Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21073 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2472/2014 proposto da:

SNAI SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore

Dott. S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO

FIORE 3, presso lo studio dell’avvocato PINO D’ALBERTO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.F., C.G.G., ALLIANZ SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1941/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito l’Avvocato D’ALBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.F. e C.G.N. adirono il tribunale di Milano chiedendo che Trenno s.p.a., oggi Snai s.p.a., fosse condannata al risarcimento dei danni per la dolosa uccisione di un cavallo da corsa ricoverato nell’ippodromo gestito dalla convenuta.

Quest’ultima si costituì in giudizio chiamando in causa Ras Assicurazioni s.p.a. (oggi Allianz s.p.a.) nonchè Arbiter s.c.a.r.l., la prima quale società assicuratrice per i danni richiesti, la seconda quale società responsabile della custodia del locali in cui avvenne il fatto delittuoso.

Il tribunale, non ritenendo parte convenuta tenuta ad un obbligo di custodia dell’animale, respinse la domanda.

La corte di appello, adita dagli originari attori, ritenuta sussistente una obbligazione contrattuale di custodia e ritenuta, Inoltre, non provata la diligente esecuzione dell’obbligazione da parte di Snai, riformò integralmente la pronuncia di primo grado, condannando Snai al risarcimento dei danni. Quest’ultima ha presentato ricorso per tassazione affidato a due motivi esposti in memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 2697, 1322 e 1325 c.c., criticando la corte di appello per aver qualificato il contratto intercorso tra le parti come a causa mista: Integrato sia da profili della causa di locazione delle strutture, sia da elementi della causa di somministrazione di servizi, sia da elementi della causa di custodia degli animali.

Osserva parte ricorrente che, al contrario, il contratto Intercorso tra le parti non avrebbe previsto alcuna obbligazione di custodia; si precisa che l’esclusione della obbligazione di custodia rientrerebbe comunque nell’esercizio della libertà contrattuale, essendo le parti libere di conformare il contratto a cui acconsentono secondo qualsiasi contenuto lecito; si critica, sotto il profilo della coerenza logica, il ragionamento interpretativo della corte di appello volto, invece, a dimostrare l’implicita pattuizione di tale obbligazione alla luce di una lettura olistica del programma negoziale.

2. Il secondo motivo, svolto in subordine e sempre ai sensi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, concerne violazione degli artt. 2697, 1177, 1766 c.c., nonchè vizio di motivazione con riguardo alla decisione della corte di appello sulla mancata prova della diligente esecuzione dell’obbligazione di custodia da parte della ricorrente.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. La critica svolta nel primo motivo non coglie nel segno.

La corte di appello ha fornito una argomentata interpretazione del contenuto del contratto intercorso tra le parti alle pagg. 3 e ss. della sentenza. La corte di appello, in particolare, non afferma che l’obbligazione di custodia costituirebbe contenuto necessario del contratto, nè che le parti non avrebbero potuto stabilirne il contenuto come meglio avessero ritenuto, secondo quanto disposto nell’art. 1322 c.c..

La corte di appello, del tutto diversamente, fornisce una precisa interpretazione di quel contratto ritenendo che il contenuto dello stesso fosse integrato anche da una obbligazione di custodia degli animali ricoverati presso le strutture gestite da parte ricorrente.

Quest’ultima, pur criticando tale interpretazione, non assume nessuna violazione delle regole sull’ermeneutica negoziale poste negli artt. 1362 c.c. e segg.; nemmeno espone (come il principio di autosufficienza del ricorso avrebbe richiesto) il contenuto del contratto, ma si limita ad una critica nel merito del ragionamento seguito dalla corte di appello.

Così operando, Snai non ha tenuto conto dei limiti di contestazione stabiliti nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (sull’omesso esame di un fatto decisivo; fatto, peraltro, ampiamente dibattuto in giudizio e considerato nella sentenza impugnata).

In sostanza il ricorso da un lato lamenta insussistenti violazioni di leggi dall’altro svolge una critica fattuale alla decisione della corte di appello senza tenere conto dei ristretti limiti di contestazione e di critica stabiliti dalla legge in tema di motivazione della decisione.

3.2. L’infondatezza del secondo motivo discende dal rilievo che, a fronte dell’affermazione della corte di appello sulla carenza di prova in ordine alla diligente esecuzione del rapporto, nel ricorso si svolgono critiche esclusivamente sul piano del fatto giacchè non sono il realtà argomentate violazioni di legge nè è denunciato l’omesso esame di fatti decisivi, limitandosi il ricorso a fornire una serie di considerazioni fortemente critiche al ragionamento svolto dalla corte di appello in considerazione di tutti gli elementi richiamati dai giudici del merito e oppostamente esaminati dal ricorrente.

In tal modo l’impugnativa è finalizzata a richiedere alla corte di legittimità un nuovo giudizio sul merito della vicenda; giudizio, invece, precluso alla corte di cassazione.

Nulla per le spese, non essendosi la parte intimata costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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