Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21069 del 16/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 21069 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 18211-2009 proposto da:
BACCARI

VITTORIO

BCCVTR71T07I712Y,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA MARCONI 15 – PALAZZO
DELL’ARTE MODERNA, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO D’AMBROSIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato LUCCHETTI DINO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1627

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 16/09/2013

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;

contro

BACCARI VITTORIO BCCVTR71T07I712Y;
– intimato –

avverso la sentenza n. 278/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 07/04/2009 r.g.n. 3882/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/05/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale, assorbito
il ricorso incidentale.

– controri corrente e ricorrente incidentale –

18211.08

Udienza 9 maggio 2013

Pres. A. Lamorgese
Rel. V. Di Cerbo

SENTENZA

Rilevato che
1.

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure che aveva rigettato
la domanda, proposta da Vittorio Baccari nei confronti di Poste Italiane s.p.a., avente ad
oggetto la declaratoria della illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con
decorrenza 9 marzo 1998 stipulato fra le parti.

2.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso principale il Baccari; Poste
Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale.

3.

Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

4.

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso
la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

5.

Osserva il Collegio che il ricorrente principale, pur avendo dato atto del fatto che la
sentenza impugnata era stata notificata in data 14 luglio 2009, ha omesso di depositare
copia della sentenza impugnata con la relazione di notificazione in violazione di quanto
previsto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. La suddetta omissione
determina l’improcedibilità del ricorso principale, secondo l’insegnamento di questa
Corte di legittimità (Cass. 10 dicembre 2010 n. 25070), la quale ha affermato che la
previsione – di cui citato secondo comma, n. 2, dell’art. 369 cod. proc. civ. – dell’onere di
deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa
norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove
questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a
tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del
vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di
impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile
soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente,
espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata
notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza
la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile,
restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la
produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo
comma dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine
di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni
rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del

La Corte

6.

La declaratoria di improcedibilità del ricorso principale non determina l’inammissibilità
di quello incidentale (cfr. da ultimo Cass. 25 febbraio 2013 n. 4652) in quanto
quest’ultimo risulta proposto tempestivamente (notifica della sentenza impugnata in
data 14 luglio 2009; notifica del ricorso incidentale in data 27 agosto 2009) e cioè nel
termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.

7.

Con l’unico motivo di impugnazione la società ricorrente incidentale censura
(denunciando violazione degli artt. 1372, primo comma, 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431
cod. civ. nonché vizio di motivazione) la statuizione della sentenza impugnata che ha
rigettato l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

8.

La censura è infondata; secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte
(cfr., in particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554), nel giudizio instaurato ai fini del
riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato
(sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale
ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo
consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la
conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonché alla stregua delle modalità di tale
conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze
significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre
definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della
portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui
conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o
errori di diritto; nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che la mera inerzia del
lavoratore dopo la scadenza del contratto non fosse sufficiente, stante la sua durata, e
in mancanza di ulteriori significativi elementi di valutazione, a far ritenere la sussistenza
dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso e tale conclusione in
quanto priva di vizi logici o errori di diritto resiste alle censure mosse in ricorso.

9.

Il ricorso incidentale deve essere in definitiva respinto.

10. Tenuto conto della soccombenza reciproca si ritiene conforme a giustizia compensare
integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; dichiara improcedibile il ricorso principale e rigetta il ricorso
incidentale; compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2013.

controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della
presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività
dell’impugnazione.

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