Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21071 del 07/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21071 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso 25409-2012 proposto da:
IMINVEST SAS 01862450796 in persona del legde rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. RUBINI
48/A, presso lo studio dell’avvocato GULLO RAFFAELE,
rappresentata e difesa dall’avvocato SORACE DOMENICO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CISI SRL in persona del Liquidatore legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI
23, presso lo studio dell’avvocato MELINA ANTONIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato SACCOMANNO GIACOMO
FRANCESCO, giusta procura speciale in calce all’atto di costituzione;
– resistente –

gIC

Data pubblicazione: 07/10/2014

avverso la sentenza n. 1039/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 4.10.2011, depositata il 14/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI;

l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 25409 sez. M2 – ud. 16-05-2014
-2-

udito per la ricorrente l’Avvocato Domenico Sorace che ha chiesto

r.g. 25409.13

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI Sez. Civile- sottosezione II
RELAZIONE EX ART. 380 bis in rel. 375 c.p.c. nel procedimento vertente tra
IMINVEST S.a.s (ricorrente) contro CISI S.r.l. (intimata non costituitst),avente ad oggetto il
della Corte d’Appello di Catanzaro.

La controversia,instaurata dalla CISI s.r.1.,promittente venditrice,con citazione del 24.11.99,
attiene ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso con la
IMINVEST s.a.s in data 8.1.1999, cui non aveva fatto seguito quello definitivo entro il
previsto semestre,la cui mancata stipula le parti si addebitarono reciprocamente,nelle
rispettive domande, principale e riconvenzionale,la prima ascrivendone la responsabilità
alla seconda per non aver pagato il saldo del prezzo e per essersi pretestuosamente sottratta
alla stipulazione traslativa, la seconda deducendo la legittimità del proprio rifiuto,per non
esserle stata consegnata,nonostante le reiterate e documentate richieste, la documentazione
come previsto in contratto,segnatamente il certificato di agibilità dell’immobile (un locale
commerciale con annessi terreno e garage in Vibo Valentia),indispensabile per il
conseguimento di un mutuo bancario ipotecario.
Il Tribunale di Vibo Valentia con la sentenza n. 371/2006,aveva accolto,anche sulla scorta
delle risultanze di prova orale,la tesi della convenuta,ma tale decisione veniva ribaltata dalla
Corte di Catanzaro con la sentenza n. 1039/2011,valorizzando la produzione,avvenuta in quel
grado,del certificato di “agibilità ” (di semplice “abitabilità,secondo la ricorrente),che
risultava rilasciato fin dal 5.2.1998,e che un notaio di fiducia della prominente venditrice
aveva alla medesima (o, meglio,a1 suo avvocato costituito in giudizio) spedito in data
(come da timbro postale) 15.3.2007, in pendenza del giudizio di appello..
Secondo la corte territoriale detta circostanza provava l’impossibilità da parte della attrice
appellante,di produrre in primo grado quel documento (in quanto trattenuto dal
1

ricorso avverso la sentenza n. 1039 del 4/14-10.2011

professionista), indispensabile ai fini della decisione, la cui esistenza e,peraltro, agevole
reperibilità in copia presso il pubblico ufficio che l’aveva rilasciato, fin da epoca anteriore a
quella della prevista stipula del definitivo ed,addirittura,dello stesso contratto preliminare,
escludeva l’inadempienza della promittente venditrice,comportando per converso quella della
controparte.

notificato (agli atti non si rinviene,allo stato,l’avviso postale di ricevimento,comprovante il
perfezionamento della notifica),ad avviso del relatore si palesa meritevole di accoglimento
per manifesta fondatezza del primo e del secondo motivo (assorbenti rispetto ai rimanenti e
tra loro strettamente connessi) con i quali si deducono violazioni di norme processuali,
segnatamente dell’art. 345 c.p.c. in tema di acquisizione della prova e connessi vizi della
motivazione.
Sotto il profilo della citata norma di rito,l’acquisizione del certificato in questione
(quand’anche si tratti di quello di agibilità,necessario ai fini della destinazione commerciale
dell’immobile,e non anche di abitabilità,come si lamenta in ricorso),in quanto prodotto
soltanto in grado di appello dalla promittente venditrice,che pur risultava essersi impegnata
con precise clausole contrattuali a fornire la necessaria documentazione alla promissaria
acquirente,non risulta adeguatamente giustificata,posto che il documento era nella
disponibilità di un professionista di fiducia della medesima, al quale ( e non alla promissaria
acquirente) è pertanto da presumersi che la stessa l’abbia consegnato,pur essendo lo stesso
indispensabile (come risultato accertato dalla prova testimoniale ) ai fini del mutuo, che per
la relativa omissione,come acclarato dalla prova orale,la futura acquirente non aveva
conseguito. Tale circostanza esclude quella “impossibilità”di poter produrre in precedenza il
documento,che l’art. 345 cit. esige ai fini dell’ammissibilità della relativa produzione;né la
corte motiva la ravvisata indispensabilità dell’acquisizione,non indicando altri eventuali
elementi di prova che lo stesso avrebbe integrato,in un contesto nel quale è lo stesso giudice
2

Il ricorso proposto da IMINVEST s.a.s.. sulla base di quattro motivi, ove ritualmente

d’appello a dare atto che erano risultati comprovati dal carteggio intercorso tra le parti le
“plurime richieste, rivolte dalla IMINVEST alla CISI, nonché le risposte della CISI circa il
fatto che la documentazione fosse disponibile presso il notaio”,mentre quest’ultimo,
testimonialmente sentito al riguardo,si era limitato a rispondere di “non ricordare nulla”
(salvo,poi ad inviare,dopo anni,i1 documento al legale di fiducia della propria cliente).

produzione del documento de quo da parte dell’appellante,e,dall’altra,possibile,per
l’appellata promissaria acquirente,che neppure ne conosceva gli estremi,procurarsene una
copia per le proprie necessità,senza tener conto che,sulla base di precisa clausola contrattuale
(riportata dalla ricorrente,in osservanza dell’onere di autosufficienza ,era la prima che era
tenuta a fornire alla seconda “tutto l’operato necessario per ogni atto o pratica inerente
all’immobile”. Evidente è,dunque,anche il vizio di motivazione,tanto più che la corte
territoriale neppure ha accertato le ragioni per le quali il documento,sebbene reiteratamente
richiesto, fosse venuto alla luce dopo tanto anni,né se si trattasse proprio del certificato di
agibilità ( e non di quello di abitabilità),conferente alla destinazione commerciale
dell’immobile ,che se già esistente all’epoca della stipula del preliminare non si comprende
perché non venne consegnato in quella circostanza dalla promittente venditrice alla
promissaria acquirente,o,comunque,specificamente menzionato nel contratto.
Si propone,conclusivamente,l’accoglimento del ricorso,ove ne risulti provata la rituale
notifica.
Roma 10 ottobre 2013 –

F.to IL CONS.REL.L.PICCIALLI

3

La corte,incorrendo in una evidente contraddizione,ha ritenuto,da una parte,impossibile la

La Corte, rilevato che è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio a seguito
della surriportata relazione che il Collegio condivide e fa propria;
dato atto che la C.I.S.I. srl ha depositato elezione di domicilio con procura non
valida perché non notarile, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado
prima dell’entrata in vigore dell’art. 45 della legge n. 69 del 2009 ( Cass.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad
altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Roma 16 maggio 2014
Il Presidente

26.3.2010 n. 7241)e che parte ricorrente ha depositato la ricevuta di ritorno;

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