Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21069 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2020, (ud. 30/05/2019, dep. 02/10/2020), n.21069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SAJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24990 del ruolo generale dell’anno 2017

proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi,

n. 12;

– ricorrente –

contro

Puma Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

e Yusen Logistics (Italy) s.p.a. in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Sara

Armella e Marina Mini per procura speciale a margine del

controricorso, elettivamente domiciliate in Roma, via Marianna

Dionigi, n. 29, presso lo studio di quest’ultimo difensore;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, n. 473/2/2017, depositata il giorno 20 marzo

2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30

maggio 2019 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle dogane aveva notificato a Puma Italia s.r.l. (quale importatore) e a Yusen Logistics (Italy) s.p.a. (quale spedizioniere) due avvisi di accertamento con i quali aveva contestato che, al momento delle importazioni operate da gennaio ad aprile 2010, non erano stati aggiunti, al valore in dogana delle merci importate, i corrispettivi per i diritti di licenza su prodotti importati dovuti da Puma Italia s.r.l. alla licenziante Puma AG e, di conseguenza, aveva richiesto il pagamento degli importi non versati e irrogate le conseguenti sanzioni; avverso i suddetti atti impositivi Puma Italia s.r.l. e Yusen Logistics (Italy) s.p.a. avevano proposto separati ricorsi; la Commissione tributaria provinciale di Novara aveva accolto i ricorsi; avverso la pronuncia del giudice di primo grado aveva proposto appello l’Agenzia delle dogane;

la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: ai fini della verifica della legittimità della pretesa impositiva, occorreva valutare se sussistevano le condizioni, previste dall’art. 32, Reg. Cee n. 2913/1992 e degli artt. 157, 159, 160 Reg. Cee n. 2454/1993; il corrispettivo per i diritti riconosciuti dal contratto stipulato tra Puma Ag e Puma Italia s.r.l. aveva unicamente a riferimento la licenza di fabbricazione dei prodotti, non contemplando ulteriori servizi infragruppo; non poteva ritenersi che, nella fattispecie, il pagamento dei diritti di licenza fosse una condizione della vendita prodotta dai fornitori a Puma Italia s.r.l., non sussistendo alcun accordo contrattuale con i fornitori sul punto; non sussisteva un legame tra i fornitori e la licenziante, non assumendo rilevanza il ruolo della World Cat (società interamente partecipata da Puma Ag) nella scelta dei produttori e sussistendo solo un controllo sulla qualità della merce ma non sul produttore, operando, peraltro, la World Cat come mandataria di Puma Italia s.r.l.; il produttore estero aveva rapporti unicamente con Puma Italia s.r.l.;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidato a due motivi di censura, cui hanno resistito Puma Italia s.r.l. e Yusen Logistics (Italy) s.p.a., le quali hanno altresì depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, c.c., degli artt. 29 e 32, Reg. Cee n. 2913/1992, degli artt. 143, 157, 159, 160 e 162, Reg. Cee n. 2454/1993, nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto che il complesso delle clausole contrattuali non conducevano a ritenere sussistente un legame, anche indiretto, tra il licenziante ed il produttore;

il motivo è fondato;

in via preliminare deve essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità che le controricorrenti prospettano con riferimento al presente motivo di ricorso in base alla considerazione che l’Agenzia delle dogane tenderebbe ad ottenere una rivalutazione del merito della controversia;

in realtà, la ricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto operata in sentenza, ma l’identificazione delle nozioni giuridiche, che delineano la portata precettiva delle disposizioni unionali applicate, soprattutto degli artt. 157-160 D.A.C.;

ed invero, l’inquadramento dei fatti accertati dal giudice di merito nello schema legale corrispondente si risolve nell’applicazione di norme giuridiche e può, di conseguenza, formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità, sia per quel che concerne la descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni, sul piano degli effetti, conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cass. civ., 5 dicembre 2017, n. 29111);

con riferimento, quindi, al motivo di censura prospettato, va precisato che l’art. 29 Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, nell’istituire il Codice doganale comunitario, determina le modalità di calcolo del valore in dogana che, di regola, è il valore di transazione (Corte di giustizia 21 gennaio 2016, causa C-430/14, Stretinskis,p. 15) e deve riflettere il valore economico reale della merce importata, considerandone tutti i fattori economicamente rilevanti (Corte di giustizia 20 dicembre 2017, causa C-529/16, Hamamatsu). I successivi artt. 30 e 31 forniscono via via criteri sussidiari nel caso in cui il valore in dogana non possa essere determinato in base alla normativa predetta;

anche i diritti di licenza incidono sulla determinazione del valore doganale qualora siano incorporati nella merce e, infatti, ai sensi dell’art. 32 p. 1: “Per determinare il valore in dogana ai sensi dell’art. 29 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate (…) c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare”;

il Reg. Cee n. 2454/1993, contenente disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario, precisa la summenzionata regola, stabilendo all’art. 157, p. 2 che: “(…) quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell’art. 29 codice (doganale) si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento: – si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e – costituisce una condizione di vendita delle merci in causa”;

la rettifica prevista dall’art. 32, paragrafo 1, lett. c), del codice doganale comunitario si applica, di conseguenza, laddove ricorrano tre condizioni concorrenti: 1) che i corrispettivi o i diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; 2) che essi sì riferiscano alle merci da valutare; 3) che l’acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare;

con riferimento al caso in cui il diritto di licenza si riferisca a un marchio di fabbrica, ossia al diritto d’importare e di commercializzare prodotti incorporanti marchi commerciali, il Regolamento di attuazione, all’art. 159, specifica che il relativo importo si aggiunge al prezzo effettivamente pagato o da pagare soltanto se: il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all’importazione; le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l’importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza; l’acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore. Nel caso, poi, in cui l’acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, il successivo art. 160 prescrive che: “(…) le condizioni previste dall’art. 157, p. 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento”;

nel caso di specie, il primo punto è manifesto, non avendo Puma Italia S.r.l. incluso nei valori dichiarati in dogana al momento dell’introduzione della merce nel territorio nazionale i diritti da essa corrisposti a Puma AG, conformemente alle previsioni del contratto di licenza inter partes;

sotto tale profilo, la pronuncia censurata ha precisato che l’corrispettivi dovuti dalla contribuente a Puma AG si riferivano a royalties e diritti di licenza, non anche a prestazioni diverse, e tale accertamento non è stato oggetto di specifica censura da parte delle ricorrenti;

con riferimento al secondo punto, ossia al fatto che si tratti di “merci da valutare”, è pacifico che tutte le merci in contestazione incorporassero il marchio Puma, e la giurisprudenza della Corte di giustizia ha chiarito che l’art. 32, paragrafo 1, lett. c), codice doganale comunitario, non prevede che l’importo dei corrispettivi o dei diritti di licenza sia determinato al momento della conclusione del contratto di licenza o al momento dell’insorgenza dell’obbligazione doganale, affinchè i corrispettivi dei diritti di licenza siano considerati relativi alle merci da valutare (Corte di giustizia, 9 marzo 2017, causa C-173/15, GE Healthcare GmbH c. Hauptzollamt Dusseldorf), sicchè, nel caso di specie, le merci ricadevano nella licenza;

con rifermento al terzo punto, ossia alla necessità che vi sia un’obbligazione di versamento dei corrispettivi o diritti di licenza come “condizione della vendita” delle merci da valutare, il giudice del gravame ha ritenuto inesistente la condizione;

al riguardo, è opportuno richiamare la sentenza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-173/15, nell’ambito del procedimento GE Healthcare GmbH contro Hauptzollamt Dusseldorf, scaturito da controlli doganali per importazioni da stati non dell’Unione, in relazione ad operazioni nello stesso gruppo di società, con la quale la Corte di Giustizia rammenta il significato dell’interpretazione offerta dal Comitato del codice doganale fonte interpretativa di cui dover tener conto (Corte di giustizia, 6 febbraio 2014, Humeau Beaupreau, C-2/13, p. 51);

il Comitato ha chiarito, al punto 12 del commento n. 3 (sezione del valore in dogana) relativo all’incidenza dei corrispettivi e dei diritti di licenza sul valore in dogana, che: “(i) l problema da risolvere è (…) verificare se il venditore (sia) disposto a vendere le merci senza che siano pagati un corrispettivo o un diritto di licenza. La condizione può essere esplicita o implicita. Nella maggior parte dei casi viene specificato nell’accordo di licenza se la vendita delle merci importate sia subordinata o (meno) al pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza. Tuttavia, non è essenziale che questo sia così specificato”;

pertanto, è sufficiente, per la Corte di giustizia, che: “nell’ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore – o la persona ad esso legata – e l’acquirente, l’assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza rivesta un’importanza tale per il venditore che, in difetto, quest’ultimo non sarebbe disposto a vendere, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare” (Corte di giustizia, 9 marzo 2017, causa C-173/15, p. 60 e conclusioni dell’Avvocato Generale p 51),

nel caso in esame, peraltro, ricorrono i presupposti di applicazione di entrambe le discipline particolari contemplate dagli artt. 159 e 160 Regolamento Cee n. 2454/93: da un lato, i diritti di licenza si riferiscono, come visto, anche ai marchi di fabbrica; dall’altro, la loro corresponsione spetta ad un soggetto diverso dal venditore, restando irrilevante il fatto che tale soggetto non sia qualificato come terzo;

è infatti sufficiente, per l’identificazione delle “condizioni di vendita”, com’è specificato nel p. 67 della sentenza della Corte di Giustizia da ultimo citata, che il pagamento dei corrispettivi dei diritti di licenza sia richiesto all’acquirente da “una persona legata al venditore”;

dirimente, ai fini della presente fattispecie, è dunque verificare la sussistenza di un legame, diretto o indiretto, tra il fornitore asiatico della contribuente licenziataria Puma Italia s.r.l. e la licenziante Puma AG, titolare del diritto di licenza e la sua forza: occorre, cioè, come ha chiarito la Corte di giustizia, “verificare se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull’acquirente, tale da poter garantire che l’importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente” (Corte di giustizia causa C-173/15, punto 68);

a tal proposito, l’all. 23 delle D.A.C. all’art. 143, paragrafo 1, lett. e) prevede che “si considera che una persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda”;

il controllo è dunque inteso in un’accezione ampia: da un lato, sul piano della fattispecie, perchè è assunto per la sua rilevanza anche di fatto; dall’altro, su quello degli effetti, perchè ci si contenta dell’effetto di “orientamento” del soggetto controllato: quest’accezione ampia e necessariamente casistica, d’altronde, ben si coordina con la nozione economica del valore doganale, la quale si traduce nel rilievo, anch’esso di fatto, degli elementi che definiscono il valore economico del bene;

utili indicatori possono essere tratti dall’esemplificazione presente nel Commento n. 11 del Comitato del codice doganale (Sezione del valore in dogana) contenuto nel documento (OMISSIS), nella versione italiana del 2007, sull’applicazione dell’art. 32, paragrafo 1, lett. c), del codice doganale, con riconosciuto valore di soft law; queste indicazioni, ha precisato la Corte di giustizia in causa C-173/15, p. 45: “sebbene non giuridicamente cogenti, costituiscono tuttavia strumenti importanti per garantire un’uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, quindi, essere di per sè considerate strumenti validi per l’interpretazione di detto codice”;

in particolare, il documento in questione annovera, tra gli elementi utili per determinare la presenza di un controllo, tra gli altri, i seguenti: il licenziante sceglie il produttore e lo impone all’acquirente; il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione (per quanto attiene ai centri di produzione e/o ai metodi di produzione); il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla logistica e sulla consegna delle merci all’acquirente; il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o impone delle restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti; il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie merci o il prezzo al quale l’importatore/l’acquirente rivende le merci; il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei modelli ecc; il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti; il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre; il licenziante non autorizza l’acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attraverso il titolare del marchio (licenziante) che potrebbe agire anche come agente di acquisto dell’importatore; il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del consenso del licenziante; le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/nel loro design e con riguardo al marchio di fabbrica); le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante;

ciò precisato, si legge in sentenza che Puma Italia s.r.l. è società controllata da Puma Ag e che, in virtù dell’accordo stipulato da queste due società, in considerazione dei diritti concessi da Puma al licenziatario, il licenziatario corrisponderà a Puma per tutti i prodotti in licenza fabbricati da o per il licenziatario una royalty corrente di 7,50% sulla base delle vendite nette del licenziatario e che Puma concede al licenziatario il diritto non esclusivo e la licenza per fabbricare o fare fabbricare, subordinatamente all’approvazione scritta di Puma da ottenere anticipatamente, i prodotti in licenza;

risulta inoltre dalla stessa pronuncia che, a sua volta, Puma Italia s.r.l. ha stipulato con World Cat un contratto di agenzia in virtù del quale l’agente l’avrebbe assistita nella scelta dei fabbricanti dei prodotti, difatti la contribuente ha stipulato tramite il suo agente contratti con società dei paesi asiatici per la produzione dei beni oggetto della licenza di marchi e modelli di Puma Ag;

risulta, inoltre, che World Cat è anch’essa controllata da Puma Ag; inoltre, nel proporre il presente motivo di ricorso, l’Agenzia delle dogane rileva che World Cat, in forza del mandato ricevuto, nello stipulare i contratti con i produttori, ha utilizzato un “accordo di fabbricazione”, le cui specifiche clausole, specificamente riportate nel ricorso, non sono state contestate dalle controricorrenti;

nel caso in esame, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del diritto dell’Ufficio di operare la rettifica della dichiarazione doganale in quanto la documentazione in atti e la interpretazione delle clausole contrattuali del contratto di agenzia non depongono univocamente nella direzione voluta dalla Dogana risultando dirette a conseguire alla casa madre un controllo sulla qualità della produzione che rientra indubbiamente nelle prerogative del titolare dei marchi;

in tal modo, ha, tuttavia, trascurato di estendere la verifica in ordine alla subordinazione dell’importazione delle merci al pagamento delle royalties al tenore del complesso degli altri accordi contrattuali intervenuti tra le parti coinvolte nell’operazione e, in particolare, a quello di fabbricazione concluso dalla World Cat ed il produttore estero, le cui diverse clausole sono state riprodotte dalla ricorrente, nel rispetto del principio di specificità, e non contestate dalle controricorrenti;

tale verifica si rende necessaria al fine di verificare se, di fatto, alla luce dei parametri sopra indicati, Puma Ag ha un potere di controllo, anche indiretto, sicchè l’intera operazione risulti da essa conformata, incidendo, in maniera determinante, non solo sulla qualità del prodotto, ma sulla intera produzione, sia in virtù delle pattuizioni del contratto di licenza sia per mezzo dell’operato dell’agente di vendita e del successivo accordo di fabbricazione;

non rileva, per completezza, la considerazione espressa in memoria dalle controricorrenti in ordine alla circostanza relativa alla soppressione del richiamato commento n. 11 (OMISSIS) rev. 2007 del Comitato del Codice doganale, superato dalla Commissione Europea con l’emanazione del “Compendium of Customs Valuation texts – edition 2018;

sul punto, va osservato che, in realtà, il documento citato è stato sostituito dal Taxud/B4/2016, che fornisce linee orientative più sintetiche (ma non meno lineari) e si correla al dettato del nuovo codice doganale (Reg. 952/2013/UE – CDU) e al corrispondente Reg. di esecuzione (Reg. 2015/2447/UE – RE), i quali, sulla specifica questione, prevedono una disciplina più ampia sul concetto di “condizione di vendita” e sulla rilevanza del “controllo”; in proposito, va osservato che l’art. 70 del vigente codice doganale comunitario, pone, al comma 1, la regola generale che il valore in dogana è quello di transazione, ossia “il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci”, mentre il comma successivo dispone che questo “è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate”;

con riguardo alla questione in esame, il successivo art. 71 individua tra gli elementi da includere nel valore di transazione “c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare”;

il Reg. di esecuzione (n. 2015 del 2447), art. 136, precisa, poi, che “I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante” (comma 4), giudicando irrilevante il paese in cui è stabilito il destinatario del pagamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza (comma 5);

questa Corte (Cass. civ., 12 settembre 2019, n. 22763) ha già precisato che con il nuovo codice doganale l’esistenza di un collegamento fra il terzo che richiede il pagamento delle royalties e il venditore non è più, come invece previsto dal Reg. (CEE) n. 2454 del 1993, art. 157, par. 1, indispensabile, ma costituisce solo una delle condizioni, in sè sufficiente ma non necessaria per dimostrare

l’obbligatorietà del pagamento delle royalties quale condizione della )fr

vendita, sicchè la nuova disciplina consente, pertanto, di includere le royalties nel valore delle merci anche in assenza di un collegamento tra il venditore e il licenziante, escludendo che tale circostanza abbia valore essenziale;

in tal senso si esprime il Taxud/B4/2016: “il criterio applicabile è capire se il venditore può vendere o se il compratore può comprare le merci senza pagare royalties o diritti di licenza. La condizione può essere implicita o esplicita. In alcuni casi sarà specificato nell’accordo di licenza se la vendita delle merci importate è subordinato al pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza. Tuttavia, non è richiesto che ciò debba essere precisato negli accordi”;

la norma, del resto, come precisato anche nel citato documento TAXUD del 2016, rispecchia le indicazioni del Commentario 25.1 del 2011 del World Customs Organization (WCO), che, a loro volta, sono congruenti con quelle del (OMISSIS);

quanto alla nozione di “controllo”, va rilevato che la stessa conserva importanza, venendo presa in considerazione dal Reg. (UE) n. 2015 del 2447, art. 127, secondo la quale, ai fini della determinazione del valore in dogana, “si ritiene che una parte controlli l’altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda”;

una siffatta locuzione è più generica ed ampia di quella precedente e non richiede necessariamente che il potere di orientamento investa la totalità delle attività del soggetto controllato;

è, dunque, evidente che il documento (OMISSIS) mantiene inalterato il suo valore orientativo, sia perchè riferito alla disciplina contenuta nel codice doganale comunitario applicabile ratione temporis, sia perchè la normativa successivamente introdotta fornisce una regolamentazione della materia che privilegia in misura più incisiva la rilevanza delle royalties pagate ai fini della determinazione del valore delle merci, sia perchè anche il nuovo documento TAXUD del 2016 non si discosta dalle linee generali fondamentali già affermate (cfr., Cass. civ., 12 settembre 2019, n. 22763; 31 ottobre 2019, n. 28080; 13 febbraio 2020, n. 3606);

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione dell’art. 201 CDC, per avere implicitamente ritenuto che la controricorrente Yusen Logistics (Italy) s.p.a., sebbene rappresentante indiretto, non fosse responsabile delle violazioni della legge doganale compiute nell’adempimento dell’incarico;

il motivo è fondato;

va premesso che non è in discussione la circostanza che Yusen Logistics (Italy) s.p.a. abbia operato quale rappresentante indiretto della mandante Puma Italia s.r.l. ai fini dell’importazione della merce dichiarata in dogana, anche tenuto conto del contenuto del controricorso, in cui si è solo contestato l’automatismo della attribuzione della responsabilità alla suddetta società di spedizione per le operazioni doganali in contestazione;

sotto tale prospettiva, va quindi precisato che, secondo questa Corte, lo spedizioniere che abbia presentato merci in dogana per conto terzi, ma in nome proprio, risponde, ai sensi del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 12, e degli artt. 201 e 202, Reg. Cee n. 2913/1992, in via solidale con il soggetto per conto del quale la merce medesima è stata presentata in dogana, di tutti i dazi, le imposte e gli accessori dovuti, a qualsiasi titolo, in relazione all’operazione commerciale, compresi gli interessi relativi, essendo tale figura di rappresentante indiretto, anche per la sua preparazione professionale, in grado di valutare la veridicità dei documenti trasmessigli e, dunque, consapevole dell’irregolarità dell’introduzione delle merci nel territorio della Comunità (Cass. civ. 4 giugno 2019, n. 15207; Cass. civ., 23 aprile 2010, n. 9773);

in particolare, si è affermato che la dichiarazione resa dal rappresentante indiretto, in qualità di dichiarante, regge la responsabilità dello spedizioniere per effetto della mera dichiarazione a termini del Reg. n. 2913 del 1992, art. 201, commi 2 e 3, (Cass. civ., 26 febbraio 2019, n. 5560);

si è, altresì, precisato, che in ogni caso, la responsabilità dello spedizioniere quale dichiarante in dogana fonda essa stessa la qualità di soggetto responsabile a norma del Reg. (CEE) n. 2913 del 1992, art. 201, par. 3, (Cass., Sez. V, 27 marzo 2013, n. 7720), gravando sul rappresentante indiretto l’obbligo di vigilare, con la diligenza qualificata da ragguagliare, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, alla natura dell’attività esercitata, sull’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore allo Stato di esportazione, al fine di evitare abusi, posto che l’Unione Europea non è tenuta a subire le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini, rientranti nel rischio dell’attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell’ambito dei loro rapporti negoziali (Cass. civ., 8 febbraio 2019, n. 3739);

infine, con specifico riferimento alla valenza della buona fede, cui ha fatto riferimento parte controricorrente nei propri atti difensivi, va precisato che, nel caso in cui l’autorità doganale abbia allegato e dimostrato l’irregolarità delle certificazioni presentate, procedendo al recupero “a posteriori” dell’imposta, spetta al dichiarante dimostrare l’esistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dall’art. 220 del codice doganale comunitario (Regolamento CEE del 12 ottobre 1992, n. 2913), ossia che i dazi non siano stati riscossi per un errore delle autorità competenti, che tale errore sia tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore di buona fede e che il dichiarante abbia rispettato tutte le prescrizioni normative riguardanti la sua dichiarazione in dogana (Cass. civ., 26 febbraio 2019, n. 5560);

sicchè, dei suddetti principi il giudice del rinvio dovrà fare applicazione ove, a seguito degli ulteriori accertamenti conseguenti all’accoglimento del primo motivo di ricorso, ritenga legittima la pretesa relativa alla mancata inclusione del diritto di licenza nel prezzo di acquisto dei prodotti transitati in dogana;

in conclusione, i motivi di ricorso sono fondati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale che dovrà applicare i principi sopra indicati in ordine alla questione della inclusione del diritto di licenza nel prezzo di acquisto dei prodotti nonchè della responsabilità di Yusen Logistics (Italy) s.p.a., oltre che esaminare le ulteriori questioni ritenute assorbite dal giudice del gravame e riproposte in questa sede, quali eccezioni, dalle controricorrenti, quali parti vittoriose del giudizio di secondo grado, e provvedere anche sulla liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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