Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21070 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2020, (ud. 30/05/2019, dep. 02/10/2020), n.21070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SAJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28868 del ruolo generale dell’anno 2017

proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi,

n. 12;

– ricorrente –

contro

Puma Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sara Armella e Marina Milli per

procura speciale a margine del controricorso, elettivamente

domiciliata in Roma, via Marianna Dionigi, n. 29, presso lo studio

di quest’ultimo difensore;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, n. 652/1/2017, depositata il giorno 2

maggio 2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30

maggio 2019 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle dogane aveva notificato a Puma Italia s.r.l. un avviso di accertamento con il quale aveva contestato che, al momento delle importazioni operate da Puma Italia s.r.l., non erano stati aggiunti, al valore in dogana delle merci importate, i corrispettivi per i servizi (marketing e promozione internazionale, ricerca e sviluppo, nonchè diritti di licenza su prodotti venduti) di cui all’accordo stipulato con Puma Ag, e, di conseguenza, aveva richiesto il pagamento degli importi non versati e irrogato le conseguenti sanzioni; avverso il suddetto atto impositivo Puma Italia s.r.l. aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; avverso la pronuncia del giudice di primo grado aveva proposto appello l’Agenzia delle dogane;

la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: il corrispettivo dovuto da Puma Italia s.r.l. a Puma Ag non costituiva una royalty, avendo un contenuto più ampio e complesso, da valutare nell’ambito della remunerazione di un insieme di attività e servizi svolti da Puma Ag quale capogruppo e non aventi alcun concreto e specifico legame con i beni oggetto di importazione; Puma Italia s.r.l. aveva stipulato con World Cat Limited un contratto di agenzia e, quale mandataria, la assisteva nel selezionare i produttori per la realizzazione dei prodotti; gli importi pagati da Puma Italia s.r.l. a Puma Ag non costituivano un elemento accessorio legato alla merce importata; non sussistevano i presupposti di cui agli artt. 157 e 160 DAC ai fini dell’inclusione dei diritti di licenza nel valore delle merci in dogana;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidato a un unico motivo di censura, cui ha resistito Puma Italia s.r.l. depositando controricorso, illustrato con successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., e degli artt. 143,157,159 e 160, Reg. Cee n. 2454/1993, per avere erroneamente ritenuto che il complesso delle clausole contrattuali non conducevano a ritenere sussistente un legame, anche indiretto, tra il licenziante ed il produttore;

il motivo è fondato;

in via preliminare deve essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità che la controricorrente prospetta con riferimento al presente motivo di ricorso in base alla considerazione che l’Agenzia delle dogane tenderebbe ad ottenere la rivalutazione del merito della decisione;

in realtà, la ricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto operata in sentenza, ma l’identificazione delle nozioni giuridiche, che delineano la portata precettiva delle disposizioni unionali applicate, soprattutto gli artt. 157-160 D.A.C.;

ed invero, l’inquadramento dei fatti accertati dal giudice di merito nello schema legale corrispondente si risolve nell’applicazione di norme giuridiche e può, di conseguenza, formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità, sia per quel che concerne la descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni, sul piano degli effetti, conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cass. civ., 5 dicembre 2017, n. 29111);

con riferimento, quindi, al motivo di censura prospettato, va precisato che l’art. 29 Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, nell’istituire il Codice doganale comunitario, determina le modalità di calcolo del valore in dogana che, di regola, è il valore di transazione (Corte di giustizia 21 gennaio 2016, causa C-430/14, Stretinskis, p. 15) e deve riflettere il valore economico reale della merce importata, considerandone tutti i fattori economicamente rilevanti (Corte di giustizia, 20 dicembre 2017, causa C-529/16, Hamamatsu). I successivi artt. 30 e 31 forniscono via via criteri sussidiari nel caso in cui il valore in dogana non possa essere determinato in base alla normativa predetta;

anche i diritti di licenza incidono sulla determinazione del valore doganale della merce qualora siano incorporati nella merce e, infatti, ai sensi dell’art. 32 p. 1: “Per determinare il valore in dogana ai sensi dell’art. 29 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate (…) c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare”;

il Reg. Cee n. 2454/1993, contenente disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario, precisa la summenzionata regola, stabilendo all’art. 157, p. 2 che: “(…) quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell’art. 29 codice (doganale) si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento: – si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e – costituisce una condizione di vendita delle merci in causa”;

la rettifica prevista dall’art. 32, paragrafo 1, lett. c), del codice doganale comunitario si applica, di conseguenza, laddove ricorrano tre condizioni concorrenti: 1) che i corrispettivi o i diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; 2) che essi si riferiscano alle merci da valutare; 3) che l’acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare;

con riferimento al caso in cui il diritto di licenza si riferisca a un marchio di fabbrica, ossia al diritto d’importare e di commercializzare prodotti incorporanti marchi commerciali, il Regolamento di attuazione all’art. 159 specifica che il relativo importo si aggiunge al prezzo effettivamente pagato o da pagare soltanto se: il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all’importazione; le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l’importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza; l’acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore. Nel caso, poi, in cui l’acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, il successivo art. 160 prescrive che: “(…) le condizioni previste dall’art. 157, p. 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento”;

nel caso di specie, il primo punto è manifesto, non avendo Puma Italia S.r.l. incluso nei valori dichiarati in dogana al momento dell’introduzione della merce nel territorio nazionale i diritti da lei corrisposti a Puma AG, conformemente alle previsioni del contratto di licenza inter partes;

con riferimento al secondo punto, ossia al fatto che si tratti di “merci da valutare”, è pacifico che tutte le merci in contestazione incorporassero il marchio Puma, e la giurisprudenza della Corte di giustizia ha chiarito che l’art. 32, paragrafo 1, lett. c), Codice doganale comunitario, non prevede che l’importo dei corrispettivi o dei diritti di licenza sia determinato al momento della conclusione del contratto di licenza o al momento dell’insorgenza dell’obbligazione doganale, affinchè i corrispettivi dei diritti di licenza siano considerati relativi alle merci da valutare (Corte di giustizia, 9 marzo 2017, causa C-173/15, GE Healthcare GmbH c. Hauptzollamt Dusseldorf), sicchè, nel caso di specie, le merci ricadevano nella licenza;

peraltro, la stessA sentenza riporta che l’accordo stipulato tra Puma Ag e Puma Italia s.r.l. prevedeva il versamento, da parte di quest’ultima, di corrispettivi per una serie di servizi, quali marketing e promozione internazionale, ricerca e sviluppo, oltre che diritti di licenza sui prodotti venduti, e che per tali servizi i corrispettivi erano stabiliti nella misura del 7,5% sul venduto;

non correttamente, sotto tale profilo, il giudice del gravame ha ritenuto che il corrispettivo pagato da Puma Italia s.r.l. non può essere considerato una royalty in quanto avrebbe un contenuto più ampio e complesso;

sul punto, si osserva che la Corte di giustizia sopra citata (9 marzo 2017, GE Healthcare) ha affermato che i corrispettivi e i diritti di licenza vanno considerati “relativi alle merci da valutare” anche quando si riferiscono soltanto in parte alle merci medesime, per cui la circostanza, considerata nella sentenza impugnata, relativa al fatto che i corrispettivi e i diritti di licenza dovuti dalla società contribuente sarebbero afferenti solo in parte all’autorizzazione all’utilizzo del marchio sulle merci importate, essendo collegati anche con la prestazione di servizi di marketing, promozione internazionale, ricerca e sviluppo, non risulta decisiva nel senso dell’esclusione della seconda condizione prevista dall’art. 32 codice doganale;

con riferimento al terzo punto, ossia alla necessità che vi sia un’obbligazione di versamento dei corrispettivi o diritti di licenza come “condizione della vendita” delle merci da valutare, il giudice del gravame ha ritenuto inesistente la condizione;

al riguardo, è opportuno richiamare la sentenza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-173/15, nell’ambito del procedimento GE Healthcare GmbH contro Hauptzollamt Dusseldorf, scaturito da controlli doganali per importazioni da stati non dell’Unione, in relazione ad operazioni nello stesso gruppo di società, con la quale la Corte di Giustizia rammenta il significato dell’interpretazione offerta dal Comitato del codice doganale fonte interpretativa di cui dover tener conto (Corte di giustizia, 6 febbraio 2014, causa C-2/13, Humeau Beaupreau p. 51);

il Comitato ha chiarito, al punto 12 del commento n. 3 (sezione del valore in dogana) relativo all’incidenza dei corrispettivi e dei diritti di licenza sul valore in dogana, che: “(i)l problema da risolvere è (…) verificare se il venditore (sia) disposto a vendere le merci senza che siano pagati un corrispettivo o un diritto di licenza. La condizione può essere esplicita o implicita. Nella maggior parte dei casi viene specificato nell’accordo di licenza se la vendita delle merci importate sia subordinata o (meno) al pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza. Tuttavia, non è essenziale che questo sia così specificato”;

pertanto, è sufficiente, per la Corte di giustizia, che “nell’ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore – o la persona ad esso legata e l’acquirente, l’assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza rivesta un’importanza tale per il venditore che, in difetto, quest’ultimo non sarebbe disposto a vendere, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare” (Corte di giustizia, 9 marzo 2017, C-173/15, p. 60 e conclusioni dell’Avvocato Generale p. 51); nel caso in esame, peraltro, ricorrono i presupposti di applicazione di entrambe le discipline particolari contemplate dagli artt. 159 e 160 Regolamento Cee n. 2454/93: da un lato, i diritti di licenza si riferiscono come visto anche ai marchi di fabbrica; dall’altro, la loro corresponsione spetta ad un soggetto diverso dal venditore, restando irrilevante il fatto che tale soggetto non sia qualificato come terzo;

è infatti sufficiente per l’identificazione delle “condizioni di vendita”, com’è specificato nel p. 67 della sentenza della Corte di Giustizia da ultimo citata, che il pagamento dei corrispettivi dei diritti di licenza sia richiesto all’acquirente da “una persona legata al venditore”;

dirimente, ai fini della presente fattispecie, è dunque verificare la sussistenza di un legame, diretto o indiretto, tra il fornitore asiatico della contribuente licenziataria Puma Italia e la licenziante Puma AG, titolare del diritto di licenza e la sua forza: occorre, cioè, come ha chiarito la Corte di giustizia, “verificare se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull’acquirente, tale da poter garantire che l’importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente” (Corte di giustizia causa C-173/15, punto 68);

a tal proposito, l’all. 23 delle D.A.C. all’art. 143, paragrafo 1, lett. e) prevede che: “si considera che una persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda”;

il controllo è dunque inteso in un’accezione ampia: da un lato, sul piano della fattispecie, perchè è assunto per la sua rilevanza anche di fatto; dall’altro, su quello degli effetti, perchè ci si contenta dell’effetto di “orientamento” del soggetto controllato: quest’accezione ampia e necessariamente casistica, d’altronde, ben si coordina con la nozione economica del valore doganale, la quale si traduce nel rilievo, anch’esso di fatto, degli elementi che definiscono il valore economico del bene;

utili indicatori possono essere tratti dall’esemplificazione presente nel Commento n. 11 del Comitato del codice doganale (Sezione del valore in dogana) contenuto nel documento (OMISSIS), nella versione italiana del 2007, sull’applicazione dell’art. 32, paragrafo 1, lett. c), del codice doganale, con riconosciuto valore di soft law; queste indicazioni, ha precisato la Corte di giustizia in causa C-173/15, p. 45: “sebbene non giuridicamente cogenti, costituiscono tuttavia strumenti importanti per garantire un’uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, quindi, essere di per sè considerate strumenti validi per l’interpretazione di detto codice”;

in particolare, il documento in questione annovera, tra gli elementi utili per determinare la presenza di un controllo, tra gli altri, i seguenti: il licenziante sceglie il produttore e lo impone all’acquirente; il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione (per quanto attiene ai centri di produzione e/o ai metodi di produzione); il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla logistica e sulla consegna delle merci all’acquirente; il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o impone delle restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti; il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie merci o il prezzo al quale l’importatore/l’acquirente rivende le merci; il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei modelli ecc.; il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti; il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre; il licenziante non autorizza l’acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attraverso il titolare del marchio (licenziante) che potrebbe agire anche come agente di acquisto dell’importatore; il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del consenso del licenziante; le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/nel loro design e con riguardo al marchio di fabbrica); le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante;

ciò precisato, va osservato che il giudice del gravame, invero con una motivazione alquanto succinta, si è limitato ad affermare che l’inclusione delle royalties o di diritti di licenza del marchio nel valore doganale è subordinata alla contemporanea sussistenza dei seguenti presupposti: 1. Il pagamento delle royalties riferito alle merci oggetto della valutazione (art. 157 DAC); 2. il pagamento dei diritti deve essere una condizione del contratto di vendita delle merci (157 DAC); 3. Il pagamento delle royalties deve essere richiesto all’importatore dal venditore (art. 160 DAC). Ma nel presente giudizio non ricorrono nessuno dei presupposti anzidetti; nel percorso motivazionale seguito il giudice del gravame, con particolare riferimento alla questione, decisiva del controllo indiretto, non ha preso in specifica considerazione il particolare rapporto esistente tra la licenziante, la licenziataria e la World Cat, nonchè del produttore, secondo la fonte contrattuale regolativa ed il contenuto dell’accordo di fabbricazione, tenuto conto di quanto specificamente riportato nel ricorso e non contestato dalla controricorrente;

in particolare, il giudice del gravame ha trascurato di procedere ad una specifica e puntuale analisi degli accordi contrattuali intervenuti tra le parti, estendendo, in tal modo, la verifica in ordine alla subordinazione dell’importazione delle merci al pagamento delle royalties al tenore dell’accordo di fabbricazione concluso dalla World Cat ed il produttore estero, le cui diverse clausole sono state riprodotte dalla ricorrente, nel rispetto del principio di specificità, e non contestate dalla controricorrente;

tale accertamento si rende necessaria al fine di verificare se, di fatto, alla luce dei principi sopra indicati, Puma Ag ha un potere di controllo, anche indiretto, sicchè l’intera operazione risulti da essa conformata, incidendo, in maniera determinante, non solo sulla qualità del prodotto, ma sulla intera produzione, sia in virtù delle statuizioni del contratto di licenza sia per mezzo dell’operato dell’agente di vendita e del successivo accordo di fabbricazione;

non rileva, per completezza, la considerazione espressa in memoria dalle controricorrenti in ordine alla circostanza relativa alla soppressione del richiamato commento n. 11 (OMISSIS) rev. 2007 del Comitato del Codice doganale, superato dalla Commissione Europea con l’emanazione del “Compendium of Customs Valuation texts – edition 2018;

sul punto, va osservato che, in realtà, il documento citato è stato sostituito dal Taxud/B4/2016, che fornisce linee orientative più sintetiche (ma non meno lineari) e si correla al dettato del nuovo codice doganale (Reg. 952/2013/UE – CDU) e al corrispondente Reg. di esecuzione (Reg. 2015/2447/UE – RE), i quali, sulla specifica questione, prevedono una disciplina più ampia sul concetto di “condizione di vendita” e sulla rilevanza del “controllo”; in proposito, sì osserva che l’art. 70 del vigente codice doganale comunitario, pone, al comma 1, la regola generale che il valore in dogana è quello di transazione, ossia “il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci”, mentre il comma successivo dispone che questo “è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate”;

con riguardo alla questione in esame, il successivo art. 71 individua tra gli elementi da includere nel valore di transazione “c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare”;

il Reg. di esecuzione (n. 2015 del 2447), art. 136, precisa, poi, che “I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante” (comma 4), giudicando irrilevante il paese in cui è stabilito il destinatario del pagamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza (comma 5);

questa Corte (Cass. civ., 12 settembre 2019, n. 22763) ha precisato che con il nuovo codice doganale l’esistenza di un collegamento fra il terzo che richiede il pagamento delle royalties e il venditore non è più, come invece previsto dal Reg. (CEE) n. 2454 del 1993, art. 157, par. 1, indispensabile, ma costituisce solo una delle condizioni, in sè sufficiente ma non necessaria per dimostrare l’obbligatorietà del pagamento delle royalties quale condizione della vendita, sicchè, la nuova disciplina consente, pertanto, di includere le royalties nel valore delle merci anche in assenza di un collegamento tra il venditore e il licenziante, escludendo che tale circostanza abbia valore essenziale;

in tal senso si esprime il Taxud/B4/2016: “il criterio applicabile è capire se il venditore può vendere o se il compratore può comprare le merci senza pagare royalties o diritti di licenza. La condizione può essere implicita o esplicita. In alcuni casi sarà specificato nell’accordo di licenza se la vendita delle merci importate è subordinato al pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza. Tuttavia, non è richiesto che ciò debba essere precisato negli accordi”;

la norma, del resto, come precisato anche nel citato documento TAXUD del 2016, rispecchia le indicazioni del Commentario 25.1 del 2011 del World Customs Organization (WCO), che, a loro volta, sono congruenti con quelle del (OMISSIS);

quanto alla nozione di “controllo”, va rilevato che la stessa conserva importanza, venendo presa in considerazione dal Reg. (UE) n. 2015 del 2447, art. 127, secondo la quale, ai fini della determinazione del valore in dogana, “si ritiene che una parte controlli l’altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda”;

una siffatta locuzione è più generica ed ampia di quella precedente e non richiede necessariamente che il potere di orientamento investa la totalità delle attività del soggetto controllato;

è, dunque, evidente che il documento (OMISSIS) mantiene inalterato il suo valore orientativo, sia perchè riferito alla disciplina contenuta nel codice doganale comunitario applicabile ratione temporis, sia perchè la normativa successivamente introdotta fornisce una regolamentazione della materia che privilegia in misura più incisiva la rilevanza delle royalties pagate ai fini della determinazione del valore delle merci, sia perchè anche il nuovo documento TAXUD del 2016 non si discosta dalle linee generali fondamentali già affermate (Cass. civ., 12 settembre 2019, n. 22763; 31 ottobre 2019, n. 28080; 13 febbraio 2020, n. 3606);

in conclusione, il motivo di ricorso è fondato, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale che dovrà applicare i principi sopra indicati in ordine alla questione della inclusione del diritto di licenza nel prezzo di acquisto dei prodotti, ed esaminare le ulteriori eccezioni riproposte in questa sede dalla controricorrente, quale parte vittoriosa del giudice di secondo grado, e provvedere anche sulla liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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