Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2107 del 29/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2107 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: CAVALLARI DARIO

SENTENZA
sul ricorso 24885-2013 proposto da:
MANCA DINA MNCDNI78C621452F, MANCA MARIA ANTONELLA
MNCMNT83P66I452E, MANCA PATRIZIA MNCPRZ74M42I452D,
MANCA ANNA FRANCA MNCNFR82R66I452A, MANCA GIORGIA
MNCGRG73C51I614P, MANCA PIETRO MNCPTR72D14I863C,
MANCA GIANNI MNCGNN79T24I863K, e MANCA DEMIS
MNCDMS76E24I452P, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PORTUENSE N. 104, presso ANTONIA DE ANGELIS,
rappresentati e difesi dall’avvocato AGOSTINO GIORDO;
– ricorrenti contro

COLOMBINO ANTONIO MARIA e LADINETTI RITA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL TRITONE 102,
presso lo studio dell’avvocato GIANMARIO DETTORI, che li

Data pubblicazione: 29/01/2018

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE
BASSU;
– controricorrenti nonché contro

– intimato avverso la sentenza n. 1334/2011 del TRIBUNALE di
SASSARI, depositata il 29/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/11/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Luigi Salvato, il quale ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4 febbraio 2003 Pietro, Dina,
Patrizia, Gianni, Giorgia, Demis, Anna Franca e Maria Antonella
Manca hanno convenuto, davanti al Tribunale di Sassari, Rita
Ladinetti e Antonio Maria Colombino al fine di sentire dichiarare
la nullità dell’atto di compravendita del 27 ottobre 1999 con cui
questi ultimi avevano acquistato da Marino Manca un tratto di
cortile di mq 150 circa, di cui al foglio 54, mappale 1182/3.

Sostenevano gli attori che Marino Manca, dante causa dei
convenuti, non poteva disporre del cortile in questione, poiché
egli aveva ricevuto in donazione da Annita Ruzzettu, con atto
del 5 marzo 1990, solo un cortile di 20 mq.
Per l’esattezza, il più ampio spazio di cortile adiacente a
quello di 20 mq. era stato donato ad Annita Ruzzettu con
successivo atto del 24 settembre 1990, con la conseguenza
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MANCA MARINO;

che non poteva essere stato ceduto a Marino Manca con la
donazione del 5 marzo 1990.

Si costituivano i convenuti i quali chiedevano il rigetto della
domanda poiché il cortile in questione era pervenuto ad Annita

verificata l’usucapione dell’area interessata.

Con ordinanza del 29 maggio 2005 il Tribunale di Sassari
disponeva la chiamata in giudizio di Marino Manca il quale, nel
costituirsi, aderiva alle difese dei convenuti.

Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 1334/2011,
dichiarava inammissibile la domanda di dichiarazione di nullità,
invalidità ed inefficacia dell’atto di donazione del 5 marzo 1990
e rigettava ogni altra domanda degli attori.

Con atto di appello del 2 novembre 2012 Pietro, Dina,
Patrizia, Gianni, Giorgia, Demis, Anna Franca e Maria Antonella
Manca hanno proposto appello contro la summenzionata
sentenza.

La Corte di Appello di Cagliari, Sez. Dist. Sassari, nel
contraddittorio delle parti, con ordinanza depositata il 22
marzo 2013, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.

Pietro, Dina, Patrizia, Gianni, Giorgia, Demis, Anna Franca e
Maria Antonella Manca hanno proposto ricorso per cassazione
contro la sopraindicata sentenza del Tribunale di Sassari,
articolandolo su otto motivi.

Ric. 2013 n. 24745 sez. 52 – ud. 16-11-2017
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Ruzzettu con atto del 25 gennaio 1980 e, comunque, si era

Rita Ladinetti e Antonio Maria Colombino hanno resistito con
controricorso.

Marino Manca non ha svolto difese.

memoria ex articolo 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere esaminata la questione della
tempestività del ricorso.
Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di
legittimità, è inammissibile per tardività il ricorso per
cassazione, ai sensi del secondo periodo dell’articolo 348-ter
c.p.c., comma 2, avverso la sentenza l’appello
contro la quale è stato dichiarato inammissibile per carenza di
ragionevole probabilità di accoglimento ex articolo 348-bis
c.p.c., ove sia proposto oltre i sessanta giorni dalla
comunicazione, benché eseguita a mezzo posta elettronica
certificata, dell’ordinanza stessa (Cass., Sez. 6 – 3, n. 13622
del 2 luglio 2015).
Ciò perché il termine specifico per proporre il ricorso per
cassazione è quello di sessanta giorni indicato all’articolo 325
c.p.c. Al contrario, quello cd. lungo ex articolo 327 c.p.c.
riguarda ogni mezzo di impugnazione cd. ordinaria, vale a dire
preordinata ad impedire il passaggio della decisione in cosa
giudicata formale, e, perciò, non può essere ritenuto tipico del •
solo ricorso per cassazione.
Pertanto, l’articolo 348-ter c.p.c., richiamando il “termine per
il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo
grado” si riferisce a quello di sessanta giorni, di cui all’articolo
325 c.p.c., previsto esclusivamente per tale ultima
Ric. 2013 n. 24745 sez. 52 – ud. 16-11-2017
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Rita Ladinetti e Antonio Maria Colombino hanno depositato

impugnazione (Cass., Sez. 6 – 3, n. 23526 del 5 novembre
2014).
Il diverso termine dell’articolo 327 c.p.c. è, in effetti,
richiamato dalla stessa disposizione, ma

“in quanto

compatibile”, sicché non può essere applicato in luogo di quello

per cassazione.
Neanche può dubitarsi della legittimità costituzionale per
violazione degli articoli 3 e 24 Cost. della previsione della
decorrenza del termine de quo dalla comunicazione, anche
parziale, dell’ordinanza contestata (Cass., Sez. 6 – 3, n. 23526
del 5 novembre 2014).
In primo luogo, nell’ordinamento processuale vigente già
avviene che un termine perentorio per proporre impugnazione
sia computato dalla comunicazione del provvedimento che ne
dovrebbe essere oggetto (ad esempio, il regolamento di
competenza od il reclamo cautelare).
Inoltre, la comunicazione della decisione di secondo grado è
normalmente di per sé idonea a consentire alla parte di
accertare, trattandosi di ordinanza ex articolo 348-bis c.p.c., il
termine da rispettare per proporre ricorso per cassazione. In
particolare, la comunicazione attiva il termine per impugnare il
provvedimento di primo grado, il quale è necessariamente già
conosciuto. Ciò comporta, quindi, che la parte non ha necessità
di prendere visione delle motivazioni dell’ordinanza comunicata
per ricorrere in cassazione contro la decisione di prime cure e
che il mero invio, pur se limitato al solo dispositivo,
dell’ordinanza di secondo grado è sufficiente a permettere
l’esercizio del diritto di difesa avverso tale provvedimento.

Ric. 2013 n. 24745 sez. 52 – ud. 16-11-2017
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ex articolo 325 c.p.c. che disciplina specificamente il ricorso

2. Occorre valutare, pertanto, la tempestività del presente
ricorso sul presupposto che, nella specie, il temine per
impugnare era di sessanta giorni dalla comunicazione
dell’ordinanza.
Dagli atti risulta che il provvedimento della corte territoriale

348 bis c.p.c. è stato depositato il 22 marzo 2013 e inviato via
Pec il 25 marzo 2013.
Il ricorso per cassazione è stato notificato, invece, il 7
novembre 2013 e, perciò, oltre i sessanta giorni di legge.
Bisogna considerare, peraltro, che esiste un orientamento
giurisprudenziale che, pur confermando che la comunicazione
dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, ai
sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., è idonea a far decorrere il
termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per
cassazione, a norma dell’articolo 348 ter, comma 3, c.p.c.,
afferma che tale effetto si verifica solo quando detta
comunicazione permetta al destinatario di conoscere la natura
del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime
d’impugnazione previsto (Cass., Sez. 6 – L, n. 18024 del 11
settembre 2015).
Nella presente controversia, risulta dalla documentazione agli
atti che il difensore dei ricorrenti aveva ricevuto la
comunicazione di una ordinanza emessa fuori udienza che era
costituita dal dispositivo dichiarativo dell’inammissibilità.
Tali elementi erano idonei, ad avviso del Collegio, a palesare
come il provvedimento fosse stato pronunciato ai sensi degli
articoli 348 bis ss. c.p.c., né i ricorrenti hanno indicato quali
circostanze potessero condurre ad una diversa conclusione, con
la conseguenza che l’impugnazione doveva essere presentata
entro sessanta giorni dalla comunicazione.
Ric. 2013 n. 24745 sez. 52 – ud. 16-11-2017
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che ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’articolo

3. Il ricorso va dichiarato, quindi, inammissibile.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.

comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il
comma 1-quater all’articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata,
trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è
perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013
(Cass., Sez. 6 – 3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).
P.Q.M.

La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le
spese di lite, che liquida in complessivi C 4.200,00, di cui
C 200,00 per spese, oltre accessori come per legge e
spese generali nella misura del 15%;
ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115
del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228
del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^
Sezione Civile, il 16 novembre 2017.
L’este s re

I

Ric. 2013 n. 24745 sez. 52 – ud. 16-11-2017
-7-

Il Presidente

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’articolo 1,

i

si Nati
nario
Criudirmo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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