Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21061 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 02/10/2020), n.21061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9017/2019 R.G. proposto da:

D.A.G. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa

dall’Avv. TORTAROLO GUGLIELMO, elettivamente domiciliato in Torino,

Via Susa, 30;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte, n. 1284/2/18, depositata in data 2 agosto 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 settembre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il contribuente D.A.G. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2010 con cui, previa rideterminazione del reddito di impresa, erano state recuperate a tassazione II.DD. e IVA, oltre ad accessori e sanzioni.

La CTP di Torino ha rigettato il ricorso del contribuente e la CTR del Piemonte, con sentenza in data 2 agosto 2018, ha rigettato l’appello. Ha osservato il giudice di appello – per quanto rileva in questa sede – che la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali, dovendo prevalere la riferibilità all’ente dell’atto impugnato indipendentemente dalla qualifica della persona che ha sottoscritto l’atto impugnato. Sicchè la carenza di sottoscrizione va equiparata a mera irregolarità formale.

Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1 – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge per non avere il giudice di appello ritenuto che la mancanza di sottoscrizione dell’atto impugnato incide sulla legittimità dell’atto medesimo. Deduce il ricorrente come la sottoscrizione dell’atto impugnato, quale atto amministrativo, costituisce “requisito soggettivo” di validità dell’atto a termini della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies, lett. a), nonchè della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, per cui non può essere degradata a mera irregolarità formale ma stituisce requisito a pena di nullità dell’atto.

2.1 – Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata indicazione degli estremi in fatto della controversia, essendo la stessa evincibile dal contenuto del ricorso.

2.2 – Va ulteriormente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata indicazione delle norme indicate a parametro normativo, essendo tali norme indicate nel ricorso.

2.3 – Va ancora rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per novità della questione della mancata sottoscrizione dell’atto, avendo il ricorrente contestato tale profilo sin dal primo grado di giudizio, come risulta dalla sentenza impugnata.

2.4 – Il ricorso, peraltro, si colloca ai limiti della inammissibilità, non avendo il ricorrente censurato la sentenza ove afferma che “la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata, Si deve quindi ritenere che, indipendentemente dalla qualifica della persona che ha sottoscritto il provvedimento, debba in ogni caso prevalere la riferibilità del medesimo all’Ente che lo ha emesso”. Vero è che tale deduzione è stata espressamente impugnata dal ricorrente nella rubrica del ricorso (ove si censura la sentenza nella parte in cui “la riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell’atto stesso”), ma le deduzioni contenute nel ricorso non appaiono congruenti con tale inciso iniziale.

2.5 – Nè l’eccezione di nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione del capo dell’Ufficio, ovvero di un funzionario da lui delegato e, quindi, per inesistenza della delega di firma può considerarsi equivalente all’eccezione di usurpazione dei poteri ad opera del soggetto firmatario dell’atto, qualora non sia allegato che tale soggetto non appartenga all’Ufficio emittente (Cass., Sez. V, 12 marzo 2020, n. 7077).

2.6 – Il ricorso è, in ogni caso, infondato – modificandosi sul punto la proposta originaria – posto che la provenienza di un atto dall’A nzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono finchè non venga provata la non appartenenza del sottoscrittore all’Ufficio o, comunque, l’usurpazione dei relativi poteri (Cass., Sez. V, 9 gennaio 2014, n. 220), ciò anche in assenza di produzione di specifica delega (Cass., Sez. VI, 26 luglio 2016, n. 15470), sino a che non venga dimostrata la falsità o l’usurpazione dei poteri (Cass., Sez. V, 27 aprile 2016, n. 8332).

3 – Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.400,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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