Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2107 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, (ud. 17/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23567-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1222/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza n. 1222 del 2018 la CTR dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto dalla contribuente avverso la pronuncia della CTP di Modena che aveva demandato all’Ufficio la rideterminazione della sanzione nella misura più favorevole alla ricorrente in virtù delle modifiche normative apportate dalla L. n. 97 del 2013.

Osservava infatti che nell’ambito del procedimento n. 2058/2014 era stato annullato l’avviso di accertamento con cui era stato recuperato a tassazione in capo alla predetta contribuente redditi esteri non dichiarati per Euro 66.869,09. Evidenziava che detto atto costituiva il presupposto applicativo delle sanzioni oggetto di contestazione che pertanto dovevano essere annullate.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’intimata non si è costituita.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo l’Ufficio denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, nel testo vigente ratione temporis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In particolare l’Agenzia delle entrate critica la decisione impugnata nella parte in cui facendo leva sul procedimento presupposto richiamato nel corpo della motivazione ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento in quanto notificato oltre i termini di legge in assenza delle condizioni normativamente previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per il ricorso al termine più lungo (notizia di reato non allegata agli atti).

Osserva infatti che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, richiamato art. 43, nel testo vigente ratione temporis, ciò che rileva ai fini del raddoppio dei termini per l’accertamento tributario è la sussistenza dell’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., e quindi l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato.

Con il secondo motivo, fatto valere in via subordinata, deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 124 disp. att. c.p.c., e dell’art. 295 c.p.c., anche in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, e art. 39, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

La ricorrente contesta l’annullamento delle sanzioni fondate sul solo presupposto della caducazione dell’avviso di accertamento conseguente ad una sentenza non ancora definitiva.

Sostiene che il giudice di appello, rilevato che il giudizio relativo alla irrogazione di una sanzione si fondava su un altro atto ritenuto pregiudiziale, avrebbe dovuto sospendere ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il giudizio.

Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.

Come più volte chiarito da questa Corte (da ultimo, cfr. Cass. n. 19000 del 2021), il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 (analogamente a quello contemplato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43) consegue, nell’assetto anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, e alla L. 31 dicembre 2015, n. 208, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p.. Il presupposto di operatività di tale prolungamento temporale coincide, dunque, con l’astratta sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio, che fa sorgere l’obbligo di denuncia in capo al pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 331 cit., senza che assuma rilevanza il suo accertamento in concreto (tra varie, vedi Cass. n. 13481 del 2020).

Questa ricostruzione trae conferma dai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 247 del 25 luglio 2011, in base alla quale il raddoppio opera in presenza di tale presupposto astratto ed indipendentemente dall’effettiva presentazione della denunzia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo (Cass., n. 17856 del 2019; Cass. n. 22337 del 2018; Cass. n. 11171 del 16).

Ciò posto nell’avviso di accertamento si legge che la signora Za.Ma.Vi., quale amministratore di fatto della società New Video Sat s.r.l. era stata segnalata all’autorità giudiziaria per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (L. n. 74 del 2000, ex art. 2) sicché il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se la condotta contestata fosse o meno astrattamente riconducibile all’ipotesi di reato contestata.

La sentenza va pertanto cassata in accoglimento del primo motivo e rinviata alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Emilia Romagna in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA