Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21074 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16710-2014 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 42,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE SERA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 171/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 10/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

KATE TASSONE che ha concluso per il rigetto del ricorso, infondato

il 1 motivo, inammissibile il 2 motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 171/32/13, depositata il 10 maggio 2013, non notificata, la CTR della Campania accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’ing. C.S. avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva invece accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di quanto versato dal professionista per IRAP relativamente all’anno d’imposta 1998.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, (TUIR), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la soggettività passiva d’imposta con riferimento ai compensi corrisposti a terzi per l’anno di riferimento, indipendentemente da qualsiasi accertamento sulla natura delle collaborazioni, ciononostante assunte come elemento fondante la sussistenza del requisito dell’attività autonomamente organizzata come presupposto impositivo dell’IRAP.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura ancora la sentenza impugnata per manifesta illogicità, omessa, carente e contraddittoria motivazione in relazione a punto oggetto di dibattito tra le parti, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riprendendo le argomentazioni addotte con il primo motivo, questa volta con specifico riferimento alla denunciata carenza motivazionale della sentenza impugnata.

3. Va premesso che – pur in difetto di specifica censura sul punto alcun effetto è riconducibile, avuto riguardo alla pronuncia di accoglimento dell’appello dell’Amministrazione, all’affermazione, stante la sua abnormità, della sentenza impugnata, circa il preteso giudicato interno che si sarebbe formato riguardo ad errori e/o omissioni contenuti nella pronuncia della CTP riguardo all’anno effettivo d’imposta cui si riferiva l’istanza di rimborso del contribuente, ovvero all’aver lasciato in bianco l’indicazione della data di presentazione dell’istanza di rimborso.

4. Ciò premesso, il primo motivo è fondato e va accolto.

Pur ribadendo il principio più volte espresso da questa Corte (più di recente confermato, con ulteriori precisazioni, da Cass. SU 10 aprile 2016, n. 9541), secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità od interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure (dato quest’ultimo decisivo nella fattispecie in esame) si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del succitato principio di diritto.

Posto che l’Amministrazione finanziaria non risulta avere contestato che il contribuente non occupi alcuna unità come personale dipendente, la sentenza impugnata ha desunto con certezza la sussistenza di un’attività autonomamente organizzata dall’entità dei compensi corrisposti a terzi, peraltro nella misura non certo rilevante di lire 6.630.000 a fronte di un imponibile dichiarato di lire 168.143.000, laddove, in tesi generale, di per sè i compensi anche elevati che un professionista paghi ad altri consulenti non rappresentano l’elemento che fa scattare automaticamente il pagamento dell’IRAP (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 12 ottobre 2016, n. 20610), ma soprattutto prescindendo in toto dal compiere quell’indagine necessaria sulla natura delle attività cui si riferiscono i compensi corrisposti a terzi (cfr. altresì, tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 29 ottobre 2018, n. 27423; Cass. sez. 5, 15 aprile 2016, n. 75209), che devono essere afferenti propriamente all’esercizio dell’attività professionale del contribuente, onde conferire sotto il profilo dell’organizzazione al valore della produzione quel quid pluris che è oggetto specifico della ratio della relativa imposizione.

5. La sentenza impugnata va per l’effetto cassata in relazione al primo motivo, restando assorbito il secondo e la causa rimessa per nuovo esame alla Commissione tributaria della Campania in diversa composizione, che provvederà a compiere il suddetto accertamento di fatto essenziale ai fini della verifica nella fattispecie in esame delle condizioni riguardo all’esistenza o meno del presupposto impositivo dell’IRAP.

6. Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria della Campania in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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