Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21070 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12440-2017 proposto da:

COMUNE DI ISCHIA in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato GENNARO DI MAGGIO giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

DR MERIDIONALE VENDITE DI G.R. & C. SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11099/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 12/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/06/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI MAGGIO che si riporta agli

atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il COMUNE di ISCHIA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 11099/48/16 depositata in data 12.12.2016 con la quale la CTR della Campania aveva accolto l’appello proposto da D.R. MERIDIONALE VENDITE s.a.s. avverso la decisione con la quale la CTP di Napoli aveva, a sua volta, parzialmente accolto. limitatamente agli anni 2004, 2005 e 2006, il suo ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento emessa dall’Ente comunale per il recupero della maggiore ICI relativa agli anni dal 2003 al 2008.

Il presente ricorso, riguardante solo le annualità 2007 e 2008, è affidato a due motivi.

La s.a.s. D.R. MERIDIONALE VENDITE non si è costituita.

Il Comune ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo viene censurata la sentenza della CTR per non aver correttamente valutato la intervenuta notifica degli atti di accertamento pregressi in applicazione della normativa relativa alle notifiche, anche dirette a mezzo raccomandata a/r alle persone giuridiche.

Con il secondo motivo viene, ancora, censurata la sentenza della CTR per avere erroneamente valutato la ricostruzione degli elementi di fatto relativi alla notifica degli accertamenti pregressi nonchè la portata probatoria della documentazione depositata in atti.

I due motivi, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.

Il ricorso è fondato e va, conseguentemente accolto.

Infatti, con riferimento alla notifica dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2007 è intervenuto il giudicato costituito dalla sentenza della

Corte n. 9749/2018, depositata ii data 19 aprile 2018, la quale, in riforma della sentenza della CIR della Campania, ha accertato che l’avviso di in questione fu spedito il 27.12.2012 entro, quindi, ii termine decadenziale fissato per legge e fu correttamente ricevuto dalla società contribuente.

Ogni questione riguardante la notifica di detto avviso deve ritenersi definitivamente superata

Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento all’avviso di accertamento relativo all’anno 2008.

Vi è prova, infatti, dell’avvenuta notifica, pure effettuata a mezzo spedizione postale, costituita dalla produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata recante l’indicazione del numero 790/2013 corrispondente a quello recato dall’atto di accertamento, pure prodotto per intero.

E non vi è dubbio che a tale elemento possa attribuirsi la valenza di collegamento tra la ricevuta in contestazione e il contenuto della raccomandata di riferimento e cioè l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2008.

Deve, pertanto. concludersi nel senso che la notifica risulta essere stata effettuata presso la sede sociale e ricevuto da persona che non ha rifiutato la notifica in quanto destinatario della stessa.

Con particolare riferimento al secondo motivo, inoltre, si osserva che costituisce principio consolidato quello per cui laddove si contesti la notifica dell’atto e non il suo contenuto, ben noto in ragione di pregressi atti di accertamento e dei pregressi contenziosi intrapresi, la produzione in giudizio della ricevuta attestante la intervenuta notifica è da considerare sufficiente ad esaurire l’onere probatorio imposto all’Ufficio.

Nel caso in esame, avendo formato oggetto di contestazione solamente la notifica, l’onere probatorio incombente sul Comune era soio quello di dimostrare la avvenuta notifica dell’atto e non del suo contenuto. così come avvenuto nella fase di merito.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata e, non essendovi ulteriori attività da svolgere, la decisione della causa nel merito con la reiezione dell’originario ricorso della società contribuente.

Giusti motivi, avuto riguardo soprattutto al fatto che il giudicato riguardante la correttezza della notifica dell’atto di accertamento del 2007 si è formato solo “in itinere”, inducono ad una pronunzia di compensazione delle spese della fase del merito. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. vanno poste a carico del contribuente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito. rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Dichiara compensate le spese del merito e condanna la società contribuente al pagamento di quelle del presente giudizio che si liquidano in 2000,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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