Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21067 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 28/04/2010, dep. 13/10/2011), n.21067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. D.S.R.O., difeso in proprio ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Chivasso (Torino), viale Vittorio

Veneto n. 53;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ALBISOLA SUPERIORE (SAVONA),in persona del Sindaco;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 88, depositata il 1 dicembre

2005, non notificata della Commissione tributaria regionale di Genova

– sezione 12;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

aprile 2010 dal consigliere dott. Polichetti;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorsesi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avvocato D.S.R.O. proponeva appello avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Savona, con la quale era stato rigettato il suo ricorso contro l’avviso di liquidazione i.c.i. notificatogli dal Comune di Albisola per l’anno 1995. La commissione tributaria regionale riteneva inammissibile l’appello, in quanto non sostenuto da specifiche censure alla decisione impugnata; svolgeva, inoltre, una motivazione nel merito, giudicando infondate le censure d’illegittimità dell’avviso e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 3. Avverso tale sentenza l’avv. D.S. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Il Comune intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DI RICORSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. Il primo motivo, privo di rubrica, censura investe la decisione impugnata nella parte in cui ha statuito, senza adeguata motivazione, sulla non specificità dei motivi d’appello, laddove tale atto conteneva specifiche critiche alla sentenza di primo grado, sia in relazione alla pubblicità data alle aliquote i.c.i., sia alla proposta questione di legittimità costituzionale.

2.2. Col secondo motivo il ricorrente, denunciando difetto di motivazione, lamenta che la commissione tributaria regionale, al pari di quella provinciale, non abbia dato alcuna risposta alle questioni svolte nel ricorso introduttivo e nell’appello.

2.3. Il ricorso merita accoglimento.

Si deve premettere che il dictum della decisione impugnata è limitato alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione per non specificità dei motivi, con la quale la commissione regionale aveva esaurito i propri poteri decisori. Per cui le ulteriori statuizioni sul merito devono considerarsi irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure contro le stesse, trattandosi di statuizioni inutiliter datae, non suscettibili dì acquistare forza di giudicato. Il Collegio si uniforma al principio affermato da Sez. Un., 18170/2006 e dalla successiva, consolidata giurisprudenza.

Quanto alla declaratoria d’irritualità dell’appello si deve osservare che, contrariamente a quanto affermato dalla commissione tributaria regionale, avverso la stessa sentenza di primo grado erano state dedotte specifiche censure, come spiegato nella parte introduttiva del presente ricorso e, fra l’altro, l’omessa motivazione e/o pronuncia sui motivi dedotti in primo grado. Il fatto che, in sostanza, venissero ribaditi i motivi svolti nel ricorso introduttivo non valeva ad escludere, di per se stesso e senza alcuna motivazione, la specificità dei motivi.

2.4. L’accoglimento del ricorso, nei termini sopra specificati, comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Campania, la quale dovrà esaminare e decidere ex novo, senza che dalla decisione cassata derivi alcun vincolo, i motivi d’appello riguardanti il merito della pretesa tributaria. Ai Giudici di rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa e rinvia, per la decisione sui motivi d’appello riguardanti il merito della pretesa tributaria e per la decisione sulle spese della presente fase, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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