Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21062 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10075/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

S.C.D., titolare dell’impresa individuale TECHNO

MONTAGGI DI S.C.D.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Basilicata, n. 460/02/2018, depositata in data 18 settembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 settembre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il contribuente S.C.D. ha impugnato due avvisi di accertamento relativi ai periodi degli anni di imposta 2007 e 2009, con i quali venivano disconosciuti costi e detraibilità dell’IVA a seguito dell’utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti emesse dall’impresa G.V..

La CTP di Matera ha accolto i ricorsi del contribuente e la CTR della Basilicata, con sentenza in data 18 settembre 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha rilevato il giudice di appello che l’emissione di una fattura costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell’IVA o alla deduzione del costo e che, nella specie, l’amministrazione finanziaria non ha fornito prove delle proprie contestazioni, avendo addotto unicamente inadempienze dell’emittente. Il giudice di appello ha, inoltre, valorizzato una sentenza penale di proscioglimento, rilevando che tale sentenza può costituire prova presuntiva ove venga compiuta autonoma valutazione degli elementi acquisiti.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; parte contribuente non si è costituita in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1 – Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., per avere il giudice di appello esteso in sede tributaria gli effetti della sentenza penale di assoluzione del contribuente. Deduce parte ricorrente che la sentenza di assoluzione in sede penale non può fare stato nel giudizio tributario, attesi i limiti di prova del procedimento tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4, dovendo invece il giudice tributario fare uso del principio del libero convincimento, valutando autonomamente la condotta del contribuente.

2 – Il ricorso, modificandosi in tali termini l’originaria proposta, è infondato, posto che il giudice di appello ha fondato il giudizio di estraneità sulla base di una serie di elementi, quali la “documentazione” del contribuente e gli atti provenienti dal procedimento penale, oggetto di autonoma valutazione (“il giudice tributario (…) è legittimato a valutare il materiale probatorio proveniente dal procedimento penale ed acquisito agli atti al fine di verificarne la rilevanza ai fini fiscali (…) l’accertamento contenuto in una sentenza di proscioglimento può costituire una prova presuntiva laddove il giudice tributario compia un’autonoma valutazione degli elementi acquisiti”). Il che è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice tributario è tenuto a valutare autonomamente se le prove acquisite in sede penale siano idonee a fondare il proprio convincimento circa la sussistenza dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria (Cass., Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 4645; Cass., Sez. V, 20 marzo 2013, n. 6918).

2.1 – Nè è stata specificamente censurata la statuizione circa la valutazione compiuta dal giudice tributario, essendo inammissibile la generica deduzione (in assenza di specifica articolazione di un motivo di censura) secondo cui sarebbe mancata una adeguata valutazione delle prove poste a fondamento della decisione, così come si rivela inammissibile la censura di genericità in relazione al riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla documentazione e al materiale probatorio in atti.

3 – Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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