Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21060 del 07/10/2014
Civile Sent. Sez. 6 Num. 21060 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA
a
SENTENZA
sul ricorso 12404-2013 proposto da:
FRUCI DOMENICO FRCDNC44R27D218Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio
dell’avvocato FELICE ASTORINO, rappresentato e difeso
dall’avvocato DOMA BRUNO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
Data pubblicazione: 07/10/2014
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente avverso il decreto nel procedimento R.G. 361/2012 della CORTE
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Domenico FRUCI ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico
motivo, nei confronti del Ministero della giustizia avverso il decreto
depositato in data 31 ottobre 2012, con il quale la Corte di appello di Salerno,
condannata l’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della
somma di €. 4.533,00, oltre agli interessi dalla data del deposito del ricorso, ha
compensato integralmente le spese di lite motivando sul rilievo che
l’amministrazione resistente, rimanendo contumace, non aveva sollevato
alcuna contestazione e dovendo tenersi conto che l’indennità non poteva
essere erogata se non previo provvedimento giudiziario
L’Amministrazione si è costituita con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2 della
legge n. 89 del 2001 e 13 della Convenzione EDU, nonché degli artt. 91,
comma 1 e 92 c.p.c., per essere completamente errata la motivazione posta a
base della compensazione delle spese di lite.
La censura è fondata.
Ric. 2013 n. 12404 sez. M2 – ud. 20-05-2014
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D’APPELLO di SALERNO del 31.10.2012, depositato il 07/11/2012;
Nel decreto la compensazione delle spese del grado è giustificata soltanto dal
mero accenno alla mancata opposizione dell’amministrazione, peraltro rimasta
contumace, alla domanda da correlarsi alla indispensabilità del ricorso al
giudice per la soddisfazione del diritto vantato.
Anche a prescindere dall’insufficienza della motivazione adottata dalla Corte
domanda da parte della Amministrazione non giustifica, di per sè, la
compensazione allorché, come nella specie, la parte sia stata costretta ad adire
il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (in termini, v. Cass. n.
23632 del 2013).
Il decreto impugnato deve quindi essere sul punto delle spese di lite cassato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito, attribuendo le spese del giudizio di merito, in applicazione
del principio di soccombenza, a carico dell’Amministrazione, al pari di quelle
relative al giudizio di legittimità, liquidate per entrambi i giudizi, come in
dispositivo, per fasi (come previsto nel D.M. n. 140 del 2012, modalità di
liquidazione riconosciuta anche nel D.M. n. 55 del 2014) e sulla base del
valore ritenuto nel decreto, ridotti della metà i compensi, per quelle di merito,
ed esclusa la fase istruttoria, per quelle di cassazione, con distrazione in favore
del difensore antistatario.
di appello, è comunque assorbente rilevare che la mancata opposizione alla
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa il decreto impugnato in relazione al capo sulle spese processuali e
decidendo nel merito pone a carico dell’Amministrazione le spese del giudizio
di merito che liquida in complessivi C. 350,00, di cui C. 50,00 per spese,
nonché quelle di legittimità che vengono determinate in C. 450,00, di cui C.
100,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie ed accessori come per legge.
Ric. 2013 n. 12404 sez. M2 – ud. 20-05-2014
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m
Dispone la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione Civile, il
20 maggio 2014.