Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21068 del 11/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 01/02/2017, dep.11/09/2017),  n. 21068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9914-2016 proposto da:

COMUNE DI COSENZA, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Commissario

straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato LUCA MORRONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO CALVELLI;

– ricorrente –

contro

COST SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUCA

RUBINO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 289/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 01/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento dell’Ici in contestazione riferita ad un terreno di proprietà della società contribuente. Quest’ultima deduceva vizi formali, attinenti alla motivazione e vizi attinenti al merito della pretesa impositiva.

La CTP accoglieva il ricorso, in punto di difetto di motivazione dell’avviso d’accertamento e la CTR rigettava l’appello del Comune di Cosenza, ritenendo di dare immediato rilievo al difetto di motivazione dell’atto impugnato, perchè il semplice richiamo delle delibere della giunta comunale (ma non la loro allegazione), non consentiva di far emergere e comprendere i parametri di riferimento, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5.

Propone ricorso in Cassazione, il Comune di Cosenza sulla base di un motivo illustrato da memoria, mentre la parte contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

L’ente impositore denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis lamentando in primo luogo che la CTR abbia posto a fondamento della decisione una propria precedente sentenza (n. 181/10/09), riguardante le stesse parti e il medesimo tributo, ma con riferimento ad un avviso di accertamento relativo ad una diversa annualità, senza addurre alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che la situazione di fatto esistente al momento del precedente accertamento fosse conforme a quella riscontrata nell’accertamento relativo al presente giudizio. Il ricorrente censura inoltre il fatto che la CTR abbia rilevato un difetto di motivazione dell’atto impositivo, assumendo che le delibere della giunta che fissavano i parametri di riferimento di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 necessari per determinare il valore delle aree fabbricabili, erano state solo richiamate e non allegate, senza considerare che la società contribuente era a perfetta conoscenza della volumetria edificabile, degli indici di fabbricabilità e della destinazione d’uso del terreno, avendo a suo tempo inoltrato richiesta per costruire sui terreni in questione un centro commerciale.

Con ricorso incidentale condizionato, la società contribuente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 in quanto la stima dei valori medi dei terreni in oggetto, non sarebbe stata effettuata secondo i criteri di cui alla norma indicata in rubrica.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso principale merita accoglimento, nei termini che seguono.

E’ fondata la censura del Comune ricorrente, con la quale si contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui fonda la propria ratio decidendi sulla sentenza della medesima Commissione tributaria regionale della Calabria n. 181/10/09, ritenendo che tale decisione costituirebbe giudicato riguardante le stesse parti e la medesima imposta.

Osserva il collegio che la decisione della CTR è priva dei necessari riscontri sull’esistenza del giudicato in questione, di cui nulla è dato sapere dal testo della motivazione non risultando documentato alcun elemento da cui possa desumersi sia l’avvenuta formazione del giudicato, che la conformità della situazione di fatto oggetto del precedente accertamento a quella riscontrata con l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.

Resta assorbita l’ulteriore doglianza del ricorrente, come anche il ricorso incidentale condizionale della contribuente, che ha per oggetto censure dalla medesima sollevate nei confronti dell’avviso di accertamento (nullità dell’atto impugnato per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5), reiterate nel giudizio di appello ma non esaminate dalla CTR, in quanto ritenute assorbite dall’accoglimento dell’appello del Comune, che potranno essere riproposte in sede di giudizio di rinvio.

La sentenza va, pertanto, cassata e gli atti vanno rinviati alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, affinchè, oltre pronunciarsi sulle spese del presente giudizio di cassazione, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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