Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21070 del 19/10/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 21070 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA
SENTENZA
R.G.N. 1310/2011
sul ricorso 1310-2011 proposto da:
IOVINO
VINCENZO
VNIVCN71A09H931W,
cron.20\ro
elettivamente Rep.
domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo Ud. 11/06/2015
studio dell’avvocato MARIO PERONE, rappresentato e pu
difeso dall’avvocato PIETRO GIANCONE giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
2015
contro
1433
FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI , ROCCO ALDO, ROCCO
GENNARO;
– intimati –
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Data pubblicazione: 19/10/2015
avverso la sentenza n. 218/2009 del TRIBUNALE SEDE
DISTACCATA DI di PORTICI, depositata il 11/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
i
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1.Con citazione del 20 giugno 2002 lo avv.Vincenzo Iovino e
Norina Grompone convenivano dinanzi al giudice di pace di
Portici, nella veste di danneggiati da incidente stradale
avvenuto il 9 settembre 2000 in NAPOLI via ACTON, il sig. ALDO
dallo IOVINO e di cui era proprietaria la moglie Norina, il
proprietario ROCCO GENNARO, nonché COLONO MADDALENA che
figurava come assicurata per l’auto tamponante presso la
assicuratrice FONDIARIA SAI.
Gli attori chiedevano la condanna dei convenuti in solido al
risarcimento dei danni alle cose e alla persona dell’avvocato
che aveva riportato lesioni lievi.
2.IL GIUDICE DI PACE nel contraddittorio tra le parti, con
sentenza del 16 marzo 2005 n.858 ha accertato la responsabilità
esclusiva del conducente tamponante ed ha liquidato i danni
materiali e fisici, ma per questi ultimi considerando la sola
inabilità fisica.
3.CONTRO la decisione proponeva appello il solo avvocato
IOVINO, chiedendo la riforma della decisione per i propri
danni, che quantificava in euro 5840,25 a titolo di lesione
della integrità psicofisica, oltre rivalutazione e interessi e
con la vittoria delle spese dei due gradi. Nella epigrafe della
sentenza tra le parti contumaci sono indicati ROCCO ALDO
conducente tamponante -ROCCO GENNARO proprietario- mentre è
pretermessa la COLONO intestataria della polizza della
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ROCCO, conducente dell’auto che aveva tamponato l’auto condotta
FONDIARIA SAI, la quale ha resistito chiedendo il rigetto della
domanda, ma nulla eccependo in ordine alla validità della
copertura assicurativa.
4.IL TRIBUNALE DI NAPOLI sezione distaccata di Portici, con
sentenza del giorno 11 novembre 2001, ha dichiarato
rifondere alla assicuratrice le spese del giudizio.
Per quanto qui ancora interessa il giudice di appello rilevava
la inammissibilità dello appello proposto tardivamente, non
essendo stato correttamente notificato nei confronti di tutte
le parti del giudizio di primo grado entro i termini perentori
di cui agli artt.325 e 326 c.p.c., tale inammissibilità assorbe
ogni ulteriore eccezione e domanda.
CON ORDINANZA DEL 12 NOVEMBRE 2014 questa CORTE ha ordinato la
integrazione del contraddittorio nei confronti di ROCCO ALDO, e
tale adempimento risulta compiuto in termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
5.11 ricorso ratione temporis si sottrae al regime dei quesiti
e si articola in due motivi. Il ricorso merita accoglimento.
PER CHIAREZZA ESPOSITIVA si offre una sintesi dei motivi ed a
seguire le ragioni dello accoglimento.
5.1.SINTESI DEI MOTIVI.
NEL PRIMO MOTIVO si deduce la nullità della sentenza e del
procedimento per non avere il TRIBUNALE quale giudice di
appello provveduto ad integrare il contraddittorio anche con la
solidale assicurata COLONO MADDALENA, ai sensi dello art.331
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inammissibile lo appello ed ha condannato l’appellante a
c.p.c. e da tale lesione del contraddittorio sostanziale deriva
la nullità della sentenza di appello, essendo necessario
garantire nel giudizio di impugnazione la presenza di tutte le
parti già presenti nel giudizio di primo grado. SI CITA il
precedente costituito da CASS. 5 MAGGIO 2004 N.8519 E SI CHIEDE
nuovo esame della controversia previa integrazione del
contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.
NEL SECONDO MOTIVO si deduce ancora error in procedendo per la
violazione del principio del rilievo di ufficio del processo a
contraddittorio integro anche nei confronti della parti che i
soggetti abbiano omesso di chiamare in lite.
5.2. RAGIONI DELLO ACCOGLIMENTO.
Avendo l’attore IOVINO, odierno ricorrente, convenuto in
giudizio anche la assicurata COLONO Maddalena, litisconsorte
processuale necessaria, il TRIBUNALE DI PORTICI avrebbe dovuto
disporre di ufficio, ai sensi dell’art.331 c.p.c. la
integrazione del contraddittorio rilevando la mancata citazione
in appello. IL TRIBUNALE, senza provvedere alla integrazione ha
invece dichiarato inammissibile lo appello, con assorbimento
dei residui motivi di impugnazione, avendo rilevato la mancata
citazione della COLONO.
Ne deriva lo accoglimento del primo motivo, dichiarandosi la
nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza
conclusiva e rimettendosi le parti dinanzi al giudice di
appello per una nuovo esame della controversia, previa
/i
CASSAZIONE CON RINVIO dinanzi al giudice di appello per un
integrazione del contraddittorio nei confronti della parte
pretermessa. VEDI come precedente conforme CASS. 5 MAGGIO
2004 N.8419.
Resta assorbito il secondo motivo in relazione al quale vale il
rilievo della doverosità del rilievo di ufficio della necessità
principio basico del giusto processo civile.
APPARE OPPORTUNO il rinvio dinanzi al tribunale di NAPOLI.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia dinanzi al TRIBUNALE DI
NAPOLI anche per le spese del giudizio di cassazione.
di verificare e assicurare la integrità del contraddittorio,