevarsi come il motivo sia fondato, dal momento che in tal modo non è dato comprendere tutto il percorso logico-argomentativo che il giudice di appello svolgeva per pervenire a siffatto giudizio. L’assunto non è esatto. Invero va premesso che è pacifico che l’Istituto svolga in prevalenza attività giuspubblicistica e solo in via secondaria quella commerciale che ne occupa. Allora è tenuto comunque a tenere contabilità separata per ciascuna di esse, e ciò a prescindere dalla imponibilità, esclusione o esenzione dall’imposta in argomento per le inerenti operazioni. Infatti, com’è noto, nell’ambito del “sistema IVA”, il legislatore ha distinto tre tipi di operazioni: operazioni imponibili, operazioni non imponibili ed operazioni esenti. Sono tutte operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva, nel senso che persino anche quelle che non determinano l’addebito del tributo (esenti o non imponibili) devono comunque essere formalizzate (mediante registrazioni, fatturazioni, dichiarazioni), a differenza delle operazioni c.d. totalmente “fuori campo”. Le operazioni “non imponibili” hanno a che fare con il principio di territorialità dell’imposta (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8), mentre quelle “esenti” sono tali per ragioni di politica sociale (in quanto tendono ad agevolare l’acquirente finale). Quindi, le categorie delle operazioni “non imponibili” e quella delle operazioni “esenti” hanno fondamento sistematico e giustificazione pratica differenti, sicchè non sono sovrapponibili (V. pure Cass. Sentenza n. 7501 del 04/06/2001). Ciò posto, va rilevato che l’Istituto Universitario aveva l’obbligo di istituire contabilità separata per l’attività secondaria di carattere commerciale, e ciò precisamente a norma del D.P.R. n. 24 del 1979, art. 1, che ha introdotto nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 ter, onde potere legittimamente invocare la detrazione dell’Iva dalle operazioni passive, o chiedere il rimborso come nella specie, e ciò a pena di decadenza, trattandosi di ente avente ad oggetto attività principale di carattere pubblico. Nè risulta affatto chiaro che tale separazione di contabilità in effetti ci fosse stata, trattandosi di motivazione per così dire apodittica quella che sorregge la sentenza impugnata. Al riguardo anche il Giudice di legittimità ha avuto modo più volte di statuire che in materia di I.V.A., l’onere di istituzione di una contabilità separata per le attività commerciali, onde fruire della detrazione dell’imposta relativa agli acquisti (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19) grava solo sugli enti che non abbiano per oggetto esclusivo, o anche soltanto principale, l’esercizio di attività commerciali od agricole, giusta il disposto del citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 ter, anche se si tratti di enti pubblici, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 22644 del 02/12/2004, n. 7145 del 2001). Peraltro il giudice di appello non specificava se il contribuente avesse assolto a tale onere di doppia contabilità, essendosi, in modo inesatto, solo limitato all’aspetto formale dell’uso di modulistica errata da parte dell’ISU, e osservando poi che comunque la separazione della contabilità ci sarebbe stata e che essa non era necessaria, trattandosi di esclusione dall’imposta in questione.

Su tali punti perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo inadeguato e giuridicamente non corretto.

Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Lombardia, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

Quanto alle spese dell’intero processo, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Lombardia, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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