Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21069 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 07/08/2019), n.21069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 76-2016 proposto da:

COMUNE DI CASTIGLIONE PESCAIA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,

presso lo STUDIO LESSONA, rappresentato e difeso dall’avvocato

DANIELE FALAGIANI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

D.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1104/2015 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 15/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/06/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PECORELLI per delega dell’Avvocato

FALAGIANI che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il COMUNE di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1104/1/15, depositata in data 15.6.2015, con la quale la CTR della Toscana aveva accolto l’appello proposto da D.S. avverso la decisione della CTP di Grosseto che aveva respinto ii suo ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno 2009 con il quale le veniva contestato l’insufficiente versamento dell’iCI su un immobile sul quale aveva applicato l’agevolazione prevista per l’abitazione principale.

Il ricorso è affidato a tre motivi e, precisamente:

1 = violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

2 = ulteriore violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 144 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

3 = omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

D.S. non si è costituita in giudizio.

Il Ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si ritiene fondato il primo motivo del ricorso che va, pertanto, accolto.

La motivazione della sentenza impugnata, pur se estremamente concisa, ha omesso di conferire giusta valenza ad alcune circostanze non contestate e, come tali, da considerare ammesse.

Tra queste circostanze la prima, di per se sola di portata decisiva, ai fini dell’accoglimento del gravame, è quella, che vede il coniuge della ricorrente già usufruire della agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, per l’abitazione principale, individuata in quella sita in Grosseto.

Risulta, inoltre, come circostanza non contestata e anzi ammessa alla stessa ricorrente, il fatto che tra i coniugi non sia intervenuta una pronunzia di separazione legale.

Orbene, secondo il dato normativo, confortato anche dall’orientamento della Corte (Cass. sent. 14389 del 15.6.2010), per “abitazione principale” deve intendersi l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, in modo tale da poter ritenere che essa costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente. ma anche de suoi familiari, non potendosi riconoscere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente e difetti. invece. nei familiari.

Da tale principio risulta, quindi, che per ogni nucleo familiare non può esservi che una sola abitazione principale.

Nel caso in esame, quindi, i giudici dell’appello non hanno tenuto nella giusta considerazione che la agevolazione CI riguardanti gli immobili adibiti ad abitazione principale costituiscono un vantaggio fiscale di natura eccezionale e, pertanto, nel caso di coniugi non legalmente separati, non può essere duplice, bensì singola per nucleo familiare.

Nella fattispecie in esame risulta che i coniugi, non separati legalmente, hanno già beneficiato della agevolazione ai fini ICI per l’immobile sito in Grosseto per cui è da ritenere che la scelta della ricorrente di ritenere come abitazione principale del nucleo familiare quella sita in Castiglione della Pescaia appare solo strumentale all’ottenimento di una non consentita duplicazione del beneficio.

Il secondo e terzo motivo possono considerarsi assorbiti.

il ricorso dell’Ente comunale va, pertanto, accolto e, di conseguenza, cassata la sentenza impugnata e non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso proposto dalla contribuente.

Le spese della fase di legittimità. liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della contribuente. Quelle del merito possono dichiararsi compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge l’originario ricorso della contribuente. Compensa e spese del merito e condanna la contribuente alle scese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700.00 oltre spese rimborso forfettario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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