Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21063 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10182/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sardegna, n. 1030/2018, depositata in data 2 novembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 settembre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente F.A. ha impugnato un diniego di rimborso parziale per IRPEF relativo all’anno di imposta 2003, avente ad oggetto le ritenute operate sull’importo corrisposto per cessazione del rapporto di lavoro sull’incentivo all’esodo.

La CTP di Cagliari ha accolto il ricorso del contribuente e la CTR della Sardegna, con sentenza in data 2 novembre 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha rilevato il giudice di appello che l’avvenuto pagamento di una imposta sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto unionale, comporta che non deve farsi applicazione della decadenza a carico della parte che abbia confidato incolpevolmente nella precedente interpretazione, facendosi quindi applicazione, conformemente alla giurisprudenza in materia di overruling, del termine di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 dal giorno della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 luglio 2005, C207/04, data a decorrere dalla quale il termine per chiedere il rimborso non poteva ritenersi elasso, non anche facendosi decorrere il termine dal precedente avvenuto pagamento dell’imposta.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; parte contribuente non si è costituita in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1 – Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza dall’istanza di rimborso di quarantotto mesi dalla data di pubblicazione della citata sentenza della Corte di Giustizia UE, 21 luglio 2005, C-207/04, anzichè dalla data in cui la ritenuta è stata operata, ritenendo inapplicabile al caso specie la giurisprudenza in materia di overruling.

2 – Il ricorso è fondato.

2.1 – Questa Corte è ferma nel principio secondo cui in tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili all’an o al quantum del tributo, ovvero a ritenute alla fonte (Cass., Sez. V, 7 agosto 2015, n. 16617), come in caso di ritenuta alla fonte effettuata dal datore di lavoro in occasione dell’erogazione di un incentivo all’esodo (Cass., Sez. VI, 9 gennaio 2015, n. 111).

2.2 – Si è anche affermato, per quanto rileva in questa sede, che detto termine di decadenza, decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea da una sentenza della Corte di Giustizia UE, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (Cass., Sez. U., 16 giugno 2014, n. 13676; Cass., Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 25268).

2.3 – Nè possono invocarsi i principi dell’overruling per giustificare la decorrenza del suddetto termine dalla data della decisione della Corte di Giustizia.

In primo luogo, nella specie non vengono in rilievo regole processuali, laddove il prospective overruling è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, non anche nell’ipotesi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità sia ampliativo di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia esercitato (Cass., Sez. U., 12 febbraio 2019, n. 4135).

In secondo luogo, vi è in materia tributaria un’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche (Cass., Sez. V, 13 settembre 2018, n. 22345; Cass., Sez. U., 16 giugno 2014, n. 13676), rientrando tale materia nelle prerogative della potestà pubblica nella quale gli Stati contraenti godono di ampia discrezionalità (Cass., Sez. V, 28 maggio 2019, n. 14548).

3 – Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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