Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21060 del 11/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.11/09/2017),  n. 21060

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16437-2012 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 27,

presso lo studio dell’avvocato GIAN MICHELE GENTILE, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA MARIA COLLACCIANI e presso

la medesima elettivamente domiciliata negli Uffici dell’Avvocatura

dell’Ente, VIA MARCANTONIO COLONNA 27 giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4732/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/06/2011 R.G.N. 4814/2009.

Fatto

RILEVATO

1. che con sentenza in data 25 giugno 2011, n. 4732/11, la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello proposto da F.M. nei confronti della Regione Lazio, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma;

2. che la F. aveva adito il Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto di preferenza nell’incarico di giornalista addetto all’Ufficio stampa della Regione Lazio, con ordine alla Regione di trasferirla presso detto Ufficio, con corresponsione del relativo trattamento economico, riconoscendole il possesso dei titoli e requisiti professionali, con priorità giuridica per regolamento di accedere al suddetto incarico corrispondente al posto in organico;

3. che il Tribunale rigettava la domanda;

4. che la Corte d’Appella escludeva il diritto della F. ad essere trasferita all’ufficio stampa.

Ed infatti, l’art. 38 del regolamento n. 1 del 2002 della Regione Lazio prevedeva “L’Ufficio stampa della Giunta, istituito all’interno della direzione regionale “attività della presidenza” è costituito, nei limiti della dotazione organica determinata nell’allegato C da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti individuato tra dipendenti regionali, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di aspettativa, comando e fuori ruolo, o tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli di cui all’art. 48″.

Proprio sulla base del tenore di tale disposizione, di cui l’appellante chiedeva l’applicazione, affermava la Corte d’Appello, si doveva escludere che i dipendenti regionali fossero in posizione privilegiata rispetto ai soggetti esterni per fare parte dell’organico dell’Ufficio stampa, atteso che la predetta norma regolamentare non ha previsto alcun tipo di posizione prioritaria tra dipendenti e soggetti esterni. Conseguiva a ciò la legittimità della scelta di assumere un giornalista esterno all’amministrazione.

La Corte d’Appello rilevava, inoltre, che la F. risultava inquadrata nella categoria C, profilo professionale di assistente amministrativa e che con il trasferimento richiesto sarebbe stata inserita in un diverso profilo professionale e con un diverso trattamento economico, mentre il trasferimento può essere effettuato solo per lo spostamento del dipendente in un posto appartenente allo stesso livello professionale ed economico e non già in uno con differente inquadramento e trattamento economico;

5. che per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la F. prospettando un motivo di ricorso articolato in due censure;

6. che resiste con controricorso la Regione Lazio;

7. che la F. ha depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione o errata applicazione della L. n. 150 del 2000, art. 9, della L.R. Lazio n. 6 del 2002, art. 11 e degli artt. 35, 36, 37 e 38 del regolamento n. 1 del 2002 della Regione Lazio. Violazione o errata applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 6;

1.2. che la ricorrente premette di essere dipendente della Regione Lazio dal 7 ottobre 1998, e giornalista professionista, iscritta all’albo professionale dal 30 marzo 1999; di avere prestato servizio ininterrottamente presso l’Ufficio stampa della Presidenza della Regione Lazio, dapprima con contratti a tempo determinato dal 1992 al 1998, e poi come dipendente a tempo indeterminato dal 7 ottobre 1998 all’ottobre 2004, data dalla quale fino al maggio 2005 svolgeva funzioni giornalistiche curando il notiziario della Regione sul televideo Rai Tre Lazio e sui siti internet e intranet dell’Amministrazione regionale. Dal 19 ottobre 2005 veniva trasferita alla direzione regionale attività della Presidenza per le esigenze della segreteria operativa del direttore;

1.3. che con una prima censura, dopo aver richiamato il contenuto precettivo delle disposizioni invocate, assume che le stesse prevedono che il personale dell’Ufficio stampa venga individuato tra i dipendenti dell’Amministrazione e solo in via subordinata, in caso di mancanza di idonei, tra soggetti esterni.

Pertanto, in ragione di tale priorità la propria domanda andava accolta essendo in possesso dei requisiti per essere trasferita all’Ufficio stampa. La Regione invece aveva assunto una giornalista professionista esterna;

1.4. che tale censura non è fondata.

La L. n. 150 del 2000, art. 6 sancisce che “Ciascuna amministrazione definisce, nell’ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge”.

Il successivo art. 9 a sua volta prevede, al comma 2, “Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo 5, utilizzato con le modalità di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 7,comma 6 e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità”.

Come ricorda la ricorrente, la Regione Lazio con la L. 18 febbraio 2002, n. 6, all’art. 11, comma 6, ha previsto che con il regolamento di organizzazione sono istituite apposite strutture per lo svolgimento delle attività di informazione, comunicazione di cui alla L. 7 giugno 2000, n. 150.

Si è riportato sopra il contenuto dell’art. 38 del regolamento regionale n. 1 del 2002, applicabile ratione temporis.

L’art. 35 del medesimo regolamento stabilisce che le disposizioni del Capo in cui è inserito anche l’art. 38 “disciplinano, in armonia con i principi della L. 7 giugno 2000, n. 150 e con quelli che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, le attività di informazione e di comunicazione della Regione”.

Gli artt. 36 e 37 del regolamento disciplinano le modalità di esplicazione, di attuazione e diffusione delle attività di informazione e di comunicazione della Regione, e l’istituzione, tra l’altro, dell’Ufficio stampa.

Gli artt. 40 e 48 attengono alla formazione e ai requisiti professionali.

L’interpretazione delle disposizioni richiamate, e in particolare di quanto sancito dalla L. n. 150 del 2000, art. 9 richiamato dall’art. 38 del Regolamento della Regione Lazio n. 1 del 2002, che così si conforma ai principi dallo stesso enunciato, in ragione dei canoni ermeneutici prescritti dagli artt. 12 preleggi e segg., evidenzia che ha carattere alternativo e non subordinato la scelta tra personale esterno e personale dell’Amministrazione, che siano in possesso dei requisiti richiesti.

In proposito, va rilevato che rispetto all’agire dell’amministrazione, per individuare il contraente più idoneo, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ovviamente, si profila non già una situazione di interesse legittimo, bensì una di diritto soggettivo, atteso che in tale situazione la violazione della procedura prevista può trovare la tutela come diritto soggettivo in relazione all’eventuale violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (Cass., S.U., n. 11139 del 2016).

Nella specie, tuttavia, la doglianza della ricorrente non investe la correttezza della scelta del soggetto esterno all’Amministrazione quanto alla procedura o ai requisiti professionali, ma la sussistenza di un asserito ordine di priorità tra le due categorie individuate dalla disciplina di settore, che, come si è sopra esposto, non sussiste.

Nè può trovare applicazione la disciplina transitoria di cui alla L. n. 150 del 2000, art. 6 in quanto la ricorrente, come la stessa espone (pag. 6 e 7 del ricorso), dal 19 ottobre 2005 era stata trasferita presso la direzione regionale attività della Presidenza per le esigenze della segreteria operativa del direttore, mentre la domanda per il posto già ricoperto dal giornalista G.E. si era reso disponibile dal 1 novembre 2006 e la stessa aveva inoltrato la relativa domanda il 16 novembre 2006 (sulla suddetta disciplina transitoria, anche in relazione al regolamento attuativo, si v. Cass., n. 18965 del 2015, secondo la quale prima dell’espletamento del programma formativo non esiste un diritto perfetto all'”attribuzione delle funzioni”, ma solo il diritto ad essere “confermato nell’esercizio” delle funzioni in atto, con possibilità che consegua, in esito all’utile espletamento del corso di formazione, il diritto all’assegnazione definitiva (“attribuzione”) delle funzioni dell’informazione nell’Ufficio Stampa di nuova costituzione).

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare con la sentenza n. 25187 del 2016, ponendo in luce il carattere alternativo tra le due categorie di soggetti, la L. n. 150 del 2000, art. 9, comma 2, con formulazione chiara ed inequivoca, individua il personale da adibire agli Uffici Stampa esclusivamente tra le due categorie specificamente descritte (soggetti già dipendenti con rapporto di lavoro pubblico, della medesima o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero soggetti estranei alla pubblica amministrazione utilizzati con incarichi individuali di collaborazione autonoma, quanto a questi ultimi, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 7, comma 6).

Nè i principi sopra richiamati enunciati da questa Corte sono incisi dal riferimento operato dalla ricorrente alla giurisprudenza amministrativa e contabile, atteso che la mancanza di professionalità adeguate nell’ambito dell’Amministrazione obbliga al reclutamento ab externo, ma in caso contrario la disciplina richiamata non detta un ordine di priorità tra le due categorie;

1.5. che una seconda censura è rivolta alla statuizione relativa all’impossibilità di inserire essa ricorrente, inquadrata nella categoria C, profilo assistente amministrativo, in un diverso profilo professionale, con diverso trattamento economico.

Deduce in proposito la ricorrente che poichè la Regione Lazio non aveva istituito il ruolo dei giornalisti nè aveva disegnato il loro profilo professionale, non era possibile un trasferimento da un ruolo ad un altro, venendo in rilievo solo l’attribuzione di determinate funzioni per un determinato tempo a soggetti tratti dalla stessa amministrazione.

In ragione del rigetto della prima censura prospettata con l’unico motivo di ricorso, viene meno la rilevanza della seconda censura, che pertanto è inammissibile;

2. che il ricorso deve essere rigettato;

3. che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, e spese forfettarie in misura del 15 per cento.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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