Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21076 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 02/10/2020), n.21076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6458-2012 proposto da:

D.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA STASI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta C difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA,

depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

In data 5 gennaio 2011 D.G.F. richiedeva ad Equitalia un estratto di ruolo relativo alle proprie pendenze tributarie, dal quale risultava che in data 27.9.2010 gli era stata notificata una cartella di pagamento dell’importo di Euro 35.539.

Assumendo di non avere in precedenza ricevuto alcuna notificazione della cartella, proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Foggia che lo dichiarava inammissibile con sentenza n. 199 del 2011, sul rilievo che l’estratto di ruolo non costituisce atto impugnabile.

Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Puglia che lo rigettava con sentenza del 14.2.2012 sulla base delle seguenti ragioni decisorie:1) inoppugnabilità dell’estratto di ruolo, già ritenuta dal giudice di primo grado: 2) difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate; 3) mancanza di prova della intervenuta decadenza dell’Ufficio a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25; 4) mancato assolvimento dell’onere della prova in ordine all’affermazione che i tributi richiesti erano stati pagati.

Contro la sentenza di appello G.F. propone quattro motivi di ricorso per cassazione (il quarto motivo comprensivo di un “sottomotivo”). Deposita memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Primo motivo: “Violazione dell’art. 100 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Motivazione apparente o quantomeno insufficiente in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4-5”, nella parte in cui la C.T.R. non ha giudicato inammissibile il ricorso proposto contro una cartella asseritamente non notificata, e non ha verificato se vi sia stato una regolare notifica della cartella di pagamento in data 27.9.2010, come sostenuto dalla Agenzia delle Entrate.

Il motivo è fondato in relazione alla dedotta violazione di legge. Questa Corte ha stabilito che: “E’ ammissibile l’impugnazione della cartella che non sia stata notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p. posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (principio di diritto affermato da Sez. U n. 19704 del 02/10/2015); resta invece fermo che ” il documento denominato “estratto di ruolo” costituisce semplicemente un elaborato informativo formato dall’esattore….comportante indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale” (citata sentenza SU n. 19704 del 2015, in motivazione).

Nel caso di specie è pacifico che il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento i cui estremi erano rilevabili dal ruolo, pertanto il ricorso era ammissibile avendo ad oggetto la cartella, atto impugnabile D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 19.

2.Secondo motivo: “Motivazione apparente o quantomeno insufficiente in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4-5 – Violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e art. 22, commi 1 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, nella parte in cui la C.T.R. afferma che il ricorso è inammissibile perchè il contribuente non ha prodotto in giudizio la cartella di pagamento impugnata”.

Il motivo è fondato sia perchè l’atto impugnato deve essere depositato alla condizione – ovvia – che sia stato notificato; sia perchè la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 non anche degli atti previsti dal comma 4 dello stesso articolo; ne consegue che l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal comma 5 dell’articolo citato. (Sez. 5, Ordinanza n. 19580 del 24/07/2018).

3.Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, art. 100 c.p.c. e D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39. Presunta mancanza di legittimazione della Agenzia delle Entrate in relazione alla eccezione di omessa notifica della cartella in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui la C.T.R. ha stabilito che il ricorso motivato con la omessa notifica della cartella di pagamento doveva essere notificato ad Equitalia e non all’Agenzia delle Entrate.

4.Quarto motivo “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e art. 2697 (errata applicazione del principio dell’onere della prova) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui ha ritenuto che l’Ufficio non avesse legittimazione passiva in relazione alla eccezione di intervenuta decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25.

I motivi terzo e quarto sono fondati nei seguenti termini. Nel caso in esame è pacifico, essendo riportato nella stessa sentenza, che il contribuente non ha impugnato la cartella solo per vizi propri (quali l’omessa o invalida notifica) ma anche per questioni attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo contestato la debenza delle imposte; pertanto legittimamente è stata evocato in giudizio l’ente impositore. Anche con riferimento alla eccezione di decadenza dell’ente impositore dalla facoltà di notificazione della cartella, per intervenuta decorrenza dei termini previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 questa Corte ha affermato la legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate: “In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario. (Sez. 5-, Ordinanza n. 10019 del 24/04/2018, Rv. 647963 – 01). Il contribuente pertanto era legittimato ad eccepire, nei confronti dell’ente impositore, l’intervenuta decadenza per decorso del termine concesso dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 ai fini della notificazione della cartella di pagamento, e il giudice di appello era tenuto ad esaminare la fondatezza o meno dell’eccezione.

4 bis. Quarto motivo bis: “Ulteriore violazione e falsa applicazione del principio dell’onere della prova in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” nella parte in cui ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito la prova dell’avvenuto pagamento dei tributi richiesti.

Il motivo è infondato. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole legali di distribuzione dell’onere probatorio, e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti. (Sez. 3 -, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018, Rv. 649038 – 01). Nel caso in esame la C.T.R. non ha compiuto alcun errore di applicazione dell’art. 2697 c.c., avendo affermato che l’eccezione del contribuente di avvenuto pagamento dell’imposta, quale fatto estintivo della pretesa impositiva, “è totalmente sfornita di prova”.La censura diviene invece inammissibile nella parte in cui la ricorrente prospetta speciosamente il vizio di violazione di legge, proponendo in realtà un diverso sindacato di fatto inammissibile in questa sede.

In accoglimento dei motivi di ricorso primo, secondo, terzo e quarto, rigettato il motivo 4-bis, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo, secondo, terzo e quarto motivo, rigetta il quarto bis; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA