Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21068 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 07/08/2019), n.21068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul. ricorso 15758-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 123/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LIVORNO, depositata il 12/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/04/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

KATE TASSONE che ha concluso per la fondatezza del 1 motivo di

ricorso, assorbito il 2 motivo;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 123/14/13, depositata il 12 dicembre 2013, la CTR della Toscana – sezione staccata di Livorno – rigettò l’appello proposto nei confronti dell’ing. G.A., dall’Agenzia delle Entrate, limitatamente alle annualità 2005, 2006 e 2007, avverso la sentenza della CTP di Livorno, che aveva integralmente accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso proposta dal contribuente di quanto dallo stesso versato per IRAP per gli anni dal 2003 al 2008.

La CTR ritenne l’insussistenza, nella fattispecie in esame, del requisito dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo del tributo in oggetto, avendo considerato che il professionista avesse conseguito per gli anni in contestazione il proprio reddito da lavoro autonomo “in assenza di elementi organizzativi quali l’impiego di capitali e/o di persone”.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2,commi 1 e 3, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la CTR avrebbe ignorato che i compensi corrisposti a terzi in modo non occasionale per ciascun anno di riferimento ancora in contestazione (Euro 7900,00 per il 2005; Euro 5.000,00 per il 2006; Euro 15.000,00 per il 2007), riferiti a prestazioni afferenti proprio all’attività lavorativa del contribuente, costituissero indice rivelatore della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione come presupposto impositivo dell’IRAP, come d’altronde era indirettamente confermato dal fatto che per l’anno 2008, per il quale non risultavano erogati compensi a terzi, i ricavi derivanti dall’attività professionale avevano subito una rilevante contrazione.

2. Con il secondo motivo, in subordine, laddove dovesse intendersi che la pronuncia impugnata abbia espresso un accertamento in fatto, la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, proprio con riferimento ai compensi corrisposti a terzi per tutti gli anni d’imposta in contestazione che, ove debitamente valutati, avrebbero dovuto condurre la CTR ad un diverso pronunciamento.

3. Il primo motivo è fondato e va accolto.

3.1. Alla stregua delle stesse difese del contribuente come esposte nella memoria illustrativa dinanzi al giudice tributario e riportate nel ricorso per cassazione dell’Amministrazione ricorrente – pur escludendo il compenso di Euro 1731,00 versato nel 2006 per consulenza specialistica in ordine ad impianto di climatizzazione per cantina in quanto oggetto di conoscenza specifica che esula dall’ambito professionale proprio del contribuente – analogo discorso non è riferibile ai compensi versati negli anni 2005, 2006 e 2007 ad architetto, figlia del G., per l’elaborazione di disegni cad (disegni effettuati con il computer) che ineriscono propriamente all’attività professionale del contribuente.

3.2. Quest’ultimo, servendosi, dunque, in maniera non occasionale, per le tre anzidette annualità, di collaborazione riferibile all’ambito della propria specifica competenza professionale, ha usufruito quindi, ponendosi come responsabile della relativa organizzazione, di un apporto che trascende la capacità del contribuente medesimo, senza il quale cioè non sarebbe stato in grado di rendere la prestazione richiesta o, se avesse seguito i corsi di formazione all’uopo occorrenti, l’avrebbe resa in tempi più lunghi e/o in quantità ridotta.

3.3. La rilevanza dell’apporto costante per detto triennio del professionista terzo nell’organizzazione del lavoro autonomo dell’ing. G. è confermata, quantunque indirettamente, in difetto di allegazione da parte dello stesso contribuente di altri possibili fattori idonei a renderne giustificazione, dal sensibile decremento dei ricavi per l’anno 2008 nel quale non ha fatto ricorso alla suddetta collaborazione.

3.4. Alla stregua quindi delle considerazioni di cui sopra, come peraltro già esposte da questa Corte in controversie similari (cfr., più di recente, Cass. sez. 5, ord. 15 marzo 2019, n. 7409, in controversia relativa proprio alla prestazione di lavoro autonomo d’ingegnere con ricorso non occasionale a collaborazioni di terzi riferite all’attività professionale; Cass. sez. 6-5, ord. 29 ottobre 2018, n. 27423; Cass. sez. 5, 24 ottobre 2014, n. 22674), deve ritenersi, incontroverse in fatto le suddette circostanze, che la sentenza della CTR non abbia fatto corretta applicazione del principio di diritto, da ultimo riaffermato da Cass. SU 10 maggio 2016, n. 9451, secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità od interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure (dato quest’ultimo decisivo nella fattispecie in esame) si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

4. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del primo motivo, restando assorbito il secondo.

5. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, essendo incontroverse le circostanze fattuali sopra esposte, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, e, stante la formazione del giudicato interno per mancata impugnazione da parte dell’Amministrazione finanziaria con il ricorso in appello della decisione di primo grado favorevole al contribuente per le annualità 2003, 2004 e 2008, l’originario ricorso del contribuente va accolto limitatamente alle anzidette annualità e rigettato nel resto.

6. Avuto riguardo all’esito globale della controversia, stante la soccombenza reciproca, possono essere compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente limitatamente al rimborso di quanto versato per le annualità 2003, 2004 e 2008, oltre interessi legali, rigettandolo relativamente alle annualità 2005, 2006 e 2007.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA