Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2106 del 31/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2106 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 5149-2012 proposto da:
ALDROVANDI TIZIANA LRDTZN60L46H501Y, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio
dell’avvocato LONGO MAURO, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale per atto Notaio Fernando Rosario Giampietro di
Roma del 25/11/2013, rep. n. 1545, allegata in calce all’atto di
costituzione di nuovo procuratore;

– ricorrente contro
GRECO ETTORE GRCTTR21P06C352A, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CARDINAL GIANNASI 8 ROMA – OSTIA, presso
lo studio dell’avvocato D’ESPOSITO ALDO, che lo rappresenta e
difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/01/2014

nonché contro
SICILIANI ROSANNA, APA GIOVANNI, SICILIANI
VALENTINA, SICILIANI GILDO, SICILIANI LINDA,
SICILIANI MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CARDINAL GIANNASI 8 ROMA – OSTIA, presso lo studio

giusta procura speciale in calce alla memoria;

– resistenti avverso la sentenza n. 4901/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 13/10/2011, depositata il 17/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d’Appello di Roma ha
accolto l’appello proposto da Ettore Greco, nei confronti di Tiziana Adrovandi,
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1872/05, ed, in parziale riforma di
tale sentenza, ha accolto parzialmente l’opposizione a decreto ingiuntivo ed ha
revocato quest’ultimo, dando atto dell’intervenuto pagamento da parte del
Greco dell’intera somma oggetto di ingiunzione; ha compensato le spese del
primo grado, ponendo definitivamente a carico dell’Aldrovandi le spese di CTU
e le spese del secondo grado.
Il ricorso per cassazione è svolto con un unico articolato motivo. Ettore Greco
si difende con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce sia violazione o falsa applicazione di
norme di diritto, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., con riguardo agli artt. 112, 115
e 116 cod. proc. civ. e 2041-2042 cod. civ., sia vizio di motivazione ex art. 360
n. 5 cod. proc. civ.
La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto di una
prima circostanza determinante ai fmi della decisione, desumibile dalla scrittura
privata del 19 marzo 1997, costituita dal fatto che l’attribuzione della somma di
lire 5.000.000 a titolo di provvigione in favore dell’Aldrovandi era stata
subordinata alla condizione sospensiva della mancata conclusione della
compravendita; avendo la stessa dimostrato il mancato avveramento di tale
Ric. 2012 n. 05149 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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dell’avvocato D’ESPOSITO ALDO, che li rappresenta e difende

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai

difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte. La ricorrente ha
depositato memoria.
Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
I rilievi svolti nella memoria depositata da parte ricorrente non sono
idonei a confutare le argomentazioni poste a fondamento della
proposta di rigetto del ricorso. Infatti, la ricorrente, pur dichiarando di
voler tornare sulla questione di diritto concernente l’imputazione del
Ric. 2012 n. 05149 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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condizione (con la produzione del contratto di compravendita per notaio
Schioppa del 6 giugno 1997; seconda circostanza, che la Corte territoriale, a
differenza del Tribunale, non avrebbe considerato), la Corte d’Appello avrebbe
dovuto trarre la conseguenza della mancata percezione del compenso per
l’attività di mediazione. Conclude la ricorrente che la motivazione sarebbe
illogica perché avrebbe posto a fondamento della decisione <

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