Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21061 del 11/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.11/09/2017),  n. 21061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10533-2012 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO SPAGLIARDI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ATTILIO REGOLO 12D, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO ZACCHIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO SCHIANO DI PEPE, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CHIAVARI, depositato il

19/03/2012 R.G.N. 2140/11;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega verbale Avvocato LUIGI

MANZI;

udito l’Avvocato GIORGIO SCHIANO DI PEPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto 19 marzo 2012, il Tribunale di Chiavari rigettava l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione proposta da D.A., che ad esso era stato ammesso in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., n. 1 per il complessivo credito di Euro 51.766,88 (di cui Euro 18.073,00 per retribuzioni da luglio a dicembre 2010 e Euro 33.693,88 per T.f.r. al 31 dicembre 2009), oltre interessi e rivalutazione nei limiti previsti dalla L. Fall., artt. 54 e 55.

A motivo della decisione, il Tribunale ribadiva l’esclusione del residuo credito tempestivamente insinuato (in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., n. 1) di Euro 800.691,12 (di cui Euro 791.888,00 per retribuzioni provvigionali fino al 2009 e differenze retributive, indennità ratei e rimborsi auto fino a maggio 2010 e la differenza per ulteriore importo di T.f.r.) per difetto di documentazione, nella verificata carenza di produzione dal lavoratore ricorrente in opposizione, non rimediabile dalle deduzioni di prova orale (a conferma di documentazione non rinvenuta come prodotta) e dall’istanza di C.t.u. contabile.

Con atto notificato il 18 aprile 2012 il creditore ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste la curatela fallimentare con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce nullità del decreto impugnato per omessa sollecitazione del contraddittorio in violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2 per la pronuncia d’ufficio su una questione non prospettata debitamente alle parti, e pertanto “a sorpresa”, quale l’assenza di documentazione invece prodotta con la domanda di insinuazione allo stato passivo allegata al ricorso in opposizione e pure specificamente contestata dalla curatela fallimentare nelle sue memorie difensive.

2. Con il secondo, il ricorrente deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, quale la mancata ammissione delle prove orali dedotte, sull’erroneo rilievo della loro finalità di conferma dei documenti non rinvenuti, come in particolare evincibile dai capitoli sub 5), 6) e 9) integralmente trascritti.

3. Con il terzo, il ricorrente deduce insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo e violazione o falsa applicazione degli artt. 210,420 e 421 c.p.c., in riferimento al rigetto dell’istanza di C.t.u. contabile, previa acquisizione di documentazione fiscale della società fallita, per l’accertamento del suo effettivo fatturato e la determinazione delle provvigioni spettanti al creditore.

4. Il primo motivo, relativo a nullità del decreto impugnato per omessa sollecitazione del contraddittorio in violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2 per la pronuncia d’ufficio sulla questione dell’assenza di documentazione non prospettata debitamente alle parti, è infondato.

4.1. Occorre premettere che nel giudizio di impugnazione una decisione, che sia fondata su una questione rilevata d’ufficio senza essere stata previamente sottoposta all’attenzione delle parti, comporta la nullità della sentenza (cosiddetta “della terza via” o “a sorpresa”). E ciò per la violazione del diritto di difesa delle parti, private dell’esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione: allorchè quella di esse che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Cass. 23 maggio 2014, n. 11453; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2340, con specifico riferimento al rigetto del gravame in ragione della mancata riproposizione, nelle conclusioni del giudizio di primo grado, delle istanze istruttorie già formulate dall’appellante).

E’ bene tuttavia puntualizzare come l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio investa, non già i profili riguardanti l’insufficienza del materiale probatorio offerto dalle parti (Cass. 6 novembre 2013, n. 24861) nè una sua diversa valutazione (Cass. 19 maggio 2016, n. 10353), ma esclusivamente l’ambito delle questioni rilevabili d’ufficio, ossia delle sole questioni di fatto od eccezioni d’ufficio: dovendosi intendere per “questioni” soltanto quelle idonee a comportare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale (Cass. 13 luglio 2012, n. 11928).

Sicchè, è solo la mancata segnalazione dal giudice di una siffatta questione a determinare la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti perchè private dell’esercizio del contraddittorio (con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria), non anche la mancata segnalazione di questioni di esclusiva rilevanza processuale del cui controllo le stesse parti sono preventivamente onerate, dovendo avere autonoma consapevolezza degli incombenti a cui la norma di rito subordina l’ammissibilità dell’esercizio giudiziale delle domande (Cass. 29 settembre 2015, n. 19372).

4.2. Appare allora evidente come la lamentata esclusione del credito insinuato allo stato passivo del fallimento sul rilievo della carenza di sua documentazione, in quanto prodotta con la domanda di insinuazione semplicemente allegata al ricorso in opposizione, nel quale è stata soltanto indicata ma non rinnovata la sua produzione, ecceda, per le ragioni illustrate, l’ambito delle questioni per cui il giudice sia tenuto all’obbligo di segnalazione alle parti, al fine di evitare una decisione cosiddetta “della terza via” o “a sorpresa”, comportante la nullità della sentenza.

Sicchè, l’ambito di devoluzione del motivo, che delimita il perimetro di cognizione di questa Corte, esclude che nel caso di specie possa essere utilizzato il principio recentemente affermato, a migliore puntualizzazione di un precedente più rigoroso orientamento prevalente (cui si è uniformata la decisione del Tribunale qui ricorsa), secondo cui, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente è tenuto, a pena di decadenza, solo a indicare specificatamente in seno al ricorso i documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato; con la conseguenza che, in difetto di produzione del documento indicato specificatamente in ricorso, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo della procedura fallimentare ove esso è custodito (Cass. 18 maggio 2017, n. 12548 e n. 12549).

5. Il secondo motivo (insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo quale la mancata ammissione delle prove orali dedotte) può essere congiuntamente esaminato, per ragioni di stretta connessione, con il terzo (insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo e violazione o falsa applicazione degli artt. 210,420 e 421 c.p.c., in riferimento al rigetto dell’istanza di C.t.u. contabile).

5.1. Essi sono inammissibili.

5.2. Con la loro formulazione, il ricorrente contesta nella sostanza la valutazione probatoria del giudice di merito, cui solo spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così libera prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass. 10 giugno 2014, n. 13054; Cass. 27 gennaio 2015, n. 1547).

In tal modo esso esercita un potere che è insindacabile dal giudice di legittimità, al quale spetta soltanto la facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni del giudice di merito: non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).

5.3. In proposito, il Tribunale ha adeguatamente argomentato (per le ragioni esposte all’ultimo capoverso di pg. 2 del decreto), sia in ordine alla ravvisata inidoneità delle prove orali dedotte (che costituiscono un posterius insufficiente, in quanto a conferma di “produzioni documentali non effettuatè), sia in ordine alla ritenuta esclusione della C.t.u. contabile richiesta, in quanto mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti. Esso rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall’onere probatorio e dell’obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta (Cass. 20 novembre 2000, n.14979) e che è insindacabile in sede di legittimità, laddove congruamente motivato (Cass. 8 gennaio 2004, n. 88; Cass. 3 gennaio 2011, n. 72; Cass. 1 settembre 2015, n. 17399), come appunto nel caso di specie.

6. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza, senza alcuna pronuncia, neppure esplicitamente richiesta e comunque non di propria competenza, sull’esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo.

PQM

 

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna D.A. alla rifusione, in favore del Fallimento controricorrente, alle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 e Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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