Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21069 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 13/10/2011), n.21069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8467/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

TVA 64 SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 28/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 9/17/05, depositata il 28.1.05, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Teano avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società TVA 64 s.r.l. avverso l’avviso di mora per interessi, soprattasse ed altri oneri in materia di IVA, per l’anno di imposta 1990.

2. La CTR, condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure, riteneva, invero, essersi maturata la prescrizione del potere impositivo dell’Ufficio, mancando la prova dell’avvenuta notifica, al contribuente, di atti precedenti quello oggetto di impugnativa.

3. Per la cassazione della sentenza della C.T.R. n. 9/17/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, articolando tre motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

1.1. Si duole, invero, l’amministrazione del fatto che la CTR avrebbe omesso di rilevare d’ufficio l’extrapetizione nella quale era incorsa la sentenza di primo grado, nel porre a fondamento della decisione la prescrizione non eccepita dalla parte nel ricorso avverso l’avviso di mora notificatole, restando, pertanto, la decisione di appello, affetta dallo stesso vizio.

1.2. La censure suesposta si palesa del tutto inammissibile, per violazione del c.d. principio di autosufficienza, più volte enunciato da questa Corte anche in epoca precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, con il quale è stato introdotto un nuovo n. 6, al comma 1, art. 366 c.p.c., a tenore del quale il ricorso – oltre alle altre indicazioni specificate dalla norma – deve contenere,, a pena di inammissibilità, “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Ed invero, il rispetto del menzionato principio di autosufficienza – posto a presidio della corretta delimitazione del thema decidendum del giudizio di cassazione – postula che il ricorso contenga in sè tutti gli elementi necessari per individuare le ragioni poste a fondamento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata, e per valutare la fondatezza di tali ragioni, di modo che il giudice di legittimità possa avere, senza dovere ricorre ad altri atti, compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo (art. 366 c.p.c., n. 3) e della posizione in esso assunta dalle parti (cfr., tra le tante, Cass. 6023/09, 15952/07, 7392/04).

Con specifico riferimento all’indicazione degli atti processuali e dei documenti, va, di poi, precisato che tale indicazione – in ossequio al principio suesposto – deve concretarsi nella trascrizione integrale dell’atto, o del documento, quanto meno nei suoi passaggi essenziali e controversi. Tale trascrizione è, invero, indispensabile al fine di consentire alla Corte di formulare, sulla base dello stesso ricorso, e senza attingere ad altri atti, il giudizio di fondatezza, o meno, delle censure mosse dal ricorrente alla decisione impugnata (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. S.U. 23019/07, Cass. 1465/09, 5043/09, 1952/09).

1.3. Ebbene, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate non ha nè trascritto, nè depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, il ricorso di primo grado, onde consentire alla Corte di verificare se la CTP fosse, o meno, incorsa nel vizio di extrapetizione, non rilevato dal giudice di appello. Ne consegue, per le ragioni suesposte, che il relativo motivo di ricorso deve essere ritenuto del tutto inammissibile.

2. Con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

2.1. La CTR avrebbe, invero, omesso – ad avviso dell’amministrazione ricorrente – di prendere in esame l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, reiterata in appello dall’Ufficio, sotto il profilo che le notifiche della cartella esattoriale e dell’avviso di mora costituirebbero atti del Concessionario della riscossione, e non dell’ente impositore.

2.2. Ciò posto, va rilevato che, dall’esame dell’impugnata sentenza, si evince che effettivamente il giudice di appello – dopo avere dato atto nello svolgimento del processo della doglianza proposta dall’Ufficio, circa il mancato accoglimento, da parte del giudice di prime cure, dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, e della connessa richiesta di evocare in giudizio, d’ufficio, il Concessionario della riscossione – non si è, poi, in alcun modo curato di pronunciarsi su tale censura. E, tuttavia, siffatta omissione non può comportare un accoglimento del ricorso con rinvio ad altro giudice, con riferimento al motivo de quo.

Ed invero, il rilievo del vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello può comportare la cassazione con rinvio dell’impugnata sentenza soltanto quando la questione di diritto, posta con il suddetto motivo, sia fondata, dovendo, in caso contrario, la Corte provvederà a colmare lo iato esistente tra la pronuncia di rigetto dell’appello e il mancato esame della censura, facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza (art. 384 c.p.c.), in modo da integrare la pronuncia di rigetto mediante l’enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno della decisione impugnata (v., in termini, Cass. 3388/05, 8561/06, 2313/10). Ebbene, non può revocarsi in dubbio, a giudizio della Corte, che nel caso di specie il motivo di ricorso concernente l’eccepito difetto di legittimazione dell’amministrazione ricorrente si palesi del tutto infondato.

2.3. Ed infatti, nel giudizio conseguente all’emissione e alla notifica della cartella esattoriale e dell’avviso di mora non può in alcun modo essere considerato legittimato passivo esclusivo il Concessionario della riscossione che abbia emesso gli atti in questione, sussistendo una legittimazione al riguardo, quanto meno concorrente, dell’ente creditore, neppure litisconsorte necessario nel giudizio proposto nei confronti dell’ente impositore (Cass. 22617/06, S.U. 16412/07).

Se ne deve, pertanto, inferire che, non soltanto del tutto infondata si palesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta nei gradi di merito, dall’Agenzia delle Entrate, ma che neppure poteva essere accolta la richiesta di integrazione d’ufficio del contraddittorio nei confronti del Concessionario, non essendo configurabile, nella specie, un litisconsorzio necessario nei confronti di tale soggetto.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il secondo motivo di ricorse deve essere disatteso.

3. Con il terzo motivo, l’amministrazione ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

3.1. La società TVA 64 s.r.l., a parere dell’Ufficio, difetterebbe, infatti, di interesse a censurare la mancata notifica della cartella esattoriale, prima dell’avviso di mora impugnato nel presente giudizio, atteso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, attribuisce al contribuente solo la facoltà di impugnare gli atti presupposti unitamente a quello successivo conosciuto, ma non sancisce la nullità di quest’ultimo, ove non preceduto dalla notifica di atti prodromici.

3.2. La censura è infondata e non può essere accolta.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli (nella specie l’avviso di mora) facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto (nella specie la cartella di pagamento) (Cass. S.U. 5791/08, S.U. 16412/07).

Ne consegue che, nel caso di specie, – contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio – sussiste l’interesse del contribuente a far valere il vizio dell’avviso di mora consistente nell’omessa notifica dell’atto presupposto. Sicchè l’impugnativa dell’atto consequenziale deve ritenersi, nel caso concreto, del tutto legittima, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e art. 100 c.p.c..

4. Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate non può che essere rigettato.

5. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA