Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21067 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 07/08/2019), n.21067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8842-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.C.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA XXIV MAGGIO

43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALBERTO MULA giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 223/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 30/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/04/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

KATE TASSONE che ha concluso per fondato il 1 motivo di ricorso,

assorbito il 2 motivo;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che insiste per

l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avvocato LUCARIELLO per delega

dell’Avvocato PURI che insiste per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 223/37/13, depositata il 30 settembre 2013, la CTR del Lazio accolse l’appello proposto dalla sig.ra D.C.R. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva invece respinto il ricorso della contribuente avverso il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso proposta dalla contribuente di quanto dalla stessa versato per IRAP per gli anni dal 2003 al 2007.

La CTR del Lazio ritenne l’insussistenza, nella fattispecie in esame, del requisito dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo del tributo in oggetto, avendo considerato che l’attività di conduttrice televisiva svolta dalla contribuente consistesse unicamente nell’apporto di lavoro intellettuale della stessa quale lavoratrice autonoma, senza che i compensi corrisposti a terzi negli anni di riferimento avessero incidenza in termini d’incremento su detta attività.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2,commi 1 e 3, comma 1, lett. c) e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la CTR avrebbe ignorato che i compensi elevati corrisposti a terzi in modo non occasionale per ciascun anno di riferimento (Euro 19620,00 per il 2003; Euro 15.000,00 per il 2004; Euro 46.172,00 per il 2005, Euro 22.285,00 per il 2007, cui si aggiungevano per detta ultima annualità, Euro 4200,00 per spese da lavoro dipendente), costituissero indice rivelatore della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione come presupposto impositivo dell’IRAP e che, in ogni caso, la CTR aveva erroneamente gravato l’Ufficio dell’onere probatorio, ritenuto inadempiuto, di dimostrare la sussistenza dell’autonoma organizzazione.

2. Con il secondo motivo, in subordine, laddove dovesse intendersi che la pronuncia impugnata abbia espresso un accertamento in fatto, la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, proprio con riferimento ai rilevanti compensi corrisposti a terzi per tutti gli anni d’imposta in contestazione che, ove debitamente valutati, avrebbero dovuto condurre la CTR ad un diverso pronunciamento.

3. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto tra loro connessi.

Essi sono infondati.

3.1. La CTR, quantunque con motivazione sintetica, ha dato conto di avere considerato i compensi corrisposti a terzi, ritenendo detti esborsi “esigui” rispetto al fatturato, ma anche, implicitamente, tali da non integrare quel quid pluris di cui l’attività propriamente artistica della contribuente potesse giovarsi quale responsabile di un’autonoma organizzazione, ove esistente.

Non sussiste pertanto l’omesso esame di detti fatti storici lamentato dall’Amministrazione ricorrente, nè, invero, la decisione impugnata è inficiata da errore di giudizio riguardo al riparto dell’onere probatorio, atteso che, nell’estrapolare dal contesto della decisione impugnata la proposizione “Parimenti l’Ufficio non ha dimostrato l’inverso, ovvero l’organizzazione”, la ricorrente finisce impropriamente con l’attribuire a quello che nel contesto della decisione viene addotto come mero argomento ad abundantiam della rilevata insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, la cui prova negativa incombe pacificamente alla contribuente (cfr., tra le molte, Cass. SU 10 maggio 2016, n. 9451), il rango di autonoma ratio decidendi.

3.2. Piuttosto è dato rilevare che, in relazione allo stesso prospetto riepilogativo riportato in ricorso dall’Agenzia delle Entrate, è quest’ultima che incorre in talune inesattezze nell’esposizione dei fatti di causa, come quando attribuisce alla controricorrente l’assunzione di cinque dipendenti per l’anno 2003, mentre l’unica retribuzione per lavoro dipendente è dell’importo di Euro 4.200,00 per l’anno 2007, certamente in linea, in ragione dell’esiguità dell’importo, con la retribuzione di una sola unità svolgente mansioni esecutive (si veda sempre la succitata Cass. SU n. 9451/16).

3.3. Nè risulta che l’Ufficio abbia contestato quanto addotto dalla contribuente circa il riferimento degli ulteriori compensi o a professionisti del tutto estranei al settore dell’attività artistica della contribuente (come ai fini degli adempimenti proprio di natura fiscale), ovvero ad agente di spettacolo.

Giova al riguardo ribadire il principio già affermato da questa Corte in controversie similari, secondo cui “lo svolgimento di un’attività artistica”, quale quella svolta dalla sig.ra D.C., “fa presumere che il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, anche ove produca un reddito cospicuo, non potendosi, peraltro, ritenere sufficiente, ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, la circostanza che il contribuente si avvalga di un’agente o di una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del rapporto giuridico, al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di espletamento dell’attività professionale” (cfr., tra le altre, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 31 gennaio 2019, n. 3042; Cass. sez. 6-5, ord. 16 maggio 2018, n. 12027; Cass. sez. 6-5, ord. 21 giugno 2017, n. 15443; Cass. sez. 65, ord. 23 novembre 2016, n. 23908).

3.4. In linea di principio, infatti, i servizi resi dall’agente non sono direttamente serventi la prestazione personale dell’artista, rappresentando piuttosto, nei tempi attuali, un elemento essenziale per lo svolgimento, anche in forma minima, dell’attività personale in esame.

4. Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria va pertanto rigettato.

5. Resta fermo che- relativamente ad ulteriori annualità d’imposta che esulano dalla presente controversia – possano mutare i fattori ai quali è legata la sussistenza dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’IRAP, dovendo in ogni caso il giudice di merito, senza che detto requisito possa essere desunto dal solo fatto che l’esercente l’attività artistica disponga di un’agente e stipuli contratti con una società organizzatrice di spettacoli, “estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, dei due rapporti giuridici”, prendendo in esame le prove fornite dal contribuente (cfr. Cass. sez. 5, 21 gennaio 2015, n. 961).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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