Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21065 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. un., 13/10/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 13/10/2011), n.21065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

P.O., elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini

140/c, presso lo studio dell’avv. Silvia Pezzulla, rappresentata e

difesa per procura in atti dall’avv. Costantini Antonio;

– ricorrente –

nei confronti di:

Provincia di Lecce, elettivamente domiciliata in Roma,

circonvallazione Trionfale 34, presso lo studio dell’avv. Rodolfo

Franco, rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.

CAPOCCIA M. Giovanna e Francesca Testi dell’Avvocatura Provinciale;

– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de

4/10/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentito l’avv. Costantini;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, il quale ha

concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del regolamento di

giurisdizione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che nell’anno 1999 la Provincia di Lecce ha bandito un concorso per la copertura di un posto da dirigente amministrativo;

che P.O. ha partecipato alla procedura, classificandosi al terzo posto della graduatoria degli idonei e, successivamente, si è rivolto al Tribunale di Lecce per l’accertamento del suo diritto all’assunzione con decorrenza dal 1/2/2001, data in cui essendo andato in pensione il titolare, si era liberato un altro posto da dirigente, che l’Amministrazione aveva dimostrato di voler coprire mediante a nomina, dapprima, di un soggetto esterno, il conferimento, poi, dell’incarico a personale interno e l’indizione, infine, di un nuovo concorso pubblico che, invece, non avrebbe potuto essere bandito, stante la necessità di procedere allo scorrimento della vecchia, ma tuttora efficace graduatoria;

che il giudice adito ha, però, rigettato la domanda con sentenza poi confermata dalla Corte di appello;

che il P. ha proposto allora ricorso alla Corte di cassazione, che con sentenza n. 5588 del 2009 ha innanzitutto puntualizzato che sulla sussistenza della giurisdizione ordinaria in ordine alla materia dedotta in giudizio si era ormai formato il giudicato implicito per effetto della sua mancata contestazione in appello;

che dopo aver fatto tale premessa, la Corte è passata all’esame dei singoli motivi, osservando in proposito che “nel caso di specie la Provincia, lungi dal manifestare la volontà di coprire i posti vacanti e disponibili avvalendosi della graduatoria del precedente concorso”, aveva assunto decisioni di segno esattamente opposto, fino a giungere all’indizione di una nuova selezione mediante un provvedimento che, a tutto concedere, avrebbe potuto considerarsi illegittimo, ma non nullo per carenza di potere o difetto assoluto di attribuzione ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, comma 1, e succ. mod.; che in considerazione di quanto sopra nonchè del fatto che il predetto provvedimento non avrebbe potuto essere annullato nè disapplicato dal giudice ordinario, in quanto non costituiva un atto presupposto della gestione del rapporto, bensì “l’oggetto diretto ed immediato della pretesa”, prima della cui rimozione non avrebbe potuto sorgere alcun diritto in capo all’interessato, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del P., il quale ha iniziato a quel punto una nuova causa davanti al Tribunale di Lecce per ottenere, anche in questo caso, l’accertamento del suo diritto ad essere assunto come dirigente;

che a fondamento della domanda il P. ha continuato sempre a sostenere che una volta constatata la vacanza di ulteriori posti da dirigente e la necessità di coprirli, la Provincia di Lecce avrebbe dovuto procedere allo scorrimento della graduatotria del vecchio concorso anzichè bandirne uno nuovo con un provvedimento che, a differenza di quanto affermato dalla Corte di cassazione, non poteva considerarsi semplicemente illegittimo, ma radicalmente nullo perchè adottato in violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 34 bis;

che l’Amministrazione convenuta ha depositato memoria di costituzione, con la quale ha eccepito la infondatezza della pretesa avversa e, in ogni caso, la sua inammissibilità nonchè il difetto di giurisdizione del Tribunale adito;

che il P. ha presentato allora istanza ex art. 41 cod. proc. civ., con la quale ha sostenuto che la causa da lui promossa rientrava nel novero di quelle devolute alla cognizione de giudice ordinario perchè stante la nullità del provvedimento d’indizione del nuovo concorso, la posizione da lui dedotta in giudizio aveva la consistenza di un vero e proprio diritto soggettivo;

che la Provincia di Lecce ha invece insistito per la giurisdizione del giudice amministrativo concludendo, ancor prima, per la dichiarazione d’inammissibilità del regolamento in quanto la domanda svolta nel giudizio a quo rappresentava la mera riproposizione di quella definitivamente rigettata da C. cass. n. 5588 del 2009;

che anche il PG ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del regolamento;

che a questo proposito bisogna considerare che la nuova causa promossa dal P. riguarda sempre il suo (preteso) diritto ad essere assunto come dirigente in virtù dello scorrimento della graduatoria del concorso bandito nel 1999;

che come già rilevato da C. cass. n. 5588 del 2009, sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere di tale domanda si è già formato il giudicato per effetto delle precedenti sentenze del Tribunale e della Corte di appello, che pronunciando sul merito della controversia, hanno implicitamente riconosciuto di avere la necessaria potestas iudicandi al riguardo;

che la questione non può essere rimessa in discussione in questa sede, atteso che per giurisprudenza consolidata, da cui non si ravvisano motivi per discostarsi, le sentenze di merito che contengano anche il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice che le ha pronunciate, sono su tale punto vincolanti anche al di fuori del processo in cui sono state emanate (C. cass. nn. 7433 del 1991, 4386 del 1994, 10979 del 2001, 16161 del 2002, 10159 del 2003, 16779 del 2005 e 14854 del 2006); che il regolamento di giurisdizione di cui si discute va, pertanto, dichiarato inammissibile ed il P. condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi 3.200,00 Euro, di cui 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso per regolamento, lo dichiara inammissibile, condannando il P. al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi 3.200,00 Euro, di cui 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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