Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21071 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26526/2013 proposto da:

M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, L.

TEVERE MELLINI 44 SC. BELLI INT. 13, presso lo studio dell’avvocato

ONOFRIO DI PAOLA, che lo rappresenta e difend unitamente

all’avvocato CARMINE LATTARULO, giusta speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore Dr. C.A.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1109/2013 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 24/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. M.G. ha proposto ricorso per cassazione contro L.L. e la s.p.a. Allianz avverso la sentenza del 24 maggio 2013, con cui il Tribunale di Taranto ha rigettato sia il suo appello principale sia l’appello incidentale dell’Allianz avverso la sentenza del Giudice di Pace di Taranto, che aveva rigettato la domanda proposta da esso ricorrente nell'(OMISSIS) intesa ad ottenere il risarcimento dei danni a suo dire sofferti dalla sua autovettura, allorquando essa, mentre seguiva sulla pubblica via una betoniera, di proprietà del L. ed assicurata per la r.c.a. presso la Allianz, era rimasta danneggiata dalla caduta di materiali dalla betoniera.

p.2. Al ricorso, che prospetta due motivi, ha resistito con controricorso l’intimata, che ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla valutazione delle due prove testimoniali rese dalla difesa del ricorrente, A.D. ed A.A.”.

Con il secondo motivo si denuncia “vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla valutazione della prova testimoniale rese (rectius: resa) dalla difesa di Allianz, G.G.”.

Con il terzo motivo si prospetta “vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla mancata acquisizione dei cronotachigrafi”.

Con il quarto motivo si fa valere “vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla valutazione del c.t.u.”.

p.2. Il Collegio rileva che tutti e quattro i motivi, evocando un vizio di omessa motivazione, sono dedotti con riferimento al paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, anteriore a quello introdotto dalla riforma di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 132 del 2012, che trovava applicazione al ricorso per cassazione in dipendenza della data di pubblicazione della sentenza impugnata.

Tanto li rende formalmente inammissibili, in quanto la loro illustrazione, per quanto implica la loro intestazione, li colloca al di fuori del paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile al ricorso, che è ora rappresentato dall’omesso esame di un fatto decisivo.

p.3. Se, superando il dato formale della loro intestazione, si procede alla lettura della loro illustrazione, emerge in ogni caso che essa non rispetta il contenuto che al nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c. hanno assegnato le Sezioni Unite della Corte nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014.

Il primo motivo esordisce evocando che la doglianza con cui si denunci il cattivo uso del suo prudente apprezzamento – di cui all’art. 116 c.p.c. – nella valutazione della prova sarebbe deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed evoca, in proposito, giurisprudenza che è relativa al vecchio n. 5 della detta norma, così confessandosi che non si è percepita l’applicabilità al ricorso del nuovo n. 5.

Gli altri tre motivi si muovo nella stessa logica con riguardo alle risultanze processuali evocate dalla loro intestazione.

Ne segue che in alcun modo è possibile ricondurre quanto si illustra nei quattro motivi ai contenuti che le sezioni Unite nelle citate sentenze hanno assegnato al nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c..

In proposito si ricorda che nelle citate sentenze le Sezioni Unite sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

a) “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”;

b) “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.”.

Nel solco di dette decisioni Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881, ha ulteriormente ribadito che, da un lato, il sindacato sulla motivazione è ormai ristretto ai casi di inesistenza della motivazione in sè, cioè alla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, alla “motivazione apparente”, al “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, alla “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; dall’altro lato, che il controllo previsto dal nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Dopo la novella del 2012 è stato confermato il principio, già del tutto consolidato (per tutte: Cass. 27 ottobre 2015, n. 21776; Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2015, n. 20412; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. sez. un. 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 18 maggio 2006, n. 11670; Cass. 17 novembre 2005, n. 23286) dell’esclusione del potere di questa Corte di legittimità di riesaminare il merito della causa, essendo ad essa consentito, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile): sicchè sarebbe inammissibile (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effecturn) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, non potendo darsi corso ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

p.4. Essendo inammissibili tutti i motivi, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

p.5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremilatrecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 giungo 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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