Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21065 del 07/08/2019
Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 07/08/2019), n.21065
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14703-2013 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI
134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, che lo
rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 327/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 12/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/04/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
KATE TASSONE che ha concluso per l’estinzione del ricorso per
cessata materia del contendere;
udito per il ricorrente l’Avvocato CIPOLLA che si riporta agli atti.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La CTR del Lazio accolse l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. M.G., avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva invece accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento con il quale era stata ripresa a tassazione la maggiore IRPEF ritenuta dovuta per l’anno 2000 in conseguenza dei maggiori ricavi accertati per detta annualità nei confronti della Immobiliari Fiori S.n.c., nella quale il Martella deteneva partecipazione sociale nella quota del 55,56%.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
Il ricorrente ha quindi depositato memoria, ex art. 378 c.p.c., con la quale, facendo seguito a precedente deposito di domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, come convertito, con modificazioni, nella L. n. 96 del 2017, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione di spese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La documentazione allegata da parte ricorrente alla memoria depositata in atti, relativa alla comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della regolarità della definizione agevolata della lite tempestivamente richiesta, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, come convertito, con modificazioni, nella L. n. 96 del 2017, comporta che il ricorso debba intendersi rinunciato, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio, dandosi atto, stante il versamento di quanto dovuto, dalla cessazione della materia del contendere giusta la succitata disposizione di legge.
2. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, nessuna attività difensiva avendo svolto l’Amministrazione finanziaria ed essendo in ogni caso la disciplina delle spese insita nella definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).
3. Non sussistono, in relazione all’intervenuta definizione agevolata della lite, i presupposti di legge per il pagamento, da parte del ricorrente, di contributo pari al contributo unificato versato in occasione dell’iscrizione a ruolo del ricorso (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere tra le parti per regolare definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, come convertito, con modificazioni, nella L. n. 96 del 2017.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019