Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21061 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. II, 22/07/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 22/07/2021), n.21061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22701/2019 proposto da:

R.D., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Rosa Oddone,

con studio in Torino via Palmieri 40;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ope legis domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 4033/2019 del Tribunale di Torino pubblicato il

12/6/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto da R.D., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale;

– il ricorrente ha impugnato il predetto rigetto chiedendo al Tribunale di Torino di riconoscere la protezione internazionale, e quella c.d. umanitaria;

– a sostegno della richiesta egli ha allegato di essere fuggito dall’Ondo State, a causa di un’insostenibile situazione esistenziale dovuta al suo rapporto con un gruppo criminale, denominato (OMISSIS), che lo minacciava e perseguitava in seguito alla sua scelta di abbandonare il sodalizio della confraternita dedita ad azioni illegali;

– il tribunale torinese, sulla premessa della ritenuta non credibilità, ha rigettato le forma di protezione fondate sulla vicenda personale e per mancanza di adeguata allegazione la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), così come quella umanitaria;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta con ricorso tempestivamente notificato il 11/07/2019 ed affidato a due motivi;

– l’intimato Ministero dell’interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per la controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

– ad avviso del ricorrente, il provvedimento impugnato va cassato per non avere il tribunale valutato le fonti aggiornate e specifiche sulla situazione generale della Nigeria onde accertare la sussistenza o meno della violenza indiscriminata in una situazione di conflitto interno od internazionale ai sensi dell’art. 14, lett. c) secondo l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla giurisprudenza nazionale;

– con il secondo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

– secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe omesso in toto di valutare la condizione di vulnerabilità del ricorrente in relazione allo stress emotivo ed alla sofferenza psichica in atto;

– il primo motivo di ricorso è fondato;

– è noto che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente, ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (cfr. Cass. 13897/2019; id. 14283/2019; id. 19177/2019; id. 9230/2020);

– il tribunale torinese ha, invece, provveduto sulla domanda di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), D.Lgs. cit., senza procedere alla verifica delle condizioni socio-politiche della Nigeria, ma valutando esclusivamente le allegazioni contenute nel ricorso, apprezzate quali generiche e relative ad aree distanti da quella di provenienza, e quindi rigettando la domanda senza procedere all’acquisizione d’ufficio delle informazioni precise ed aggiornate come prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3;

– l’accoglimento del primo motivo, assorbe (assorbimento improprio) l’esame sul secondo motivo riguardante la domanda subordinata di protezione c.d. umanitaria;

– il decreto impugnato va, dunque, cassato con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione affinché provveda in conformità con i principi di diritto sopra richiamati ed anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezione Seconda Civile, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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