Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21062 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. un., 13/10/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 13/10/2011), n.21062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

soc. coop. Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo di

(OMISSIS),

elettivamente domiciliata in Roma, corso d’Italia 19, presso lo

studio dell’avv. Bruno Sed, rappresentata e difesa per procura in

atti dagli avv. BENTIVEGNA Domenico e Giuseppe Bentivegna;

– ricorrente –

nei confronti di:

Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione

Professionale e dell’Emigrazione della Regione Siciliana;

-intimata –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

4/10/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, il

quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del

giudice ordinario).

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che con la L. 15 maggio 1991, n. 27, art. 10 la Regione Sicilia ha riconosciuto alle imprese che avessero assunto dei nuovi dipendenti con contratti di formazione e lavoro un contributo percentuale sulle retribuzioni corrisposte in applicazione dei relativi contratti di categoria;

che avendo provveduto ad assumere 18 persone con contratti poi trasformati in rapporti a tempo indeterminato, la banca di Credito Cooperativo Don Rizzo di Alcamo ha presentato domanda di pagamento de predetti contributi;

che assessorato del Lavoro, della Previdenza sociale, della Formazione professionale e dell’Emigrazione ha, però, provveduto al pagamento di una parte soltanto della somma richiesta dalla banca;

che quest’ultima l’ha perciò citato in giudizio davanti al Tribunale di Palermo per sentirlo condannare all’integrale saldo del debito;

che il convenuto si è costituito sostenendo, fra l’altro, che la causa rientrava nel novero di quelle devolute alla cognizione del giudice amministrativo;

che la banca ha presentato allora istanza ex art. 41 cod. proc. civ., insistendo sulla giurisdizione del giudice ordinario;

che l’Assessorato non ha svolto attività difensiva;

che anche il PG ha concluso in tal senso, in quanto la legge regionale aveva predeterminato la misura del contributo senza lasciare nessun margine di discrezionalità per l’Amministrazione tenuta al pagamento;

che riconosciuta innanzitutto la regolarità della notificazione del ricorso anche se eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato (v., in tal senso, C. cass. n. 12252 del 2009), osserva il Collegio che queste Sezioni Unite hanno da tempo stabilito, senza mai discostarsi dal predetto indirizzo, che in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid ed il quomodo dell’erogazione (C. Cass. nn. 66 del 2001, 10689 del 2002, 21000 del 2005 e 16896 del 2006);

che nel caso di specie la misura de contributo è stata fissata direttamente dalla legge regionale con riferimento alla categoria dei lavoratori assunti, alla tipologia dei contratti ed alle varie annualità del rapporto e, cioè, in misura pari al 30% della retribuzione lorda (o al 50% nel caso di assunzione di lavoratori appartenenti a determinate categorie svantaggiate) per ciascuno dei due anni di durata del contratti di formazione e lavoro ed in misura rispettivamente pari al 50%, al 40% ed al 25% (o al 65%, 50% e 50% nel caso di lavoratori svantaggiati) per i primi tre anni successivi alla loro trasformazione in rapporti a tempo indeterminato; che va pertanto dichiarata la giurisdizione dell’adito giudice ordinario, il quale provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso per regolamento, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, che provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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