Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21076 del 11/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 06/06/2017, dep.11/09/2017),  n. 21076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12672-2016 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO GAROFALO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1102/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 29/10/2015, ha accolto l’appello dell’Inps contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto a S.M. l’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1/5/2008, e ha rigettato la domanda della S.;

la Corte, dopo aver disposto una nuova consulenza medico legale, ha ritenuto che le malattie da cui l’originaria ricorrente era affetta, pur determinando la sua invalidità al 100%, non erano tali da incidere sulla sua autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita e sulla capacità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore; per la cassazione della sentenza ricorre la S., sulla base di due motivi, cui resiste l’Inps con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

entrambi i motivi sono articolati sulla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e con essi la parte si duole della assenza di motivazione espressa dalla Corte territoriale sulle ragioni del rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, nonchè sulla preferenza accordata dal giudice di appello alla seconda consulenza tecnica d’ufficio;

essi sono entrambi infondati, presentando altresì evidenti profili di inammissibilità;

l’inammissibilità sta nel rilievo che la parte non trascrive, neppure nelle parti salienti, la consulenza tecnica d’ufficio che sarebbe stata posta dal giudice a base della sua decisione, non la deposita unitamente al ricorso per cassazione nè fornisce precisi e sicuri elementi per un suo facile reperimento nei fascicoli di parte o d’ufficio delle precedenti fasi del giudizio;

in tal modo la parte non rispetta il duplice onere rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), volto a porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726);

non sussiste il denunciato vizio di motivazione;

l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporis al giudizio in esame, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053 e 8054 e altre successive);

inoltre il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652);

nel caso in esame la Corte territoriale, sollecitata dall’appello proposto dall’Inps, ha proceduto nell’esercizio del suo potere discrezionale a rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio già disposta in primo grado, e ha motivato le ragioni di questa scelta con la necessità di ottenere, attraverso la nomina di uno specialista in geriatria e medicina legale, elementi tecnici più precisi sulla reale entità delle limitazioni funzionali residuate alla ricorrente a causa delle malattie da cui è affetta e sulla mancanza di defaillance dei vari sistemi organo funzionali;

sulla scorta di tale consulenza tecnica ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della prestazione, così disattendendo anche i rilievi mossi dalla appellata alla detta consulenza tecnica;

in realtà, con il ricorso in esame non si contesta tanto l’omesso esame di un fatto decisivo, quanto piuttosto la complessiva ricostruzione operata dalla Corte d’appello, prospettandone una diversa e più favorevole al ricorrente;

il ricorso pertanto è inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in mancanza della dichiarazione, da trascriversi nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza (Cass., 5 maggio 2014, n. 9574), prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c. perchè la parte possa usufruire della esenzione dal pagamento delle spese processuali;

al riguardo deve osservarsi che l’ammissione al gratuito patrocinio D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 74, comma 2, disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro in data 4/10/2016, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra parte risultata vittoriosa perche “gli onorari e le spese” di cui all’art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (Cass. 11/11/2013, n. 25295; Cass. ord. 19/6/2012, n. 10053; Cass. ord. 31/03/2017, n. 8388);

tuttavia la ricorrente, in quanto ammessa in cassazione al patrocinio a spese dello Stato, non è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. n. 18523/2014).

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2000,00 per compensi professionali e 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA