Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21064 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. un., 13/10/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 13/10/2011), n.21064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

spa AIPA, elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone 28, presso

lo studio dell’avv. di Benedetto Pietro, che la rappresenta e difende

per procura in atti;

– ricorrente –

nei confronti di:

srl PUBBLIEMME, elettivamente domiciliata in Roma, via Boccardo

Girolamo 26, presso lo studio dell’avv. Gennaro Fredella,

rappresentata e difesa per procura in atti dall’avv. Monterisi Enzo;

– controricorrente –

Comune di Foggia, elettivamente domiciliato in Roma, via San Tommaso

d’Aquino 75, presso lo studio dell’avv. Mario Lacagnina,

rappresentato e difeso per procura in atti dall’avv. Domenico

Dragonetti;

– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

4/10/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentito l’avv. Monterisi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato la seguente relazione: “Rilevato che con atto di citazione del 4/10/2010, la srl PUBBLIEMME si è rivolta al Tribunale di Foggia per l’accertamento della non debenza del canone preteso dal Comune di Foggia e dalla sua concessionaria AIPA spa per l’installazione di alcuni impianti pubblicitari adibiti alle affissioni dirette;

che costituitisi sia il Comune di Foggia che la spa AIPA, il giudice adito ha pronunciato sentenza in data 26/1/2011, con cui ha declinato la propria giurisdizione sulla causa perchè la stessa rientrava nel novero di quelle devolute alla cognizione delle Commissioni Tributarie;

che la spa AIPA ha proposto “ricorso per regolamento di giurisdizione”, chiedendo alla Suprema Corte di voler cassare l’anzidetta sentenza;

che il Comune di Foggia ha depositato controricorso con il quale ha aderito al ricorso dell’AIPA, mentre la srl PUBBLIEMME ha concluso per la inammissibilità o, comunque, la infondatezza del medesimo;

che quest’ultimo appare effettivamente inammissibile sia come regolamento di giurisdizione che per giurisprudenza costante non può più essere proposto dopo che nel giudizio di primo grado sia stata pronunciata sentenza, anche solo sulla giurisdizione o su altra questione processuale (C. cass. SU 22521 del 2006 e 14952 del 2007), sia come impugnazione ordinaria ex art. 360 cod. proc. civ., in quanto rivolto contro sentenza appellabile sulla cui immediata ricorribilità per cassazione non risulta esservi stato accordo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 2 e dell’art. 366 c.p.c., comma 3;

che sussistono pertanto, ad avviso del relatore, le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ.” che trattandosi di considerazioni che il Collegio condivide e fa proprie, va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dalla spa AIPA, con condanna solidale della stessa e del Comune di Foggia a rimborsare alla srl PUBBLIEMME le spese di lite, liquidando le stesse in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna la spa AIPA ed il Comune di Foggia a rimborsare, in solido fra loro, le spese di lite sostenute dalla srl PUBBLIEMME, liquidando le stesse in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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