Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21067 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 02/10/2020), n.21067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. SAJA Salvatore – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21826/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli in persona del Direttore generale

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrente –

contro

Graepel Italiana s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 97/07/2011, depositata il 26 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2019

dal Cons. Marco Dinapoli.

Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Udito l’l’Avv.to dello Stato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Letto il ricorso per cassazione presentato, per due motivi, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, che, in riforma della sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Mantova n. 179/03/06, ha accolto l’appello della Graepel Italiana s.p.a. in merito alla impugnazione del rigetto da parte dell’Ufficio delle dogane di Mantova della domanda di rimborso della somma di Euro 594,70 per accise sul gasolio per autotrasporto, richiesto per l’anno 2002.

2. – Considerato che la ricorrente Agenzia, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento, con il primo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 perchè erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto tempestivo l’appello, che invece era tardivo per scadenza del termine previsto dalla norma erroneamente applicata.

3.- Rilevato che con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane lamenta il vizio di violazione di legge perchè la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere applicabile alla richiesta di rimborso il termine biennale previsto dall’art. 14 del T.U. accise, mentre invece trova applicazione il termine semestrale previsto dal D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3.

4.- Considerato che la contribuente non si è costituita in giudizio, nonostante il rinnovo della notifica del ricorso, disposto alla precedente udienza del 6 febbraio 2019 con ordinanza cui l’Agenzia ricorrente ha regolarmente ottemperato.

5.- Ritenuto che il primo motivo di ricorso sia fondato, in quanto risulta dagli atti processuali che la sentenza di primo grado fu notificata alla contribuente con raccomandata ricevuta il 3 febbraio 2007 e che l’atto di appello fu consegnato all’Ufficio postale per la notifica all’Agenzia delle dogane il 5 aprile 2007, quindi il giorno successivo alla scadenza del termine di gg. 60 previsto a pena di inammissibilità dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51.

6.- Ritenuto pertanto che la sentenza di primo grado pronunziata dalla Commissione tributaria provinciale di Mantova non fosse più appellabile contrariamente a quanto erroneamente deciso dalla sentenza impugnata, che deve essere pertanto annullata, con assorbimento del rimanente motivo di ricorso, che è inutile esaminare nel dettaglio.

7.- Ritenuto, infine, che la sentenza impugnata debba essere cassata, senza necessità di un giudizio di rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, con conseguente condanna della contribuente al pagamento delle spese processuali dei precedenti giudizi, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la s.p.a. Graepel Italiana al pagamento delle spese processuali dei precedenti giudizi, liquidate in Euro 500 cinquecento/00 complessive.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA