Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2106 del 29/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 29/01/2021), n.2106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10696/2016 proposto da:

FASHION DISTRICT GROUP s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Augusto de

Nicolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,

Via Buccari n. 3;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi

12, è domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2287/13/15 della Commissione tributaria

Regionale di Bari, depositata il 4/11/2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2020

dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La società Fashion District Group s.p.a., con un unico motivo, propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 2287/13/15, depositata il 4/11/2015, con la quale la Commissione tributaria regionale di Bari ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente e, per l’effetto, confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento con i quali veniva rettificata la rendita catastale proposta in sede di DOCFA; rendita catastale riguardante una serie di immobili siti nel Comune di Molfetta e facenti parte del complesso immobiliare “(OMISSIS) di Molfetta”.

La CTR, nel condividere la motivazione dei giudici di primo grado, ha rilevato l’infondatezza dell’eccepita decadenza del potere accertativo in capo all’Amministrazione e della dedotta insufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento notificati.

2. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico ed articolato motivo, la Fashion District Group s.p.a. deduce l’omesso esame su fatto decisivo per il giudizio; la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, anche in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7; la violazione e/o falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 40,61 e 63.

La ricorrente lamenta che la CTR, con sentenza apodittica e, dunque, priva di motivazione e dunque nulla, ha affermato la correttezza dell’iter motivazionale seguito dalla decisione di primo grado e, pedissequamente a quest’ultima, ha rilevato che gli avvisi di accertamento impugnati erano congruamente motivati sul presupposto che la contribuente era a conoscenza dei valori applicati dall’Amministrazione in quanto identici a quelli relativi ad altre controversie analoghe tra le medesime parti. Tale argomentazione, a parere dei giudici di merito, consentirebbe di surrogare, sulla base di una mera valutazione soggettiva e presuntiva e, dunque, in modo illegittimo, l’onere di motivazione che deve accompagnare ogni singolo atto di accertamento; onere il cui mancato assolvimento comporta la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7.

Rileva, poi, la ricorrente che, sia il riferimento all’utilizzo di metodologie comparative, sia il richiamo all’allegata relazione sintetica, contenuta negli avvisi impugnati, non sono in grado a superare l’eccepito vizio di motivazione in quanto generiche e carenti di ogni indicazione circa le unità immobiliari prese come riferimento comparativo.

La carenza di motivazione sopra riportata comporterebbe, poi, la violazione dell’onere della prova posto in capo all’Amministrazione circa la fondatezza e congruità della pretesa tributaria azionata.

La ricorrente osserva, poi, che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto corretta la classificazione D/8 dei singoli immobili oggetto degli avvisi impugnati, in quanto fondata su un errato concetto di unità immobiliare che aveva portato ad accomunare tutti i suddetti immobili – facenti parte di un outlet – nell’unica nozione di centro commerciale senza tenere conto, nello specifico, delle concrete caratteristiche degli immobili de quibus e della loro autonomia fisica-giuridica-economica che ne avrebbe comportato l’attribuzione della diversa categoria C/1. A sostegno di quanto sopra la contribuente afferma che la CTR avrebbe ricavato i criteri per attribuire agli immobili in esame la categoria D/8 dal R.D.L n. 652 del 1939, art. 10, e dal D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8. Tali norme non sarebbero idonee a tali fini assumendo, al contrario, rilievo il D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 4, che fornisce la definizione di centro commerciale seppure non in materia catastale, con conseguente lesione del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5, art. 8, comma 1, e art. 10, comma 1, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 40,61 e 63.

2. Il ricorso è in parte non fondato e in parte inammissibile.

2.1 Con riferimento alla parte della censura relativa al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, deve essere preliminarmente rilevata la differenza che in tema di catasto vi è tra il classamento con procedura DOCFA, qual è quello di specie, e il riclassamento che muove dall’iniziativa dell’Ufficio, con il quale si muta un classamento già attribuito. Sul punto questa Corte ha affermato che nella procedura DOCFA l’obbligo di motivazione è assolto facendo riferimento agli stessi dati proposti dal contribuente, anche diversamente valutati, assumendo all’uopo rilievo la procedura collaborativa che caratterizza la DOCFA (Cass. n. 21505 del 2010).

Deve, infatti, essere ribadito che in tale ultima procedura l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 30166 del 2019, n. 31809 del 2018, n. 12777/2018).

Di contro, nel procedimento di riclassamento su iniziativa d’Ufficio, l’obbligo di motivazione è più rigoroso, trovando ciò giustificazione, da un lato, con il fatto che, incidendo esso su valutazioni che si presumono già verificate in termini di congruità, è necessario mettere in evidenza gli elementi di discontinuità che ne legittimano la variazione (Cass. 19990 del 2019) e, dall’altro, con l’assenza di un procedimento partecipato come è quello DOCFA di iniziativa di parte.

2.2 Nel caso in esame la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Ed invero, per come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, il presente giudizio si pone in rapporto di continuità con altri tra le medesime parti aventi ad oggetto immobili facenti parte, come quelli in esame, del medesimo compendio c.d. “Outlet di Molfetta”. In particolare, la CTR dà conto che i citati precedenti giudizi avevano ad oggetto l’attribuzione da parte dell’Amministrazione della categoria D/8 rispetto alla C/1 proposta in sede di DOCFA dalla contribuente; laddove, diversamente, nel presente procedimento la stessa contribuente “ha proposto per le unità immobiliari de quibus direttamente l’appropriata categoria catastale D/8, contestando la congruità della rendita catastale” assegnata dall’Ufficio. Precisa la CTR che “l’ufficio si è limitato ad applicare gli stessi valori attribuiti a tutte le unità similari e analoghe, facenti parte dello stesso compendio immobiliare, ben noti alla contribuente, dato il consistente contenzioso instaurato (…) le rendite attribuite dall’ufficio e, il relativo classamento, pertanto, sono state correttamente attribuiti, utilizzando elementi noti alla contribuente”.

Deve, quindi, rilevarsi che l’obbligo di motivazione, così come enunciato dai precedenti di questa Corte, risulta pienamente soddisfatto, essendosi l’Amministrazione limitata ad una diversa determinazione della rendita catastale rispetto a quella proposta laddove, nel caso di specie, assume ulteriore valore la circostanza che, per come riportato dalla CTR, la contribuente era pienamente a conoscenza dei criteri utilizzati dall’Amministrazione, in quanto impiegati in precedenti giudizi aventi ad oggetto immobili simili in cui era parte la medesima contribuente.

Da quanto sopra emerge evidente l’infondatezza relativa al lamentato vizio di omessa motivazione, risultando il richiamo operato dalla CTR alla sentenza di primo grado solo la premessa da cui ha preso le mosse l’iter logico argomentativo della motivazione che, nei termini sopra riportati, risulta correttamente espressa.

2.3 Quanto alla seconda parte della censura, relativa alla presunta violazione delle norme dalle quali si evincerebbe che gli immobili in esame non ricadono nella categoria D/8 ma C/1, è sufficiente osservare che dagli atti del giudizio (ricorso e sentenza della CTR) emerge che contribuente in sede di DOCFA aveva proposto la Categoria D/8 e che, conseguentemente, tale attribuzione non è stato, e non poteva essere, motivo di doglianza in sede di appello, di talchè la sua enunciazione per la prima volta in questa sede lo rende inammissibile.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

4. Nulla è da statuire sulle spese non essendosi il resistente costituito. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

 

 

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