Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21075 del 16/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 21075 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 14525-2011 proposto da:
FELE ANIELLO, FELE ANNAMARIA, FELE RAFFAELE, nella
qualità di eredi di FELE ANTONIO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PIETRO ARETINO 69, presso lo
studio dell’avvocato MONACO ANTONIETTA, rappresentati
e difesi dall’avvocato PAPARO MARINA, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrenti –

1792

contro

ALENIA AERONAUTICA S.P.A., (societa’ incorporante la
Alenia Aereonavali s.p.a. già OAN s.p.a.), in persona

Data pubblicazione: 16/09/2013

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA,’4.L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta
e difende giusta delega – in atti;
– controri corrente –

di NAPOLI, depositata il 03/06/2010 r.g.n. 2008/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato VALERIA COSENTINO per delega MORRICO
ENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 3564/2010 della CORTE D’APPELLO

Rg n 14525/2011

Fele Annamaria, Aniello e Raffaele / Alenia

Svolgimento del processo
Con sentenza del 3/6/2010 la Corte d’Appello di Napoli , pronunciando a seguito di rinvio disposto
dalla Corte di Cassazione con sentenza n 70008/2008 , in riforma della sentenza di primo grado ha
respinto la domanda di Fele Antonio, dante causa degli attuali ricorrenti, volta ad ottenere la
dichiarazione di illegittimità e/o inefficacia del licenziamento del 22/12/1995 perché irrogato in
violazione degli obblighi procedimentali previsti dall’articolo 4 della legge n. 223 del 1991 e per il

La Corte territoriale ha rilevato che l’accordo sindacale del 20 dicembre 1995 ( che ricalcava quello
del 15 dicembre 1995 in ordine al quale la Suprema Corte in varie decisioni aveva ritenuto la
legittimità dei criteri di scelta adottati) raggiunto tra azienda ed organizzazioni sindacali, in esito
alla procedura prescritta dall’articolo 4 citato, aveva previsto la collocazione in mobilità dei
lavoratori prossimi al pensionamento di vecchiaia, e di quelli che avessero già raggiunto il requisito
per l’ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità ” fatte salve le competenze professionali
necessarie per lo sviluppo dell’azienda”.
Ha osservato inoltre che nella scelta dei dipendenti secondo il criterio concordato si doveva
ritenere che rientrasse nei poteri del datore di lavoro quello di applicare in concreto il criterio
concordato nel modo più rispondente al fine della migliore salvaguardia delle esigenze produttive
ed organizzative aziendali.
La Corte territoriale ha quindi osservato che nel caso in esame non era stato allegato un qualsiasi
intento discriminatorio ispirante la condotta dell’azienda ,né erano emersi comportamenti contrari ai
principi di correttezza e buona fede nell’applicazione dell’unico criterio di scelta concordato con la
conseguenza che non era consentito al giudice di merito operare un sindacato sulla scelta effettuata
dall’imprenditore.
Circa l’inidoneità della comunicazione di cui al 3 0 comma dell’articolo 4 della legge citata eccepita
dal lavoratore ha sottolineato sia che le parti avevano raggiunto un’intesa con la quale erano stati
individuati i criteri selettivi e dunque si doveva presumere la piena consapevolezza di ogni dato
fattuale e, comunque, dalla documentazione emergeva la piena conoscenza dei termini della
questione e , pur se l’informativa era sintetica, essa comunque integrava la piena conoscenza del
contesto che le parti avevano ormai acquisito nel corso degli incontri,né erano stati dedotti profili di
antisindacalità o informazioni non veritiere o insufficienti.
Circa l’omessa comunicazione di cui al comma 60 dell’ad 4 alla direzione provinciale del lavoro la
Corte ha rilevato che al massimo poteva essere un’irregolarità.

mancato rispetto dei criteri di scelta stabiliti da detta legge.

In relazione all’omessa prova della comunicazione alla Commissione regionale impiego Campania
la Corte ha rilevato che vi era la prova dell’avvenuta comunicazione.
Avverso la sentenza propongono ricorso in Cassazione gli eredi di Fele Antonio formulando tre
motivi.
Si costituisce Alenia Aeronautica, incorporata da Alenia Aermacchi , depositando controricorso e
poi memoria ex art 378 cpc
Motivi della decisione

comma 3, della I n 223/1991 . Censurano la sentenza che, pur avendo rimarcato l’estrema sinteticità
della comunicazione di avvio della procedura e dell’accordo sindacale del 15/12/95 , aveva escluso
l’esistenza dell’originario deficit informativo denunciato dal lavoratore in quanto la comunicazione
ex art 4, comma 2, letta unitamente all’accordo del 15/12/95,conterrebbe l’informativa voluta dal
legislatore .Lamentano che, invece, la lettura dell’accordo , contrariamente a quanto affermato
dalla Corte , non conteneva nessuna informazione prescritta dalla legge sulle ragioni che rendevano
necessaria la riduzione del personale, sui motivi tecnici , organizzativi e produttivi che impedivano
misure alternative; sul numero di persone, la collocazione aziendale ,i profili del personale
eccedente e di quello abitualmente impiegato e sui tempi di attuazione del programma di mobilità.
Con il secondo motivo denunciano violazione dell’art 4 , comma 6 e 12, dell’art 5 , comma 3,
della L n 231/1991. Censurano la sentenza per non aver valutato il mancato invio all’UPLMO della
comunicazione scritta sull’esito della consultazione sindacale , di cui al comma 6° dell’art 4 della
legge citata.
Con il terzo motivo denunciano violazione dell’art 4 , comma 9 e 12 e dell’art 5 , comma 3,
della L n 231/1991 . Censurano la sentenza per aver affermato che era stata effettuata la
comunicazione alla Commissione Regionale Impiego Campania come desumibile dal tenore del
fono del 5/1/96 senza,tuttavia, spiegare da quali elementi la Corte aveva desunto che la
comunicazione del 15/12/95 sarebbe stata inoltrata a tutti i destinatari .
Le censure , congiuntamente esaminate in quanto connesse, sono infondate.
I ricorrenti lamentano che dall’accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali non vi fossero
elementi atti a comprovare che l’informativa data ai sindacati aveva riguardato tutti gli elementi
previsti dall’art 4 citato.
Questa Corte , esaminando una fattispecie analoga ( cfr Cass n 750/ 2012) , ha osservato che : “Va
ricordato sul punto l’insegnamento di questa Corte in fattispecie assolutamente identiche e
riguardanti la medesima procedura: “in materia di licenziamenti collettivi per riduzione del
personale, la disciplina (di cui all’art. 24, in relazione alla L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 5.
2

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli art 4, commi 2,3 e 12, dell’art 5,

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato
del lavoro) – nel prevederne (agli artt. 4 e 5) la puntuale, completa e cadenzata
procedimentalizzazione del potere datoriale – ha introdotto una profonda innovazione, che consiste secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 302/2000 delle sezioni
unite, n. 528/2008, 6225/2007, 11455/99 della sezione lavoro, anche in motivazione) – nel
passaggio dal controllo giurisdizionale – esercitato, ex post, nel precedente assetto ordinamentale –

livello occupazionale – devoluto alle organizzazioni sindacali, dotate di incisivi poteri di
informazione, consultazione e di stipulazione di accordi gestionali (ed, eventualmente, alla sede
amministrativa) – con la conseguenza che gli spazi residui – devoluti al giudice, in sede contenziosa
– non riguardano i motivi specifici di riduzione del personale – cioè la sussistenza di effettive
esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva – ma soltanto la legittimità e la
correttezza della procedura (in relazione, essenzialmente, alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, cit.).
Nell’ambito della procedura per la dichiarazione di mobilità – della quale il giudice è chiamato a
scrutinare, per quanto si è detto, soltanto legittimità e correttezza (in relazione, essenzialmente, alla
L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, cit.) – la comunicazione alle organizzazioni sindacali (di cui alla L. n.
223 del 1991, art. 4, commi 2 e 3, cit.) assolve la mera funzione di avvio della stessa procedura, che
può esaurirsi nella comunicazione medesima – una volta che siano inutilmente decorsi i termini
acceleratori, che scandiscono perentoriamente le fasi diverse della procedura (L. n. 223 del 1991,
stesso art. 4, commi 5, 6 e 8, cit.) – oppure dare luogo ad esame congiunto (consultazione) – su
richiesta delle organizzazioni sindacali – ed, eventualmente, alla stipulazione di accordo sindacale,
meramente gestionale (vedi, per tutte, Cass. n. 1101/93/6993/91). Accordo sindacale ed esaurimento
della procedura per la dichiarazione di mobilità (di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, cit.) ne
costituiscono, quindi, gli esiti alternativi. Solo “qualora non sia stato raggiunto l’accordo”, tuttavia,
il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione – destinatario (ai sensi
del comma 4) di copia della comunicazione di avvio della procedura (di cui alla L. n. 223 del 1991,
art. 4, commi 2 e 3, cit.) – “convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al
comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo” (L. n. 223 del 1991, art. 4,
comma 7, cit.).
5. Quando, invece, un accordo sindacale sia stato raggiunto, come nella specie, il controllo
giurisdizionale ex post – su legittimità e correttezza della procedura (in relazione, essenzialmente,
alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, cit.) – si esaurisce nella verifica se ne risulti realizzata la funzione
della comunicazione di avvio alle organizzazioni sindacali (di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4,
3

ad un controllo ex ante sull’iniziativa imprenditoriale volta, appunto, al ridimensionamento del

commi 2 e 3, cit.) – in dipendenza, appunto, della stipulazione dell’accordo – oppure se,
ciononostante, la stessa comunicazione sia risultata idonea a fuorviare od eludere l’esercizio dei
poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali. Coerentemente, eventuali vizi
(quali l’incompletezza o l’erroneità, che sembrano denunciate in questo giudizio) della stessa
comunicazione di avvio della procedura (di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 3, cit.) nel caso in cui sia stato raggiunto, come nella specie, l’accordo sindacale – non sono rilevanti, al fine
della inefficacia del licenziamento, intimato all’esito della procedura (ai sensi dell’art. 4, comma 9,

idoneità effettiva dei vizi denunciati a fuorviare od eludere l’esercizio dei poteri di controllo
preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 528/2008;
9015/2003, pronunciata con riferimento a controversia, quantomeno, analoga rispetto a quella
dedotta in questo giudizio)”.
La Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi di cui sopra, ha rilevato che”
nonostante la comunicazione in questione sia stata sintetica dalla documentazione agli atti emerge
in modo chiaro che essa è intervenuta in un momento in cui alle parti sociali erano ormai
estremamente chiari i termini della questione , sia con riferimento alla situazione generale
dell’azienda che con riguardo ai singoli stabilimenti …” ; che ” nell’accordo del 15/12/95 ….si
legge testualmente : nel corso degli incontri ….l’azienda ha provveduto ad illustrare …, le
modifiche dello scenario competitivo nel settore aeronautica e le nuove linee di riassetto industriale
“; che “dalla complessiva lettura dell’accordo si possono individuare precisi richiami : 1) ai motivi
che avevano determinato la situazione di eccedenza; 2) ai motivi tecnici, organizzativi e produttivi
…3) al numero , alla collocazione aziendale ed ai profili professionali del personale in eccedenza e
del personale abitualmente impiegato ;4) ai tempi di attuazione del programma di mobilità ; 5) ad
eventuali misudtprogrammate per fronteggiare le conseguenze dul piano s4cia1e dell’attuazione
del programma medesimo”. Sulla base di tali considerazioni la Corte territoriale ha concluso
rilevando che” la comunicazione in questione aveva come scopo precipuo quello di integrare il
requisito formale richiesto dalla legge per l’attivazione della procedura;vistet l’insostituibile
funzione informativa che le era propria ben poteva essere soddisfatta dalla sintetica riproduzione
delle ragioni , dei termini, e della misura dell’intervento stante la chiarezza e piena conoscenza del
contesto che le parti avevano ormai acquisito nel corso degli svariati incontri ed approfondimento
intervenuti già in precedenza “.
Nella fattispecie in esame, del resto, : non risulta dedotto, se gli asseriti vizi della comunicazione
di avvio della procedura (di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 3, cit.) siano risultati,
effettivamente, idonei a fuorviare od eludere l’esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti
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in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3) – ove non risulti dimostrata, appunto, la

alle organizzazioni sindacali. (cfr. Cass. n. 25758/2008; (ass. n. 9015/2003).1 ricorrenti, infatti,
lamentano la violazione della normativa prima indicata in relazione a carenze della
comunicazione, senza esaminare se tali omissioni abbiano in concreto pregiudicato i
sindacati,fuorviando la loro azione negoziale.
Le censure sollevate dai ricorrenti , i quali peraltro neppure hanno provveduto a depositare in
ottemperanza al disposto dell’art 369 cpc l’accordo sindacale, risultano, pertanto, destituite di
fondamento non essendosi concretate in precisi rilievi alle affermazioni della Corte ed all’esame da

Con i motivi di censura n .2 e 3 i ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia da parte della Corte
territoriale sul dedotto mancato invio all’UPLMO della comunicazione di cui al citato comma
6’dell’art 4 , nonché le affermazioni della Corte territoriale circa l’avvenuto invio all’URLM della
M24 ,2-ateez.9- efeltiv kg.„.„,4,us>
4- ~7;
comunicazione di cui all’ari 4 comma 9 . L’accordo sindacale raggiunto~-Wrilevante il
mancato invio della comunicazione di cui all’art 4 comma 6. Per quanto riguarda l’altro invio
all’URLM la Corte , con valutazione in fatto incensurabile in Cassazione , ha ritenuto provato
l’invio.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto con condanna dei ricorrenti a pagare le
spese processuali del presente giudizio.
PQM La Corte
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese processuali liquidate in € 50,00 per
esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Roma 16/5/2013

questa effettuato dell’accordo sindacale in esame.

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