Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21065 del 07/10/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21065 Anno 2014
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FALASCHI MILENA
ORDINANZA
sul ricorso 23370-2012 proposto da:
ASTOR SRL 01461520064, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA
PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO
CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BALOSSINO MARCO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE
POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 07/10/2014
avverso la sentenza n. 63/2012 del TRIBUNALE di TORTONA del
29/02/2012, depositata il 02/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.
CONSIDERATO IN FATTO
Alessandria effettuava un accesso ispettivo presso la sede
di Tortona (AL) della Astor s.r.1., chiedendo l’esibizione,
a partire dal febbraio 2007, dei dischi cronotachigrafici
di 5 veicoli di proprietà della società menzionata,
abitualmente condotti dal dipendente Maurizio Bendoni.
Dichiarata l’avvenuta conclusione del controllo in data 2107-2008, la Direzione Provinciale del Lavoro, con i Verbali
di Accertamento nn. 930/08 e 930 bis/08, notificati
rispettivamente in data 10 e 11-12-2008, contestava al
Bendoni e alla società datrice di lavoro, obbligata in
solido, la violazione degli artt. 7 e 8, l ° e 2 ° comma, del
Reg. CEE n ° 561/2006 in materia di riposo dei trasportatori
di persone e merci su strada, irrogando contestualmente la
sanzione di cui all’art. 174, 4 ° comma del Codice della
Strada.
Con distinti ricorsi, i presunti trasgressori proponevano,
dinanzi al Giudice di Pace di Tortona, opposizione avverso
i citati verbali, domandandone l’annullamento sia per
inosservanza del termine ex art. 14 della l. n ° 689/1981
Ric. 2012 n. 23370 sez. M2 – ud. 17-06-2014
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In data 27-02-2008, la Direzione Provinciale del Lavoro di
per
la
contestazione
differita
degli
illeciti
amministrativi, sia per incongrua e immotivata durata dei
tempi di definizione dell’accertamento.
Nella resistenza della Direzione Provinciale del Lavoro, il
355/2009 rigettava l’opposizione.
Avverso tale decisione, la Astor s.r.l. ed il Bendoni
proponevano appello dinanzi al Tribunale di Torino,
indicato come foro delle controversie con le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 25 c.p.c.. In tal sede
gli appellanti insistevano per l’annullamento dei verbali
in esame, sostenendo che l’art. 174, 4 ° comma del Codice
della Strada, nel testo vigente al tempo delle commesse
infrazioni, rinviasse esclusivamente al diverso Reg. CEE n °
3820/1985. Infatti, il Reg. CEE n ° 561/2006, pur abrogando
espressamente il precedente atto comunitario, non sarebbe
stato idoneo ad integrare il precetto dell’art. 174, 4 °
comma del Codice della Strada, in quanto non espressamente
richiamato dalla disposizione suddetta. Ne sarebbe
conseguita, pertanto, l’applicabilità, per la contestazione
differita, non del termine di cui all’art. 201 del Codice
della Strada vigente alla data delle presunte infrazioni
(150 giorni dall’accertamento), bensì di quello più breve
ex art. 14 della 1. n ° 689/1981 (90 giorni
dall’accertamento).
Ric. 2012 n. 23370 sez. M2 – ud. 17-06-2014
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giudice adito, riuniti i procedimenti, con sentenza n °
Il Tribunale di Torino, nella resistenza del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con sentenza n0
3301/2011, dichiarava, tuttavia, la propria incompetenza
territoriale funzionale, rinviando le parti al Tribunale di
Riassunta la causa dinanzi a quest’ultimo giudice con
comparsa ai sensi degli artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att.
c.p.c., la Astor s.r.l. ed il Bendoni insistevano per
l’annullamento dei Verbali originariamente opposti.
Il Tribunale di Tortona, ancora una volta nella resistenza
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con
sentenza n ° 63/2012 rigettava il gravame proposto.
Per la cassazione di tale ultimo provvedimento, la sola
Astor s.r.l. propone ricorso affidato ad un unico motivo,
per violazione o falsa applicazione dell’art. 174 del
Codice della Strada e degli artt. 6, 7 e 8 del Reg. CEE n °
561/2006, in relazione all’art. 360, l ° comma, n ° 3 c.p.c..
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Alessandria resiste con
controricorso.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377
c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis
c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso.
La ASTOR ha depositato memoria illustrativa.
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Tortona, ai sensi del 2 ° periodo dell’art. 25 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le
conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c.
“Con l’unico motivo di ricorso,
la ASTOR si duole dell’erronea interpretazione ed
applicazione dell’art. 174, 4 ° cozza del Codice della
Strada da parte del giudice a quo. Infatti, il Tribunale di
Tortona avrebbe erroneamente qualificato il richiamo al
Reg. CEE n ° 3820/1985, contenuto nella norma in questione,
come rinvio formale, cioè direttamente alla fonte
comunitaria, con conseguente
diretta applicabilità
di
qualsiasi altro atto normativo comunitario abrogativo del
regolamento citato. La ricorrente, per l’esattezza, censura
la decisione del giudice d’appello nel punto in cui,
dichiarate infondate le argomentazioni contrarie addotte
dagli allora appellanti, sostiene la piena applicabilità
del regolamento del 2006. Infatti, la Astor s.r.l. e lo
Iancu ribadiscono, come già nei precedenti gradi di
giudizio, l’impossibilità di applicare alla fattispecie in
esame norme regolamentari europee non espressamente
richiamate dall’art. 174, 4 ° comma del Codice della Strada
nel testo vigente al tempo delle commesse infrazioni.
Inoltre, le disposizioni dell’atto comunitario in
questione, a detta dei ricorrenti, sarebbero state
Ric. 2012 n. 23370 sez. M2 – ud. 17-06-2014
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che di seguito si riporta:
introdotte per armonizzare la legislazione degli
Stati
membri dell’allora CEE in materia di lavoro, e non di
sicurezza stradale. Proprio tale ultima argomentazione,
quindi, osterebbe ad un’eventuale assimilazione della
della Strada, con conseguente inapplicabilità del termine
di 150 giorni per la contestazione differita ex art. 201
del Codice della Strada ratione temporis applicabile.
Alla luce anche del quesito di
diritto formulato, appare
opportuno chiarire, in via preliminare, il concetto stesso
di rinvio, nonché la natura di quello contenuto nell’art.
174, 4 ° coma del Codice della
Strada.
Innanzitutto, il
rinvio si configura come tecnica normativa idonea a
garantire la piena applicabilità di norme di ordinamenti
esterni a quello della norma rinviante. Tale effetto,
tuttavia, può essere raggiunto mediante le due distinte
configurazioni del rinvio materiale (detto anche ricet tizio
o fisso), ovvero del rinvio formale (noto anche come non
ricettizio o mobile). Nel primo caso, il rinvio determina
la recezione della disposizione richiamata nel testo
vigente ad una determinata data (generalmente quella di
entrata in vigore della norma rinviante), così da rendere
inapplicabile qualsiasi successiva modifica all’efficacia e
la
validità
della norma a cui si rinvia. Nella seconda
ipotesi, invece, il rinvio opera in favore della norma
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violazione delle norme suddette alle infrazioni al Codice
richiamata nel testo vigente al momento dell’applicazione
della norma rinviante, ossia direttamente alla fonte della
prima, con conseguente applicabilità
di
qualsiasi
successiva modificazione della disposizione rinviata. Tale
generale del diritto,
risulta molto meno chiara sul plano
pratico, dovendosi necessariamente fare affidamento
all’attività
ermeneutica dell’interprete. Nel caso di
specie, l’art. 174, 4 ° comma del Codice della Strada, nel
testo vigente ratione temporis, nel rinviare al Reg. CEE n °
3820/1985, sembrerebbe richiamare, ictu oculi, l’atto
comunitario derivato citato,
e non la fonte regolamentare
comunitaria. Tale argomentazione, apertamente sostenuta dal
ricorrenti, sembrerebbe ulteriormente corroborata dalla
constatazione che solo con la 1. n ° 120/2010 il richiamo al
già allora abrogato Reg. CEE n ° 3820/1985 è stato
sostituito, nella norma codicistica in esame, con quello al
già allora vigente Reg. CEE n ° 561/2006. Tuttavia, come
evidenziato nella sentenza impugnata, con congrua e
sufficiente motivazione, una simile qualificazione
dell’art. 174, 4 0 comma del Codice della Strada si porrebbe
ineluttabilmente in contrasto con l’indiscutibile esigenza
di attuazione degli obblighi assunti dallo Stato italiano
in sede comunitaria. Infatti, la disposizione codiscistica,
ove rinviasse ad una norma comunitaria meramente abrogata,
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differenza, assai netta sul piano della pura teoria
non garantirebbe la piena attuazione dell’art. 19 del Reg.
CEE n ° 561/2006, il quale pone in capo agli Stati membri
della CEE l’obbligo di definire le sanzioni applicabili in
caso di infrazione alle disposizione del regolamento in
piena attuazione ai regolamenti comunitari trova il suo
fondamento nell’art. 288 TFUE, che riconosce a tali atti
derivati portata generale, carattere obbligatorio in
tutti
i loro elementi e diretta applicabilità in ciascuno degli
Stati membri della CEE. L’obbligo suddetto costituisce, a
sua volta, una manifestazione del più ampio dovere dello
Stato
di adempiere al vincoli assunti in sede europea
mediante i trattati istituivi dell’ordinamento comunitario.
Il fondamento di tale ultimo impegno è, infatti, rinvenuto
da un’ormai consolidata giurisprudenza costituzionale
(cfr., ex multis, Corte Cost., nn. 14/1964, 183/1973,
232/1975, 170/1984) nell’art. 11 Cost., al sensi del quale
l’Italia consente, in condizione di parità con gli altri
Stati,
a quelle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni. Il principio fondamentale appena menzionato,
quindi, non consente una ricostruzione in termini materiali
del rinvio di cui all’art. 174, 4 0 comma del Codice della
Strada,
il quale, pertanto, deve essere interpretato come
richiamo alla fonte comunitaria de qua. Ne consegue che il
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questione. Del resto, l’obbligo per il legislatore di dare
problema dell’individuazione della normativa comunitaria
applicabile alla fattispecie in esame può risolversi alla
luce del principio del tempus regit actum, idoneo a
regolare qualsiasi ipotesi di successioni di atti normativi
considerando n ° 37 del Reg. CEE n ° 561/2006, il quale,
invocando ragioni di chiarezza e razionalizzazione del
sistema normativo comunitario, afferma
_L’opportunità
dell’abrogazione del Reg. CEE n. 3820/1985. Non appare
neppure dubitabile, del resto, che il regolamento del 2006,
a confronto con quello del 1985, risponda
alle
tre
imprescindibili condizioni della posteriorità cronologica,
dell’appartenenza allo stesso tipo di fonte e della
competenza a disciplinare le medesime materie. Neppure
sarebbe possibile ritenere, come affermano i ricorrenti,
che il Reg. CEE n ° 561/2006 si applichi solo alle
fattispecie sorte posteriormente all’entrata in vigore
dell’art. 174, 4 ° cozza del Codice della Strada modificato
dalla 1. n ° 120/2010. Il carattere formale del rinvio
espresso dalla norma codicistica implica la piena
applicabilità delle fonti comunitarie in materia di riposo
degli autotrasportatori a partire non dal momento in cui
esse sono singolarmente richiamate dall’ordinamento
italiano, bensì da quello in cui esse acquistano efficacia
nell’ordinamento europeo. Nel caso di specie, tale momento
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nel tempo. In tal senso, sembra utile richiamare il
è fissato alla data dell’il aprile 2007 dall’art. 29 del
regolamento del 2006, ed è, pertanto, da tale giorno che si
è verificato l’effetto tipico della “delimitazione della
sfera materiale di efficacia’ del regolamento del 1985,
anteriormente’ (cfr. per il virgolettato Corte Cost., 0204-1970, n ° 49).
Risolta la questione dell’individuazione della disciplina
comunitaria applicabile alla
fattispecie concreta ratione
temporis, resta da affrontare quella dell’individuazione
della disciplina applicabile ratione materiae. A tal fine,
sembra opportuno evidenziare come lo stesso legislatore
comunitario tenda a qualificare Reg. CEE n ° 561/2006 come
atto comunitario incidente sia in materia
di rapporto di
lavoro degli autotrasportatori, sia in materia di sicurezza
stradale. In tal senso, infatti, sembrano esprimersi i
considerando nn. 19 e 22, nei quali si annovera
esplicitamente la sicurezza stradale tra le finalità ultime
dell’obbligo assunto dagli Stati membri dell’UE di disporre
misure ed eseguire controlli sul rispetto dei periodi di
riposo giornalieri e settimanali degli autotrasportatori.
Allo stesso modo, anche l’art. 1 proietta la
regolamentazione del periodi di guida, interruzione e
riposo nell’ottica del miglioramento delle condizioni di
lavoro e della sicurezza stradale. L’argomento letterale
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cioè “l’applicabilità delle sue norme al fatti verificatisi
appena illustrato è oltretutto confermato e rafforzato da
alcuni pronunciamenti della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nel quali si afferma che il Reg. CEE n °
561/2006 “mira ad armonizzare le condizioni di concorrenza
di lavoro del personale di tale settore nonché la sicurezza
stradale’ (cfr. Corte Giust. CCEE, Lundberg, 03-10-2013, in
causa C-317/12), ed egualmente che “nell’ambito del
regolamento n ° 561/2006_tall obiettivi consistono, da un
lato, nel miglioramento delle condizioni di lavoro dei
conducenti_ nonché della sicurezza stradale in generale, e,
dall’altro, nella definizione di criteri uniformi relativi
ai periodi di guida e di riposo del conducenti nonché nel
loro controllo’ (cfr. Corte Giust. CCEE, Urbàn contro Vàmés PénzúgyOrség Eszak-alfeildi Regionàlís Parancsnokséga,
09-02-2012, in causa C-210/10). Per completezza si osserva
che anche la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e
del Trasporti del 22-07-2011,
interpretativa del
regolamento in questione, al punto 13 afferma che
ordine alla possibilità di notificare al conducente,
successivamente al controllo su strada, le violazioni alle
norme di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 accertate
dall’esame del dati scaricati dal tachigrafo digitale del
velcolo_si comunica che tale ipotesi non è espressamente
contemplata tra i casi di contestazione differita
Ric. 2012 n. 23370 sez. M2 – ud. 17-06-2014
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relative al settore stradale e a migliorare le condizioni
dell’articolo 201 del Codice della Strada. Tuttavia,
considerato il notevole lasso di tempo necessario allo
scarico e all’esame del dati, all’eventuale
verbalizzazione, spesso non compatibile con gli impegni del
ritiene possibile la notificazione differita tenuto conto
che l’obbligo di contestazione immediata sancito
dall’articolo 200, comma 1, del Codice della Stradale,
sussiste solo quando è possibile. Resta inteso che il
download dei dati deve essere formalizzato in quanto atto
di accertamento, ex articolo 13 legge 24 novembre 1981, n.
689, e che da tale data decorre il termine,per la
notificazione al conducente e all’obbligato in solido
dell’eventuale verbale di contestazione”. Dal tenore della
disposizione, dunque, sembra desumersi la piena
ascrivibilità delle violazioni al Reg. CEE n ° 561/2006 alla
categoria delle infrazioni al Codice della Strada, con
conseguente applicabilità, in caso di mancata contestazione
immediata, del termine di contestazione differita mediante
notifica ex art. 201, l ° comma del Codice della Strada. In
sintesi, potendosi affermare l’effettiva incidenza del
regolamento comunitario in esame sia in materia
di tutela
del lavoratori nel settore del trasporto su strada, sia in
materia di sicurezza stradale, nulla osta alla sussunzione
del caso di specie nelle fattispecie astratte di cui agli
Ric. 2012 n. 23370 sez. M2 – ud. 17-06-2014
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conducente e con le esigenze operative della pattuglia, si
artt.
174, 4 0 comma e 201,
10 coma del Codice della
Strada, ratione temporis vigenti.if.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di
cui sopra sono condivisi dal Collegio, non risultando in
svolte da parte ricorrente ASTOR nella memoria ex art. 378
c.p.c., con la quale insiste che nella specie non si verte
in ipotesi di violazioni al codice della strada, giacchè la
sentenza impugnata non si discosta, invero, dall’indirizzo
di questa Corte più volte ribadito, che questo Collegio
ritiene di seguire, che, in ossequio al principio di
apparenza (utilizzabile anche in relazione ad un
provvedimento amministrativo), correlato alla
qualificazione data dall’autorità che lo emise, il
provvedimento con il quale è stata elevata la contestazione
ai sensi dell’art.
174
C.d.S., avrebbe potuto e dovuto
impugnarsi ai sensi dell’art. 201 del medesimo codice, cioè
con l’opposizione da detta norma prevista (Cass. n. 20811
del 2010; Cass. n. 9694 del 2010; Cass. n. 24649 del 2007;
Cass. n. 10978 del 2001).
In questa prospettiva la decisione del giudice di appello
risulta immune dalle censure formulate dai ricorrenti.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza.
Ric. 2012 n. 23370 sez. M2 – ud. 17-06-2014
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alcun modo contrastati dalle ulteriori considerazioni
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del
2.700,00, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 ^
Sezione Civile, il 17 giugno 2014.
giudizio di Cassazione che liquida in complessivi C.