Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21064 del 11/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.11/09/2017),  n. 21064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19723-2015 proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 50, presso lo studio dell’avvocato BERNARDO MONTESANO

CANCELLARA, (c/o EDONE’ S.R.L.) che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1008/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 7/5/15 R.G.N. 4374/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CAMILLA NANNETTI per delega verbale Avvocato ARTURO

MARESCA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 1008/2015 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale di Cassino, ha rigettato la domanda proposta da D.M.A., nei confronti di Poste Italiane spa, volta ad ottenere la declaratoria di invalidità del licenziamento irrogatole in data 9.1.2009 con ogni consequenziale richiesta di ordine ripristinatorio e risarcitorio.

2. La sanzione espulsiva era stata adottata per avere la lavoratrice opposto un rifiuto a prendere servizio nella nuova sede ((OMISSIS)) rispetto a quella oggetto del provvedimento di riammissione nel posto di lavoro emesso dal giudice del lavoro di Cassino con l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti.

3. A fondamento della decisione la Corte distrettuale ha precisato che: a) il trasferimento nei confronti della dipendente poteva essere contestuale alla riammissione, purchè correttamente giustificato; b) dalla documentazione prodotta e dalla prova testimoniale espletata in grado di appello era emerso che Poste Italiane spa aveva fornito la prova circa l’esistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento alla luce dell’accordo sindacale del 29 luglio 2004; c) alla legittimità del trasferimento seguiva la legittimità del licenziamento per non avere la lavoratrice adempiuto ai propri obblighi.

4. Per la cassazione ha proposto ricorso D.M.A. affidato a due motivi.

5. Poste Italiane spa ha resistito con controricorso illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione e/o difetto di motivazione delle disposizioni sull’onere della prova, la mancanza di prova della eccedentarietà dell’Ufficio di Poste Italiane del Comune di (OMISSIS) in primo grado e in appello; in ogni caso la tardività nonchè la irrilevanza ed insufficienza delle prove introdotte solo in appello, deducendo, in sostanza, che la società non aveva assolto all’onere probatorio di dimostrare le esigenze tecnico-organizzative con tempestività al momento del trasferimento.

2. Con il secondo motivo D.M.A. censura la violazione, erronea applicazione di legge e/o difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè l’obbligatorietà della preliminare riassunzione e soltanto successiva procedura di trasferimento, in quanto mai era stata riassunta inizialmente e preliminarmente nel suo posto di lavoro in violazione dei principi di buone fede e correttezza. Precisa che dopo la comunicazione della non riammissione in servizio nel luogo di lavoro originario, aveva attivato, con ricorso del 10.9.2008, una procedura ex art. 612 c.p.c. conclusasi con provvedimento del G.E. del 20.1.2009 con ordine di ripristinare lo status quo ante riammettendola in servizio presso l’ufficio di (OMISSIS) e che, quindi, grave doveva essere considerato l’inadempimento della società che aveva provveduto a trasferirla con la stessa riammissione in servizio in violazione degli accordi del luglio 2004. Con ulteriori precisazioni la ricorrente lamenta, poi, che l’eccedenza del personale presso l’ufficio postale di (OMISSIS) non corrispondeva al vero e che dal 2011 aveva sempre svolto ivi le sue precedenti mansioni senza che Poste Italiane spa avessero preso misure differenti; infine, lamenta che ad essere trasferiti dovevano essere tutti quei soggetti che, dopo la scadenza del suo contratto a termine dichiarato illegittimo, avevano successivamente ricoperto la sua posizione lavorativa.

3. Il ricorso è inammissibile per vari profili.

4. In primo luogo, va rimarcato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

5. Ne consegue che il motivo di ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c. sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna della fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. 22.9.2014 n. 19959).

6. Nella fattispecie in esame, per esempio, il primo ed il secondo motivo non indicano precisamente in quali norme la Corte di appello sarebbe incorsa nella violazione di legge.

7. In secondo luogo, quanto alle censure ove si deduce un difetto di motivazione, esse sono inammissibili perchè, in tema di ricorso per cassazione, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, il sindacato sulla motivazione è consentito limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti (cfr. Cass. 21.10.2015 n. 21439).

8. Nel caso de quo, invece, sempre con riguardo ai motivi di ricorso, con il vizio denunciato ci si limita a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendosi la propria diversa interpretazione, a fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.

9. In terzo luogo, la ricorrente richiama alcune problematiche, come quella relativa all’esito della procedura esecutiva sulle modalità di attuazione ex art. 612 c.p.c. della sentenza che aveva dichiarato la nullità del termine, ovvero come quella riguardante il fatto che altri lavoratori, assunti dopo detta sentenza presso l’Ufficio postale di (OMISSIS) e che teoricamente avrebbero dovuto essere interessati al posto suo dai trasferimenti per eccedentarietà, senza però specificare esattamente, compiutamente e in quali precisi termini il “quando” ed il “dove”, nei precedenti gradi, tali questioni erano state sollevate e riproposte, così incorrendo nella violazione del principio del divieto di proporre nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, non trattandosi di questioni rilevabili di ufficio (in termini Cass. n. 4787/2012 e n. 3881/1998).

10. In quarto luogo, è ravvisabile una violazione del principio di autosufficienza perchè viene dedotto un difetto, da parte della società, nel riscontro oggettivo stabilito dagli accordi del 2004, senza però riportarne le parti salienti ai fini di supportare la doglianza nonchè per la mancata trascrizione integrale delle deposizioni testimoniali la cui errata interpretazione avrebbe dovuto costituire la fondatezza delle censure formulate.

11. Infine le “ulteriori precisazioni sul punto 1” di cui al ricorso per cassazione (pag 26), oltre che per i profili di novità sopra evidenziati, sono inammissibili perchè si limitano in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa ed una rivisitazione del merito della vicenda, sostanziante un accertamento di fatto, di esclusiva spettanza della Corte distrettuale ed insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011 n. 27197; Cass. 18.3.2011 n. 6288).

12. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

13. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,’ da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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