Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21066 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 13/10/2011), n.21066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI – IACP della Provincia di Napoli, in

persona del Coordinatore Generale difeso dall’Avvocato BOCCHINI

Ermanno per delega a margine ed elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avvocato CUCCIA Andrea, in Roma, Piazza Augusto

Imperatore, 22;

– ricorrente –

contro

COMUNE di SERRARA FONTANA (NAPOLI), in persona del sindaco,

rappresentato e difeso dall’avvocato BONELLI Enrico ed elettivamente

domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, presso lo studio

associato avv. IZZO – VAIANO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della sentenza n. 4/2005, depositata

il 4 febbraio 2005, della Commissione tributaria regionale della

Campania;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

aprile 2010 dal consigliere dott. Polichetti;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P. della provincia di Napoli impugnava l’avviso di liquidazione i.c.i. per complessivi Euro 2076,74, comprensivi di imposta, soprattassa e interessi, notificatogli per l’anno 1999 dal Comune di Serrara Fontana – deducendo:

1) mancanza dei presupposti per l’imposizione, considerati la natura e fini dell’istituto;

2) esenzione dall’imposta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), (immobili locati a canoni irrisori, per finalità assistenziali);

3) incostituzionalità della disciplina i.c.i. nella parte in cui non prevede l’esenzione degli I.A.C.P. Sul punto osservava che la questione sottoposta alla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 119/1999 aveva dichiarato costituzionalmente legittima l’imposizione de qua, doveva essere nuovamente sottoposta al giudizio della stessa Corte, considerando: a) che l’ente non svolgeva attività d’impresa, ma un servizio pubblico nel campo dell’edilizia residenziale;

b) che la contraria interpretazione contraeva, e non favoriva, l’accesso all’edilizia residenziale pubblica;

c)che si poneva una ingiustificata disparità di trattamento coi Comuni, in relazione all’art. 3 Cost.;

d) che occorreva considerare il pesante indebitamento dell’Ente, per cui la tassazione si risolveva in violazione del principio di capacità contributiva posto dall’art. 53 Cost.;

4) illegittimità delle delibere del Consiglio comunale e della giunta municipale;

5) nullità per omessa allegazione della delibera istitutiva dell’i.ci.;

6) nullità per difetto di accertamento;

7) errore di liquidazione sotto vari profili;

8) in via subordinata, esclusione della soprattassa , in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 e L. n. 447 del 1997, art. 50.

Con sentenza in data 11 giugno 2003 la commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso.

L’appello dell’I.A.C.P. veniva accolto dalla commissione tributaria regionale della Campania soltanto per quanto atteneva alle sanzioni, ritenute non applicabili in considerazione delle incertezze interpretative sull’imponibilità i.c.i. degli alloggi I.A.C.P. La sentenza è così motivata:

la censura di illegittimità della delibera istitutiva dell’i.c.i.

era infondata, non essendo stati dedotti vizi specifici tranne la sua tardività: censura non accoglibile perchè era stato osservato il termine di cui al D.L. n. 8 del 1999, art. 1, conv. nella L. n. 75 del 1999;

una volta pubblicata nelle forme di legge, la stessa delibera si presume conosciuta da tutti i cittadini e non deve essere allegata all’avviso di liquidazione;

l’indicazione degli immobili e i data necessari per il computo dell’imposta costituivano idonea motivazione dell’avviso; la natura e i fini dell’Istituto non escludono la esistenza di un reale diritto di proprietà, fino all’avvenuta assegnazione; – l’invocata norma di esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1 e non comprende gli I.A.C.P. tra i soggetti esentati indicati nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. C, essendo da tale norma richiesto, non solo il non esclusivo o principale esercizio di attività commerciali, ma anche la diretta destinazione dell’immobile ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè di quelle indicate nella L. 20 maggio 1988, n. 222, art. 16, lett. a). Tali destinazioni non erano nella specie ricorrenti, per cui non era sufficiente la natura non commerciale dell’Istituto. Veniva, sul punto, richiamata la sentenza di questa Corte n. 18548/2003; detta tesi doveva ritenersi confermata dalla modifica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 introdotta con effetto dal 1 gennaio 1997 dalla L. 22 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 55, la quale prevede (senza distinzioni riguardo all’edilizia sovvenzionata o agevolata) riduzioni e detrazioni anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. In definitiva, non vi era spazio per un’interpretazione analogica;

le questioni di legittimità costituzionali dovevano ritenersi manifestamente infondate; quanto alla questione svolta sugli alloggi costruiti su diritti superficiali, la stessa era da ritenersi superata dalla modifica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 apportata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 1 che ha indicato il superficiario tra i debitori d’imposta.

Avverso tale sentenza l’I.A.C.P. della provincia di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, ribadendo le ragioni svolte nel ricorso interruttivo.

Il Comune di Serrara Fontana ha resistito con controricorso, ed ha, altresì, proposto ricorso incidentale al quale ha, a sua volta, resistito con controricorso l’I.A.C.P. Quest’ultimo ha, inoltre, presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. Preliminarmente deve ordinarsi la riunione dei ricorsi, proposti nei confronti della stessa sentenza.

2.2. Il ricorso principale non merita accoglimento. La questione dibattuta nella presente causa è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 26 novembre 2008, n. 28160, secondo la quale in tema di ICI non spetta agli immobili degli IACP l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), che esige la duplice condizione insussistente per questa categoria di beni dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte del l’ente possessore e della loro esclusiva desti nazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. Gli immobili medesimi possono, invece, beneficiare della riduzione di imposta, prevista dall’art. 6, comma 4, del medesimo decreto. Per effetto poi della disposizione di cui al D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3 convertito con modificazioni nella L. n. 126 del 2008, gli immobili degli enti citati, per tributi maturati dal 1 gennaio 2008, potranno godere della totale esenzione dell’imposta comunale in esame.

L’orientamento predetto è pienamente condiviso dalla Corte, e ne deriva, altresì, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

2.3. Anche le censure svolte nel ricorso incidentale non meritano accoglimento, dovendosi ritenere che, all’epoca della presentazione del ricorso, esistessero seri problemi interpretativi circa il regime impositivo in contestazione.

2.4. Entrambi i ricorsi devono, pertanto, essere, rigettati.

Il duplice rigetto e le incertezze interpretative giustificano una pronuncia di compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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