Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21072 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. II, 22/07/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 22/07/2021), n.21072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17986/2016 proposto da:

D.L.N., elettivamente domiciliato in Teramo, via G. Milli

n. 15, presso lo studio dell’avv.to GIUSEPPE LANCIAPRIMA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.L.A., elettivamente domiciliata in Teramo, via Flaviano

Bucci n. 15, presso lo studio dell’avv.to LUIGI DI LIBERATORE, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 794/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Teramo rigettava la domanda di D.L.A. proposta nei confronti di D.L.N. di reintegra nel possesso di una vigna sita in (OMISSIS), insistente sul foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS), C.T. con revoca dell’ordinanza cautelare di reintegra.

2. D.L.A. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

3. D.L.N. si costituiva in appello, eccependo la tardività dello stesso e contestando nel merito la domanda.

4. La Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione e in riforma dell’impugnata sentenza accoglieva il ricorso ex artt. 1168 e 1170 c.c., nei termini disposti dall’ordinanza interdittale del 25 gennaio 2002.

Preliminarmente la Corte d’Appello respingeva l’eccezione di tardività dell’appello, evidenziando come il termine di sospensione feriale dovesse applicarsi nella fattispecie.

La Corte d’Appello evidenziava, poi, che nel giudizio possessorio non poteva assumere rilevanza lo status relativo alla proprietà del bene oggetto di possesso. Pertanto, nel caso di specie D.L.A. aveva chiesto la tutela della situazione di fatto, dando prova attraverso l’istruttoria espletata di possedere l’appezzamento di terreno coltivato a vigna e ciò indipendentemente dalle vicende afferenti la sua qualità di unico erede. Dall’istruttoria era emerso infatti che la vigna era coltivata esclusivamente dall’appellante che provvedeva alla potatura ed alla raccolta dell’uva. In ogni caso, anche volendo ritenere una situazione di compossesso della vigna, la tutela invocata doveva trovare ugualmente accoglimento. Infatti, ai fini della tutela possessoria non occorreva che il possesso avesse i requisiti per l’usucapione o che si esplicasse in continui atti di utilizzo del bene purché il possessore potesse ad libitum ripristinarne l’esercizio ed essendo l’animus possidendi normalmente manifesto nell’esercizio del potere di fatto sulla cosa, spettando a colui che contesti tale possesso l’onere di provare l’esistenza di atti di tolleranza o di titoli tali da escluderlo. Pertanto, a prescindere dalla qualità delle culture praticate nella vigna, risultava provato che l’attrice provvedeva alla loro potatura. Pertanto, l’obiettiva situazione di fatto consentiva di ritenere ricorrente nella fattispecie la situazione di compossesso che non escludeva affatto la tutela possessoria allorquando l’atto compiuto dal compossessore avesse travalicato i limiti di compossesso con mutamento in possesso esclusivo. Non poteva trovare ingresso nella fattispecie la tesi della controparte secondo cui era stata accertata con altra sentenza passata in giudicato che D.L.A. non aveva mai di fatto esercitato i propri diritti di compossesso. Infatti, la sentenza citata da D.L.N. non era passata in giudicato ed era riferita solo al profilo ereditario.

5. D.L.N. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di 16 motivi di ricorso.

6. D.L.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per mancanza di motivazione idonea a sorreggere il dispositivo ex art. 132,161 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2.

La censura ha ad oggetto l’intrinseca contraddizione della motivazione della sentenza che non scioglie il nodo tra compossesso e possesso esclusivo.

1.2 Il motivo primo è infondato.

La Corte d’Appello afferma che dalla rilettura del materiale informativo e testimoniale emerge che la vigna era coltivata solo da D.L.A. che provvedeva alla raccolta e alla potatura dell’uva.

In tal senso vengono richiamate le dichiarazioni di D.L.E., M.R., G.M., C.L., D.E. e D.L.B.. La Corte d’Appello, dopo questa premessa, afferma che in ogni caso qualora dalle dichiarazioni dei testi si ritenesse provata solo una situazione di compossesso in ogni caso la tutela possessoria invocata dovrebbe trovare accoglimento, in quanto l’atto compiuto da D.L.N. (compossessore) ha travalicato i limiti del compossesso con apprensione esclusiva del bene e con conseguente mutamento in possesso esclusivo.

La motivazione ora riportata è ampia ed esauriente pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte e senza alcuna contraddizione tra possesso e compossesso, sicché il motivo risulta manifestamente infondato.

Si richiama sul punto il seguente principio di diritto cui il collegio intende dare continuità: “In una situazione di compossesso – come quella esistente tra i componenti di una comunione ereditaria in pendenza del giudizio di divisione – è ravvisabile una lesione possessoria quando uno dei condividenti abbia alterato e violato, senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione del bene oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sul bene medesimo mediante atti integranti un comportamento durevole, tale da evidenziare un possesso esclusivo animo domini su tutta la cosa, incompatibile con il permanere del possesso altrui” (Sez. 2 Ord. n. 4844 del 2019).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del procedimento ex art. 2909 c.c..

Secondo il ricorrente il dispositivo della sentenza impugnata richiama l’ordinanza interdittiva che impone a D.L.N. obblighi verso tutti i compossessori dunque anche nei confronti di coloro che non hanno partecipato al giudizio.

2.1 Il secondo motivo è inammissibile.

La censura è del tutto generica e priva di elementi di specificità, nel motivo non si riporta il contenuto dell’ordinanza interdittiva e non risultano indicati neanche gli altri compossessori.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c..

La sentenza d’appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda di D.L.A. di reintegra nel possesso esclusivo con disconoscimento di un compossesso e, dunque, sarebbe ultrapetita, in quanto concederebbe qualcosa che la stessa non aveva mai chiesto ovvero la reintegra nel compossesso.

Sotto altro profilo nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 132,161 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2.

3.1 Il motivo è infondato.

La censura è sostanzialmente ripetitiva di quella svolta con il primo motivo ed è pertanto manifestamente infondata per le medesime ragioni esposte al punto 1.1.

In relazione al presente motivo deve solo aggiungersi che non vi è alcuna violazione del principio tra chiesto e pronunciato nell’aver riconosciuto i presupposti dell’azione di spoglio in una situazione di compossesso invece che di possesso esclusivo, tanto più quando, come nel caso in esame, lo spoglio è stato posto in essere da un compossessore. Ad ogni modo nella domanda svolta a tutela del possesso deve ritenersi compresa anche quella di tutela della situazione compossesso ove nel corso del giudizio si accerti tale situazione.

Infatti, il vizio di extra o ultrapetizione si verifica solo se il giudice attribuisce alla parte un bene non richiesto o maggiore di quello richiesto, mentre non è ipotizzabile se il giudice accoglie una domanda, ancorché non espressamente formulata, la quale sia implicitamente e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio (Sez. 2, Sent. n. 635 del 1972).

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: nullità del procedimento ex art. 91,112,113 c.p.c..

Nessuna delle conclusioni formate da D.L.A. è stata accolta e dunque le spese non potevano essergli riconosciute.

Sotto altro profilo la censura è posta anche per nullità della sentenza per contrasto insanabile nel dispositivo ex art. 132,161 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2. Il contrasto sarebbe tra il rigetto delle domande di D.L.A. e la rifusione delle spese in suo favore. Inoltre, il ricorrente lamenta anche la mancanza di motivazione sul punto.

4.1 Il quarto motivo è inammissibile.

La domanda della D.L. è stata accolta dal giudice dell’appello quindi non si comprende il senso della censura avendo il giudice applicato la regola secondo la quale le spese seguono la soccombenza.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: nullità del procedimento in relazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, artt. 15 e 91 e 115 c.p.c., art. 1140 c.p.c., nonché degli artt. 3 e 24 Cost. e art. 12 preleggi.

Nell’addebitare le spese di entrambi i gradi la corte d’appello avrebbe adottato uno scaglione superiore a quello risultante dal valore del fondo pari ad Euro 3412 (reddito domenicale 17,06 x 200) determinato ai sensi dell’art. 15 c.p.c.. Lo scaglione applicabile dunque era quello da Euro 1100 fino a 5200 e le medie dunque portavano del primo grado ad un totale di Euro 2775 oltre accessori di legge.

Sotto altro profilo la censura è posta anche per nullità della sentenza, per omissione di motivazione in relazione agli artt. 132,161 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, per mancanza di motivazione del superamento delle medie di legge relative al valore della causa.

5.1 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.

In proposito è sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Sez. 3 Ord. n. 89 del 2021). Nella specie il giudice non ha superato i valori massimi dello scaglione di riferimento (per il primo grado deve tenersi conto anche degli esborsi ed eventualmente del procedimento interdittivo) e dunque le censure sono infondate.

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione di norme di diritto in relazione all’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c..

La censura attiene alla violazione del giudicato esterno di cui alla sentenza del Tribunale di Teramo del 2 giugno 2013 la quale in un giudizio petitorio intentato dal ricorrente nei confronti di D.L.A. aveva escluso il suo compossesso, affermando che la stessa non aveva mai esercitato i propri poteri di compossessore se non mediante la proposizione dell’azione per reintegra nel possesso. Tale sentenza sarebbe passato in giudicato per acquiescenza ex art. 329 c.p.c., in quanto appellata da D.L.A. solamente in relazione alle spese di lite.

Il ricorrente richiama le sezioni unite n. 13916 del 2006 e produce l’appello parziale avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Teramo avente ad oggetto le sole spese di lite.

7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del procedimento ex art. 112,115 c.p.c., art. 116 c.p.c., comma 2, artt. 183,324,327 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2, nonché artt. 2697,2730,2733,2909 c.c..

Il ricorrente evidenzia che la sentenza del Tribunale di Teramo è stata prodotta in giudizio dalla controparte senza specificare che la stessa era stata appellata e, dunque, ciò costituirebbe confessione giudiziale del contenuto. Peraltro, non avendo evidenziato che la stessa era stata appellata la Corte d’Appello non poteva affermare che la stessa non era definitiva e in tal modo avrebbe violato l’art. 112 c.p.c..

Sotto altro profilo la stessa circostanza rileverebbe come nullità della sentenza per omissione di motivazione.

8. L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del procedimento ex art. 183,101 c.p.c., art. 12 disp. att. c.c., artt. 24 e 111 Cost..

La censura attiene al fatto che solo nella replica dell’appello era stata menzionato per la prima volta il fatto che la sentenza del Tribunale di Teramo fosse stata appellata. Tale affermazione non sarebbe supportata da alcuna prova. Sotto altro profilo la circostanza rileverebbe come nullità della sentenza per omissione di motivazione.

9. Il nono motivo è così rubricato: violazione dell’art. 295 c.p.c., per aver ritenuto pendente un giudizio di appello senza sospendere il giudizio in corso per attenderne l’esito e per non aver dato alcuna motivazione della mancata sospensione.

9.1 I motivi dal sesto al nono sono inammissibili.

In primo luogo, deve evidenziarsi che non costituisce giudicato esterno quello prospettato dal ricorrente in quanto il giudizio richiamato aveva ad oggetto una domanda petitoria, fondata su tutt’altro titolo (petitio hereditatis) che non presuppone alcun accertamento in fatto della sussistenza del possesso o compossesso esercitato dalla D.N., soccombente in quel giudizio.

Il ricorrente ricava la sussistenza di un giudicato esterno dalla frase contenuta nella sentenza (peraltro solo richiamata e non allegata al ricorso) secondo cui la D.L. “non avrebbe esercitato i poteri di compossessore se non a parole mediante la proposizione dell’azione di reintegra del possesso”. Risulta evidente che tale stralcio della motivazione non possa costituire alcun accertamento in fatto dell’assenza del compossesso in capo ad D.L.A.. Peraltro deve evidenziarsi che nel giudizio di legittimità il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di specificità del ricorso; ne consegue che la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 17310 del 2020, Sez. 1, Ord. n. 13988 del 2018; Sez. 2, Sent. n. 15737 del 2017).

Inoltre, quanto alla omessa sospensione del giudizio non vi era alcuna pregiudizialità tra i due giudizi. Infatti, la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., presuppone una pregiudizialità necessaria, che sussiste solo laddove nel giudizio che abbia per parti le medesime della causa pregiudicata, debba adottarsi una pronuncia di portata vincolante, o che sia destinata a spiegare efficacia di giudicato, all’interno della causa pregiudicata, sicché la decisione del processo pregiudicante è idonea a definire, in tutto o in parte, il tema dibattuto nel processo del quale si chiede la sospensione. Nella specie, come si è detto, da quanto emerge dal ricorso, il giudizio che si assume pregiudicante aveva ad oggetto una domanda petitoria, mentre nel giudizio in esame la D.L. aveva invocato una tutela possessoria, sicché non ricorrevano i presupposti per la sospensione necessaria. L’irrilevanza della sentenza richiamata dal ricorrente rende inammissibili tutte le ulteriori censure prospettate con i motivi in esame.

10. Il decimo motivo è così rubricato: nullità del procedimento in relazione agli artt. 115,116,251 c.p.c..

La Corte d’Appello non avrebbe dovuto porre a base della decisione le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase sommaria i quali non avevano prestato l’impegno ex art. 251 c.p.c. e non potevano essere ritenuti come testimoni. Tali sarebbero tutti quelli citati a fondamento della sentenza. Sotto altro profilo la circostanza rileverebbe ai fini della nullità della sentenza per omissione di motivazione in relazione agli artt. 115,116,251,156,161 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. La scelta di considerarli come testimoni non sarebbe stata motivata e ciò determinerebbe la nullità della sentenza.

11. l’undicesimo motivo è così rubricato: nullità del procedimento in relazione agli artt. 115,116,247,251,256 c.p.c..

La Corte d’Appello avrebbe posto a base della sentenza unicamente le dichiarazioni rese dai parenti di D.L.A., tali dichiarazioni sarebbero inattendibili, avendo gli stessi fornito una versione dei fatti opposta a quella dei testi indifferenti rispetto alla confessione di D.L.A. quella stessa dichiarava il possesso materiale del 15 febbraio 2002 come risultante nel rogito notarile del 15 luglio 2002. Sotto altro profilo la circostanza rileverebbe come nullità della sentenza per assenza di motivazione in relazione agli artt. 115,116,247,251,256,156,161 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, non essendoci alcuna motivazione in ordine alla valutazione dell’attendibilità dei testimoni. Inoltre, nel dispositivo è richiamata l’ordinanza del 25 gennaio 2002 che aveva dichiarato inattendibili tutti i parenti sentiti nella fase sommaria. Ciò determinerebbe una insanabile contrasto del dispositivo privandolo di fatto di motivazione.

12. Il dodicesimo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del procedimento in relazione agli artt. 115,116,246,247,251,256 c.p.c..

La sentenza non avrebbe dato credito ai testi indifferenti che avevano testimoniato in maniera identica parlando di un vigneto incolto, inaccessibile, invaso dai rovi e di non aver mai visto A. sul posto. Sotto altro profilo, la medesima circostanza rileverebbe per mancanza di motivazione sul punto.

13. Il tredicesimo motivo è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 2730,2699,2700 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c..

La Corte d’Appello non avrebbe minimamente menzionato la confessione resa dall’odierna resistente all’art. 6 del rogito notarile del 15 luglio 2002 avente ad oggetto la compravendita di quote di proprietà di altri chiamati su tutti i terreni ereditari e anche delle particelle in esame.

14. Il quattordicesimo motivo è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 2730,2733 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c..

La censura ha ad oggetto anche in questo caso la violazione delle norme che disciplinano il valore della confessione stragiudiziale in quanto la D.L. in una lettera del 27 luglio 1999 non faceva riferimento ad un possesso suo esclusivo ma si poneva al pari degli altri fratelli.

15. Il quindicesimo motivo è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 2730 c.c., artt. 115 e 116,247,251 c.p.c..

La censura attiene alle testimonianze dei testi indifferenti che sarebbero state ignorate dalla corte d’appello.

16. Il sedicesimo motivo è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex artt. 115,116 c.p.c..

La Corte d’Appello non avrebbe considerato le foto ritraenti lo stato del vigneto prodotte da D.L.N. e confermate dai testi indifferenti.

16.1 I motivi dal decimo al sedicesimo, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

La Corte d’Appello evidenzia che la decisione è presa sulla base del complessivo esame del materiale informativo e testimoniale. A tal proposito cita le dichiarazioni dei testi D.L.E., M.R., G.M. C.L., D.E. e D.L.B. e poi afferma che le stesse dichiarazioni sono state acquisite anche in sede di tutela possessoria.

In ogni caso, deve darsi continuità al principio di diritto consolidato secondo cui: “Nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice” (ex plurimis Sez. 2, Ord. n. 12089 del 2019).

Nello stesso senso anche la seguente pronuncia così massimata: “nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come informatori” – le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione anche quali indizi liberamente valutabili – coloro che abbiano reso “sommarie informazioni” ai sensi dell’art. 669 sexies c.p.c., comma 2, ai fini dell’eventuale adozione del decreto “inaudita altera parte”. (Sez. 2, Sent. n. 24705 del 2006).

Per il resto le censure si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie.

Infatti, la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016). (Cass. S.U. n. 16598/2016).

La deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c., è ammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (Sez. L, Sentenza n. 13960 del 19/06/2014; n. 26965 del 2007).

Infine, quanto alla presunta confessione della D.L., in disparte i plurimi motivi di inammissibilità per difetto di specificità e di decisività della circostanza che si assume ammessa, deve osservarsi che di tale questione non vi è alcun cenno nella sentenza impugnata.

Pertanto deve darsi continuità al seguente principio di diritto: “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di specificità, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio” (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6-1, Ord n. 15430 del 2018).

Infatti, il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (per l’ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito: Cass. 02/04/2004, n. 6542; Cass. 10/05/2005, n. 9765; Cass. 12/07/2005, n. 14599; Cass. 11/01/2006, n. 230; Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass. 27/05/2010, n. 12992; Cass. 25/05/2011, n. 11471; Cass. 11/05/2012, n. 7295; Cass. 05/06/2012, n. 8992; Cass. 22/01/2013, n. 1435; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138).

17. Il ricorso è rigettato.

18. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 800 più Euro 200 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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