Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21066 del 11/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 18/01/2017, dep.11/09/2017),  n. 21066

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27691-2015 proposto da:

MA.EN., MA.EL., M.I., nella qualità di eredi

di M.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE

MERCALLI 46, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PAPE’, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6116/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA dell’1/10/2014, depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti sono eredi di M.E. che ha venduto un terreno, sito in (OMISSIS), alla G.P. Costruzioni srl.

Nell’atto di vendita è stato dichiarato un valore di 92 mila Euro. L’Agenzia delle Entrate, confrontando il bene con altri simili dal prezzo già noto, ha invece rettificato il valore, ritenendo che il prezzo adeguato al bene venduto fosse di 345 mila Euro, ed in tal modo ha preteso il pagamento di una maggiore imposta di registro.

La parte venditrice ha impugnato l’avviso di rettifica e il ricorso è stato accolto dai giudici di primo grado. La CTR ha invece accolto l’appello dell’Agenzia, rilevando che l’atto era correttamente motivato e che dalla documentazione in atti risultava chiaramente la natura edificatoria del terreno venduto.

Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la parte contribuente con quattro motivi, illustrati da memoria, mentre, l’Agenzia ha resistito con controricorso.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 51 del apr 131 del 1986 e della L. n. 212 del 2000, art. 7; ritengono infatti che l’atto di rettifica non sia stato adeguatamente motivato, in quanto, avendo l’Agenzia stimato il bene mediante comparazione con beni simili e dal prezzo già noto, avrebbe dovuto allegare gli atti di vendita utilizzati per la comparazione.

Il motivo è infondato, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale l’obbligo di allegare l’atto preso in comparazione è adempiuto anche mediante la riproduzione nell’avviso di rettifica del contenuto essenziale di quell’atto, ossia delle parti utili a far comprendere quale parametro l’Agenzia abbia utilizzato per la rettifica (Cass. n. 6914 del 2011; Cass. 9032 del 2013). Pure l’ordinanza citata dalla parte contribuente (Cass. n. 3262 del 2013) ritiene equipollente alla allegazione l’indicazione del contenuto essenziale dell’atto cui si fa riferimento. Ed in tal senso la CFR dà atto che nell’avviso di accertamento è stato riprodotto il contenuto essenziale dell’atto su cui si è bastata la stima, vale a dire la perizia che ha fatto riferimento ad altri atti di vendita, a loro volta indicati.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano omesso esame di un fatto decisivo.

Deducono che era emerso in giudizio il giudicato già formatosi sulla questione della edificabilità del suolo nel procedimento che vedeva opposto l’acquirente al Fisco. In quel giudizio, conclusosi con sentenza definitiva, era stato appurato che il terreno non era edificabile.

Anche questo motivo è infondato.

Infatti, il giudicato che qui si invoca non ha riguardato lo stesso terreno, ma un “terreno attiguo ed avente le medesime caratteristiche di quello oggetto di causa”, come ammesso dallo stesso ricorrente (p. 14 del ricorso), cosi che quel giudicato si è formato su una compravendita diversa, ed il fatto che la CTR non l’abbia tenuta in considerazione non costituisce omesso esame di un fatto decisivo, proprio per la diversità dei terreni oggetto dell’altra causa, oltre al fatto che la CTR ha, altresì, tenuto in considerazione la successiva imposizione di vincoli sul medesimo terreno.

Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione contraddittoria, in quanto si contesta di avere ritenuto ininfluente una successiva modificazione della natura dell’area, che invece non era successiva ma precedente. Invero, la CTR ha ritenuto che contasse il regime vigente al momento della vendita, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, e che tale regime era manifestato dalla determinazione dirigenziale che ha concesso il permesso di costruire. La CTR ha compiuto un accertamento in fatto, che smentisce l’assunto della parte ricorrente, pertanto, il vizio di motivazione dedotto è insussistente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 novellato, ed inoltre, il motivo mira a un inammissibile riesame nel merito della controversia (Cass. N. 11892/16, ord. N. 19150/16).

Con il quarto motivo gli eredi di M.E. denunciano l’illegittimo mancato esercizio dei poteri ufficiosi istruttori, ex art. 7 del d.lgs. n. 546/92, ma omettono di considerare che in tema di contenzioso tributario, il giudice tributario non è obbligato ad esercitare “ex officio” i poteri istruttori di cui all’art. 7 citato, salvo che non sussista il presupposto dell’impossibilità di acquisire la prova altrimenti, come nel caso in cui una delle parti non possa conseguire documenti in possesso dell’altra (Cass. n. 14244 del 2015; Cass. 955 del 2016), presupposto qui indimostrato.

Il ricorso va quindi rigettato e le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso di Ma.En., Ma.El. e M.I., quali eredi di M.E..

Condanna in solido i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 4.100,00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso il Roma, nella camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA