Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21061 del 19/10/2016

Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 19/10/2016), n.21061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13634/2013 proposto da:

G.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GRANITO DI BELMONTE 19, presso lo studio dell’avvocato ALDO PIRAS,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante

p.t. Dott. L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRATILO DI ATENE 31, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

VIZZONE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MILANO COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA, C.V.,

I.G.M., B.A., T.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 94/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

26/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato ALDO PIRAS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26/2/2013 il Tribunale di Roma ha respinto il gravame interposto dal sig. G.M. in relazione alla pronunzia G. di P. Ostia d.d. 28/4/2008, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. C.V. ed altri di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) ad (OMISSIS), allorquando alla guida del ciclomotore di sua proprietà il figlio all’epoca minorenne V., mentre era in fase di sorpasso di una FIAT 500 di proprietà del suindicato C. e della sig.ra I.G.M., entrava in collisione con quest’ultima, che “compiva uno spostamento laterale verso sinistra” e finiva a terra, venendo quindi investito da tergo dalla sopraggiungente, “a velocità elevatissima”, auto Smart di proprietà dei sigg.ri B.A. e T.C., subendo “lesioni personali di notevole entità”, mentre il ciclomotore “andava distrutto”.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il G. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la società Unipol Assicurazioni s.p.a., che ha presentato anche memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112, 132, 352 c.p.c. e segg., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il giudice dell’appello abbia “del tutto omesso di valutare i motivi d’appello” posti a fondamento dell’impugnazione e deciso con motivazione inesistente.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, risponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni del tutto generiche ed apodittiche, non idonee a rivelare la ratio decidendi (v. Cass., 23/2/2011, n. 4375; Cass., 8/1/2009, n. 161).

Orbene, essendosi limitato Giudice di Pace ha chiaramente, ritenuto che la responsabilità a meramente affermare che “il motivatamente e convincentemente del sinistro sia addebitabile esclusivamente allo “sconsiderato comportamento di guida del giovane conducente che procedeva ad andatura del tutto inadeguata, veloce e zigzagante nell’incolonnamento del traffico ed in azzardoso tentativo di sorpasso”… condotta di guida di G.M. la cui domanda è pertanto da ritenersi del tutto infondata”. Il giudice di pace ha posto a base della sua sentenza la redazione della polizia municipale nonchè deposizioni e risposte ad interrogatori formali del tutto esaustive e risolutive nel senso della totale esclusiva responsabilità dell’appellante; si tratta pertanto di decisione fondata su dati e riscontri obiettivi”, emerge evidente come il giudice dell’appello abbia nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima (assorbito il 2 motivo) s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbito il 2. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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