Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21071 del 16/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 21071 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 18125-2008 proposto da:
DI LORENZO MARIA PETRINA GIUSEPPINA, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato POZZA MASSIMO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
1648

POSTE

ITALIANE

S.P.A.,

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA,

VIALE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 16/09/2013

dall avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 179/2008 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 15/02/2008 r.g.n. 1329/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

DI CERBO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega

OBERT02) 1-0 5/

L.PESS2

(// °L O

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del
ricorso incidentale.

udienza del 09/05/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO

18125.08

Udienza 9 maggio 2013

Pres. A. Lamorgese
Rel. V. Di Cerbo

SENTENZA

Rilevato che
1.

La Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato la
domanda proposta da Maria Petrina Giuseppina Di Lorenzo nei confronti di Poste
Italiane s.p.a. avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del termine apposto al
contratto di lavoro — protrattosi dal 14 ottobre 1998 al 7 dicembre 1998 – stipulato fra
le parti.

2.

Per la cassazione di tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso; Poste Italiane s.p.a.
ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale.

3.

Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

4.

Come si evince dalla sentenza impugnata la lavoratrice è stata assunta con contratto a
termine (con la decorrenza sopra indicata) stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26
novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25
settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a
termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e

rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale
introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa
dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane.
5.

La Corte di merito ha ritenuto la legittimità del termine apposto al suddetto contratto
sul presupposto che il termine previsto dalle parti sociali con l’accordo del 16 gennaio
1998 – che consentiva di procedere ad assunzioni di personale straordinario con
contratto a tempo determinato fino al 30 aprile 1998 – fosse stato prorogato al 31
dicembre 1998 dal successivo accordo del 2 luglio 1998 (c.d. addendum all’art. 7 c.c.n.l.
26 novembre 1994).

6.

La suddetta conclusione è stata censurata con i tre motivi del ricorso principale, da
esaminarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, con i quali viene
denunciata violazione degli artt. 345 e 347 cod. proc. civ. è 1362 e segg. cod. civ. in
relazione all’interpretazione delle citate norme collettive, nonché vizio di motivazione.
Si denuncia, in particolare, la ritenuta applicabilità dell’addendum al contratto in
esame, pacificamente caratterizzato dall’essere un contratto di lavoro a tempo pieno e
la conseguente erroneità delle conclusioni circa la legittimità del termine, apposto ad
un contratto stipulato in data successiva al 30 aprile 1998.

La Corte

I suddetti motivi sono fondati e devono essere pertanto accolti.

8.

Premesso che è pacifico fra le parti che il contratto in esame deve qualificarsi come
contratto a termine a tempo pieno, deve osservarsi che, in base all’indirizzo ormai
consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente
anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al d.lgs. n. 368 del 2001), assume rilievo decisivo,
ai fini della statuizione sulla legittimità del termine di tale tipologia di contratti, la
circostanza, che ricorre, nel caso di specie, che il contratto in esame è stato stipulato,
per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come
integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile
1998. Ed infatti, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che
“l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987, del
potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge
n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto
delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori
ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione
della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a
tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi
specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni
oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti
temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo
determinato” (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063; cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n.
9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi,
una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne
sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque
omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della
disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (cfr., fra
le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro,
ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti
collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza
determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23
agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in
particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche
qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo
sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e
con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno
convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla
trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e
rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30
aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine
cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con
l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo
indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230” (v., fra le altre, Cass.
1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n.
21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

7.

9.

Coerentemente con i principi sopra enunciati la giurisprudenza di questa Corte di
legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 11 dicembre 2009 n. 26026; Cass. 6 dicembre 2011 n.
26145) ha limitato, sulla base di una interpretazione letterale e sistematica del testo
contrattuale, la rilevanza dell’accordo sindacale 2.7.98 (c.d. addendum all’art. 7 del
ccnI), secondo il quale le assunzioni di cui trattasi avvengono in applicazione

10. In relazione alle suddette conclusioni deve ritenersi assorbito il ricorso incidentale
proposto da Poste, col quale si denuncia violazione dell’art. 23 della legge n. 56 del
1987, degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione all’art. 8 c.c.n.l. 26 novembre 1994
come integrato dall’accordo del 25 settembre 1997 e dai successivi accordi ad esso
correlati nonché vizio di motivazione sempre con riferimento al valore giuridico da
attribuire agli accordi sopra citati.
11. La sentenza impugnata deve essere in definitiva cassata in relazione al ricorso accolto
con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale provvederà anche in ordine
alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa in
relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in
diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2013.

dell’accordo sottoscritto in data 25.9.97, come successivamente integrato, che si
intende prorogato a tutto il 31.12.98, ai soli contratti part time a tempo determinato e
non anche a quelli a tempo pieno. La sentenza impugnata, che ha applicato il termine
del 31 dicembre 1998 al contratto a termine a tempo pieno violando pertanto i principi
di diritto sopra enunciati, deve essere pertanto cassata.

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