Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21073 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26572-2012 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 12,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MASCIOCCHI, che la

rappresenta e difende unicamente all’avvocato ANDREA BERTORA giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la decisione n. 1791/2011 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

BOLOGNA, depositata il 05/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

KATE TASSONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato BERTORA che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1791/04/11, depositata il 5 ottobre 2011, non notificata, la Commissione Tributaria Centrale (CTC) – sezione di Bologna – accolse il ricorso proposto dall’Ufficio delle Imposte Dirette di (OMISSIS) avverso la decisione della Commissione tributaria di secondo grado di Parma, che aveva confermato la sentenza della locale Commissione di primo grado, la quale aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso cartella esattoriale emessa per la liquidazione del condono delle imposte IRPEF ed ILOR per gli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980, ammontante a lire 69.732.000.

La CTC – escluso che la controversia potesse essere definita con estinzione automatica così come invece richiesto dalla contribuente ritenne che la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986, che aveva dichiarato la parziale illegittimità del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 16, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1982, n. 516, non potesse sortire le conseguenze prospettate dalla contribuente, cioè determinare la conseguente nullità degli accertamenti notificati il 30 ottobre 1982 in c.d. “zona condono”, ovvero tra la data di entrata in vigore del menzionato D.L. (14 luglio 1982), ed il 15 marzo 1983 (data ultima per la presentazione di dichiarazione integrativa secondo diverse disposizioni di proroga succedutesi) ed espandere i propri effetti anche sulle cartelle. Ciò essenzialmente per un duplice ordine di ragioni: l’una relativo al fatto che l’accertamento in rettifica, una volta presentata dal contribuente dichiarazione integrativa, veniva ad essere privato di ogni rilevanza giuridica, restando determinato il nuovo imponibile per effetto della dichiarazione integrativa medesima; l’altra riferita all’essersi conclusa la lite relativa all’impugnazione degli avvisi di accertamento con declaratoria di estinzione del giudizio, che aveva reso definitivi gli accertamenti medesimi ed esauriti i relativi rapporti tributari, senza quindi che potesse trovare applicazione la succitata sentenza della Corte costituzionale.

Avverso la decisione della CTC la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della norma di cui al D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha rigettato l’istanza della contribuente volta ad ottenere la definizione della controversia con pronuncia di estinzione secondo quanto previsto dalla citata norma, stante la soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nei precedenti gradi di giudizio.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 429 del 1982, art. 16,convertito, con modificazioni, nella L. n. 516 del 1982, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 175/1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Avendo la suddetta sentenza della Corte costituzionale dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato D.L. n. 429 del 1982, art. 16, come modificato con la L. di conversione n. 516 del 1982, nella parte in cui consentiva la notifica di accertamenti in rettifica o d’ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anzichè sino alla data di entrata in vigore del summenzionato decreto legge, secondo la contribuente l’avere escluso la sentenza della CTC impugnata che la pronuncia della Corte costituzionale dovesse travolgere non solo gli accertamenti in rettifica notificati successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto, ma anche la successiva cartella, comportava la privazione di ogni effetto alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale del suddetto art. 16, facendo sì che la concreta determinazione dell’imponibile per effetto della dichiarazione integrativa parametrata all’originaria formulazione di detta norma – risultasse comunque frutto di scelta discrezionale dell’Amministrazione, continuando a perpetuare la discriminazione tra contribuente accertato e non accertato.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ancora nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99,112,329,342 c.p.c., del D.L. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 19 bis, artt. 22 e 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la sentenza impugnata risultava viziata da ultrapetizione, avendo addotto, a fondamento del ricorso proposto dall’Amministrazione, la sussistenza del preteso esaurimento del rapporto giuridico al momento della più volte ricordata pronuncia della Corte costituzionale, laddove l’Ufficio aveva fondato il proprio gravame sull’unica questione addotta sin dall’inizio della controversia, vale a dire la natura irrevocabile della dichiarazione integrativa, secondo il disposto del citato D.L. n. 429 del 1982, art. 32.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ulteriormente nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 e 329, c.p.c., e art. 2909 c.c., del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 22, 37 e 39, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, e/o del principio generale del giudicato interno, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dovendosi ritenere, secondo la contribuente, formato il giudicato interno sul mancato esaurimento del rapporto tributario relativo agli originari avvisi di accertamento, non avendo l’Amministrazione finanziaria impugnato la decisione di primo grado ad essa sfavorevole – nella parte in cui aveva riconosciuto, entro certi limiti, l’applicabilità degli effetti della Corte costituzionale anche alla liquidazione – se non in relazione alla dedotta natura irrevocabile della dichiarazione integrativa.

5. Con il quinto motivo, infine, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 16, come modificato dalla L. di conversione 7 agosto 1982, n. 516, a seguito della parziale declaratoria d’illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale 27 giugno 1986, n. 175, dell’art. 136 Cost., e della L. 11 marzo 1983, n. 87, art. 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riprendendo quanto osservato nel secondo motivo anche con riferimento all’ulteriore questione del non esaurimento del rapporto tributario determinato dalla notifica degli accertamenti in rettifica, essendosi verificata l’estinzione del giudizio relativo all’impugnazione degli avvisi di accertamento da parte della stessa A.A. (e non A.G. come, invece, è dato leggere nella sentenza impugnata) solo in data 9 aprile 1991, laddove la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986 è stata depositata in data 27 giugno 1986.

6. Il primo motivo è fondato e va accolto.

6.1. Il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a), convertito in L. n. 73 del 2010, per quanto qui rileva, prevede quanto segue: “Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui alla predetta Convenzione, art. 6, paragrafo 1, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità: a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato….”.

6.2. Dopo la pubblicazione della decisione della CTC è intervenuto il D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14 del 2012, entrata in vigore il 28 febbraio 2012, in base al quale “il termine del 31 dicembre 2013 previsto dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2-bis, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, per l’esaurimento dell’attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione”.

6.3. Nella specie, l’Amministrazione finanziaria è risultata parzialmente soccombente in primo grado ed altrettanto dinanzi alla Commissione tributaria di secondo grado, non essendo stata oggetto di riforma la pronuncia di primo grado.

6.4. La natura d’interpretazione autentica della succitata disposizione (cfr. Cass. sez. 5, 14 ottobre 2016, n. 20773; Cass. sez. 5, 19 agosto 2015, n. 16944), comporta che detta norma debba essere applicata, non essendo ancora esaurito il relativo rapporto processuale, retroattivamente, senza che a ciò osti il fatto che la decisione della CTC fosse stata pubblicata prima dell’entrata in vigore della legge di interpretazione autentica, purchè, come nella fattispecie in esame, risultassero pendenti i termini per l’impugnazione di detta sentenza, dovendosi ribadire dunque l’orientamento espresso da ultimo da Cass. sez. 5, 17 gennaio 2019, n. 1105.

6.5. A ciò consegue che non potendo dunque il giudizio essere proseguito, la sentenza della CTC va cassata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., in accoglimento del primo motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri.

7. Stante la sopravvenienza della norma d’interpretazione autentica in epoca successiva al deposito della sentenza della CTC, sussistono le condizioni di legge per dichiarare compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara estinto il giudizio.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA