Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21063 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 19/10/2016), n.21063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25983/2013 proposto da:

ENI SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo

studio dell’avvocato UGO GIURATO, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

OCS SRL – ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI, in persona

dell’Amministratore Unico Sig. L.D., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 58, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO CALCIOLI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5020/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato UGO GIURATO;

udito l’Avvocato MARIA GIULIETTI VIRGULTI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del 1

motivo di ricorso, assorbito il 2 motivo.

Fatto

I FATTI

La OCS s.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma su ricorso della Eni s.p.a. per corrispettivi dovuti a titolo di acquisto di carburanti effettuati con carta di credito aziendale Multicard, allegando di aver evidenziato all’Eni varie irregolarità relative agli addebiti connessi all’uso delle carte aziendali, tanto che aveva sporto successivamente denuncia penale per donazione delle carte stesse e per truffa.

Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, accoglieva invece l’appello della OCS revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’appellata alla restituzione degli importi percepiti. Riteneva che gli addebiti irregolari fossero da ricondurre a donazione delle carte aziendali, ed escludeva che in caso di donazione il titolare delle carte soggiacesse, per poter fruire della restituzione, all’obbligo di effettuare una tempestiva denuncia alle autorità, previsto dalle condizioni generali di contratto per i soli casi di smarrimento e furto, e che potesse essere ritenuto responsabile di violazione degli obblighi di custodia delle stesse.

Eni s.p.a. propone due motivi di ricorso nei confronti di OCS s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 5020/2012, depositata dalla Corte d’Appello di Roma in data 11.10.2012, non notificata.

Resiste con controricorso la OCS s.r.l..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Eni s.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e degli artt. 2696 e 2727 c.c., nonchè la presenza di un vizio di insufficiente ed illogica motivazione della sentenza circa punti e fatti decisivi della controversia, laddove la corte d’appello ha ritenuto non applicabile al caso di specie l’art. 10 delle condizioni generali di contratto relative al servizio della carta di pagamento carburanti, laddove esso prevede che il titolare della carta debba, in caso di furto o smarrimento della carta stessa, per non esser ritenuto responsabile del suo utilizzo improprio o fraudolento, comunicare immediatamente all’Eni il fatto ed inoltre inviare tempestivamente alla società copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti.

La ricorrente riporta (non è dato sapere se in tutto o in parte) il contenuto delle condizioni generali che ritiene rilevanti ai fini della decisione (senza precisare se e quando esse fossero state in precedenza depositate nei gradi di merito e se siano state nuovamente depositate in questa sede) e sostiene che la corte si è discostata dalla interpretazione letterale del contratto, criterio pacificamente utilizzabile atteso che il testo del contratto era chiaro, e comunque che essa non ha ricostruito la comune intenzione delle parti.

Riepiloga i fatti, evidenziando che la OCS avrebbe provveduto a sporgere denuncia querela per truffa e donazione solo ad un anno di distanza dai fatti.

Richiama la sentenza impugnata, laddove si dà atto del contenuto dell’art. 10 delle condizioni generali di contratto, si dà atto della tempestività della comunicazione ad Eni delle irregolarità, verificatesi sempre presso la medesima stazione di servizio, e si svaluta la rilevanza della tardività della denuncia penale rispetto alla previsione contrattuale, argomentando nel senso che essa era contrattualmente imposta solo per i casi di smarrimento e furto e non per il diverso caso, verificatosi nella fattispecie in esame, in cui la corte d’appello afferma che si sia verificata la donazione di una o più carte aziendali.

Afferma l’Eni che palesemente non si sia trattato di donazione per una serie di circostanze di fatto: dalle risultanze dei procedimenti penali non era emerso alcunchè su una possibile donazione, l’utilizzo delle carte aziendali prevedeva l’utilizzo di un pin per ogni operazione. Ricostruisce l’accaduto nel senso che apparisse di gran lunga più probabile che fossero stati gli stessi dipendenti di OCS a utilizzare per fini privati e impropri la carta carburante aziendale.

Denuncia che la corte d’appello avrebbe fatto ricorso ad una presunzione della presunzione, non consentita, dando per noto un fatto (la donazione) che invece noto non era, in quanto ricavato da un altro fatto solo ipotizzato (l’ipotesi investigativa del P.M., che non aveva avuto esito positivo in quanto, non avendo individuato i responsabili, il PM era stato costretto a chiedere l’archiviazione) e il cui reale verificarsi era stato poi escluso dall’esito negativo delle indagini conclusesi con la definitiva archiviazione. Da questo fatto solo pretesamente noto, la corte territoriale aveva ricavato l’esclusione di responsabilità dell’utilizzatore delle carte.

Sottolinea poi la ricorrente che il concetto stesso di donazione è riconducibile al furto (o comunque all’uso fraudolento della carta) e quindi che l’utilizzatore della carta, per non risponderne, avrebbe dovuto espletare tutte le formalità previste dalle condizioni generali di contratto, facendo tempestiva denuncia dell’accaduto all’autorità di pubblica sicurezza, e non soltanto contestando l’estratto conto alla Eni.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Eni denuncia sempre la violazione delle condizioni generali di contratto (facendo in questo caso riferimento all’art. 3.4.) e degli artt. 1363 e 2697 c.c., nonchè il vizio di insufficiente ed illogica motivazione laddove la corte avrebbe ritenuto, sempre partendo dal presupposto errato che si verificò una donazione, non pertinente ai fini della responsabilità del titolare della carta il richiamo alla violazione del suo obbligo di diligenza nella custodia.

I due motivi possono esaminati congiuntamente, in quanto presentano analoghi profili di inammissibilità.

Per quanto concerne il denunciato vizio di motivazione, le relative censure in sè non possono essere prese in considerazione, facendo riferimento ad una nozione di vizio di motivazione non più vigente al momento del deposito del ricorso. Poichè la sentenza impugnata è stata depositata in data 11 ottobre 2012, nel presente giudizio è applicabile il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, che introduce una nuova e più ristretta nozione di vizio di motivazione e si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, e quindi a partire dall’11 settembre 2012.

Per quanto concerne invece le denunciate violazioni di legge, il ricorso si risolve in realtà in una critica della interpretazione delle condizioni generali di contratto fatta propria dalla corte territoriale, contrapponendo ad essa una diversa interpretazione, fondata a sua volta su una diversa ricostruzione e lettura dei fatti processuali. Si tratta di un giudizio di diretta interpretazione del contratto e non delle categorie giuridiche utilizzate dalla corte territoriale che esula dalla competenza della corte.

A ciò si aggiunga che, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la ricorrente riporta stralci delle condizioni generali di contratto che ritiene rilevanti per la risoluzione della controversia e la cui interpretazione così come effettuata dalla corte d’appello critica, senza indicare se e quando i documenti citati siano stati prodotti nelle fasi di merito, dove siano reperibili nel fascicolo di parte nè se siano stati nuovamente prodotti in questa sede.

In tema di ricorso per cassazione, infatti, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (v. Cass. S.U. n. 7161 del 2010).

Il ricorso va complessivamente dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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