Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21075 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7888/2015 proposto da:

M.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANLIO

GELSOMINI 4, presso lo studio dell’avvocato CARLO ALBERTO TROILI

MOLOSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO CRISI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.B.;

– intimata –

nonchè da:

B.B., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

NICOLA CITTADINI, FRANCO BIZZARRI giusta procura speciale in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

M.U.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 490/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 05/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato FRANCESCO CRISI;

udito l’Avvocato NICOLA CITTADINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza della 5 settembre 2014, ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di riscatto agrario proposta da M.U. nei confronti di B.B., acquirente con atto del (OMISSIS) di un immobile confinante con un fondo di proprietà di esso M., coltivatore diretto.

Avverso questa decisione propone ricorso M.U. con due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso B.B. e propone ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale ha affermato che la genericità della contestazione della convenuta in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per il valido esercizio del riscatto da parte del M. non escludeva per l’attore l’onere di dare prova di tutti i requisiti richiesti rigettando la domanda per mancata prova del possesso della qualità di coltivatore diretto.

La Corte d’appello ha confermato la decisione sulla rilievo che a) la contestazione dei requisiti, ancorchè generica, era tale da imporre all’attore la prova di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio del retratto; b) l’attore, pur avendo provato gli altri requisiti richiesti dalla legge, non aveva dato prova della mancata vendita di fondi rustici nel biennio antecedente la compravendita: la visura per soggetto alla data del (OMISSIS) era inidonea a provare i requisiti in questione, in quanto indicava solo gli immobili intestati all’attore alla data della visura, senza alcuna indicazione delle eventuali vendite immobiliari negli anni precedenti; la produzione della visura ipotecaria per soggetto del (OMISSIS), relativa alla sola Provincia di Perugia, era tardiva, in quanto effettuata nel corso del giudizio di appello.

2. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 167 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Sostiene il ricorrente che la contestazione della convenuta era stata del tutto generica e di conseguenza doveva ritenersi pari alla non contestazione del possesso dei requisiti per l’esercizio del riscatto, di talchè, alla luce dell’art. 167 c.p.c., nella nuova formulazione, esso ricorrente doveva ritenersi esonerato della prova della sussistenza di tutti i requisiti per l’esercizio del riscatto agrario ed in particolare della mancata vendita di terreni nel biennio precedente.

3. Il motivo è infondato.

Secondo giurisprudenza costante di questa Corte il giudice deve rilevare- in attuazione dell’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge – la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa (Cass. 20 novembre 2000, n. 14968; Cass. 15/05/2001, n. 6715) e che è deducibile o rilevabile d’ufficio in ogni stato o grado del giudizio, salvo l’operare delle preclusioni che possono determinarsi nel processo, altresì, la mancanza degli elementi costitutivi del diritto azionato (Cass. 24 dicembre 1999, n. 14535). In particolare in tema di prelazione agraria e di riscatto agrario il giudice del merito è tenuto di ufficio alla verifica della sussistenza in concreto di tutte le molteplici condizioni volute dalla legge per l’accoglimento della domanda (Cass. 12 agosto 2000 n. 10789). In particolare, i requisiti indicati dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, perchè possa trovare accoglimento una domanda di riscatto agrario, costituiscono condizioni dell’azione e devono essere accertati dal giudice d’ufficio.

4. In relazione alla prova della sussistenza dei presupposti per l’esercizio del relativo diritto l’onere grava su chi lo esercita, a norma dell’art. 2697 c.c..

Tuttavia, contrariamente a quanto assunto da precedenti arresti di questa Corte (Cass. 11 marzo 2002, n. 3500; Cass. n. 20909 del 2004), anche in tema di prelazione o riscatto agrario opera il principio secondo cui l’art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti. Cass. sen. n. 5356 del 05/03/2009, – Cass., sent. n. 3727 del 2012.

5. Questa Corte ha affermato che, in ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell’accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l’onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l’altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse. Cass., sent. n. 21847 del 15-10-14.

Ed inoltre: il principio di non contestazione, con conseguente “relevatio” dell’avversario dall’onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all’onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione Cass., sent. n. 3023 del 17-2-2016.

6. Nella presente fattispecie la resistente ha genericamente contestato la sussistenza dei requisiti per l’esercizio riscatto agrario,concentrando poi la sua contestazione in modo specifico sul requisito della contiguità o meno dei fondi.

Deve però osservarsi che anche il ricorrente ha genericamente dedotto il possesso dei requisiti idonei all’esercizio del riscatto, senza alcuna ulteriore deduzione,e pertanto la convenuta non è stata messa in grado di assolvere in modo più specifico all’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del processo, come imposto dall’art. 167 c.p.c., che comporta l’onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, in vista anche per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell’art. 111 Cost..

7. L’onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l’allegazione dei medesimi e considerato che l’identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall’allegazione e dall’estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, sarebbe contraddittorio ritenere che l’onere di contribuire alla fissazione del tema decidendum operi diversamente rispetto all’uno o all’altra delle parti in causa.

8. Di conseguenza l’atteggiamento difensivo della attuale resistente in primo grado non poteva che essere generico, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente del possesso dei requisiti a fondamento della domanda di riscatto.

Pertanto, in tal caso, anche una generica contestazione del convenuto è idonea a far permanere gli oneri probatori in capo all’attore che ha a sua volta genericamente dedotto il possesso dei requisiti stessi.

9. In conclusione, per i giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigore del nuovo art. 167 c.p.c., il coltivatore di fondo rustico, che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, intenda esercitare il retratto agrario e genericamente alleghi in citazione il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, anche in presenza di una generica contestazione da parte del convenuto sulla sussistenza degli stessi, ha l’onere di provare il possesso di tutte le condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza.

10. Con il secondo motivo si denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 157, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Sostiene il ricorrente che la c.t.u. svolta in grado d’appello aveva accertato la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente e nessuno aveva eccepito la nullità (relativa) di tale accertamento.

11. Il motivo è infondato.

Il requisito va accertato dal giudice e la Corte se ne è occupata in un inciso in cui ha ritenuto l’accertamento irrilevante, in quanto al di fuori dell’incarico affidato al c.t.u..

Si osserva che l’iniziativa autonoma dell’ausiliario del giudice non può sostituirsi all’onere probatorio gravante sulla parte per sanare così una mancanza probatoria in cui la parte è incorsa.

12.Con il terzo motivo si denunzia la violazione dell’art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente fa riferimento ad una visura del 2003 allegata all’atto di citazione di cui la Corte non ha dato conto nella sentenza; contesta poi quanto ritenuto dalla Corte d’appello a proposito delle altre visure.

13. Il motivo è infondato.

Nella sostanza il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di violazione di legge,contesta l’accertamento in fatto operata dalla Corte d’appello sulla non idoneità dei documenti prodotti ai fini della prova del requisito della mancata vendita di immobili nei due anni precedenti.

La Corte d’appello ha ritenuto che la visura del 2005 non fosse idonea a provare il requisito, poichè si trattava di una visura catastale che indicava la proprietà degli immobili intestati all’attore alla data della visura stessa, senza alcuna indicazione di vendite immobiliari.

Si tratta di una valutazione del documento logica e non contraddittoria che non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità.

14. La Corte di appello ha ritenuto tardiva la produzione della visura ipotecaria effettuata in data (OMISSIS), accompagnata da una dichiarazione notarile del (OMISSIS), sul rilievo che in appello è possibile la produzione di nuovi documenti solo se specificamente indicati nell’atto di appello e prodotti con esso. L’accertamento della tardività della produzione non è impugnato dal ricorrente.

15. In relazione alla visura del 2003, di cui il ricorrente assume che la Corte non abbia tenuto conto, tenendo da parte profili di inammissibilità della censura in quanto prospetta un vizio di natura revocatoria, si osserva che anche tale documento è ininfluente in quanto riguarda solo un immobile e non è idoneo a provare la mancata vendita in relazione ad altri immobili di proprietà del ricorrente.

16.Con il ricorso incidentale si denunzia la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 e si contesta la compensazione delle spese del grado di appello con la sola motivazione di “appare equo”.

17. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha motivato la compensazione delle spese con la seguente dicitura” attese le ragioni della decisione appare equo compensare le spese del grado”.

Si osserva che n tema di spese processuali e con riferimento al testo dell’art. 92 c.p.c., nella sua versione anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), (e succ. modif. ed integr.),applicabile ratione temporis al presente giudizio,la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, senza che sia richiesta una specifica motivazione al riguardo. Pertanto, la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 c.p.c., sia accompagnata dall’indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza la evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.

Cass, Sent. n. 14964 del 02/07/2007.

18. Nella specie il riferimento alle ragioni della decisione ed all’equità è pertinente, in quanto fra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado, pur risultando la B. sempre vittoriosa, in realtà sono stati applicati due principi diversi in ordine all’onere della prova dei requisiti per esercitare il riscatto ed alla valenza giuridica della generica contestazione.

In considerazione del rigetto di entrambe le impugnazioni, si compensano anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e l’incidentale.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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