Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21076 del 07/08/2019
Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21076
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15783-2015 proposto da:
F.M., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA
VIA DELLA DORA 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO
MARTORANO, rappresentati e difesi dall’avvocato BIAGIO MOLITIERNO
giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 10795/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 11/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
KATE TASSONE che ha concluso per l’estinzione del giudizio per
cessata materia del contendere.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 10795/8/14, depositata l’11 dicembre 2014, non notificata, la CTR della Campania accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dei signori F.M. e P.G. avverso la sentenza della CTP di Caserta, che aveva accolto i ricorsi, separatamente proposti dai contribuenti e di seguito riuniti, avverso gli avvisi di accertamento a ciascuno notificati per IRPEF per l’anno d’imposta 2006, con i quali era ripresa a tassazione una plusvalenza non dichiarata di Euro 175.000,00 derivante dalla cessione di terreno edificabile sito nel Comune di (OMISSIS). Avverso la sentenza della CTR i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a motivo formalmente unico, nel quale risulta cumulato un duplice ordine di censure.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
I ricorrenti hanno altresì depositato memoria, con allegata documentazione comprovante l’intervenuta definizione agevolata della lite secondo il disposto del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96, con l’avvenuto versamento della somma di Euro 21.759,30 per il F. e di Euro 22.104,04 per la P..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo l’ricorrenti comprovato, con la documentazione allegata alla memoria depositata in atti, il perfezionamento della definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96, avendo presentato la relativa domanda nei termini ed avendo effettuato, come da ricevute di versamento allegate, il pagamento di quanto rispettivamente dovuto e risultando altresì allegata l’attestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di regolarità dell’avvenuta definizione agevolata della lite.
2. Nulla va statuito in ordine alle spese, atteso che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).
3. Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1 – quater, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante la definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14872).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, come convertito nella L. n. 96 del 2017.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019